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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70967
DDL6061-0003
Progetto di legge Camera n. 6061 - testo presentato - (DDL13-6061)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C6061. TESTIPDL
...C6061.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6061 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  volto a riformare il sistema dell'istruzione scolastica nelle
  carceri, disciplinato dal regolamento di esecuzione della
  legge sull'ordinamento penitenziario, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e
  successive modificazioni, in conformità ai seguenti princìpi e
  criteri:
         a)  predisposizione da parte del Ministero della
  pubblica istruzione di graduatorie separate nelle quali sono
  iscritti i docenti che svolgono o che intendono svolgere
  servizio presso le amministrazioni carcerarie;
         b)  previsione di corsi da tenere a cura
  dell'amministrazione carceraria per gli insegnanti addetti
  all'istruzione carceraria, riguardanti la normativa vigente in
  materia penitenziaria, le procedure di sicurezza ed il
  regolamento penitenziario interno dell'istituto presso il
  quale essi devono svolgere il loro servizio, una copia del
  quale deve in ogni caso essere consegnata a ciascun
  insegnante;
         c)  riconoscimento dei crediti formativi a quei
  detenuti che, previo eventuale esame che attesti le loro reali
  conoscenze, abbiano capacità e competenze specifiche in alcune
  materie;
         d)  previsione dell'esenzione totale per tutti i
  detenuti dal pagamento delle tasse scolastiche e di
  istituto;
         e)  istituzione presso il Ministero della pubblica
  istruzione di un ufficio carceri che operi come centro di
  raccordo tra l'amministrazione centrale, le realtà locali e il
 
                               Pag. 4
 
  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
         f)  previsione dell'obbligo per l'amministrazione
  penitenziaria di rispettare le procedure amministrative
  vigenti per quanto concerne le sanzioni ed i provvedimenti
  disciplinari da applicare ai docenti che operano all'interno
  delle carceri.  Tali provvedimenti disciplinari, prima di
  essere applicati, devono avere l'avallo delle autorità
  scolastiche e deve essere data al docente la facoltà di difesa
  e di opposizione.  Il docente a cui è revocato il permesso di
  ingresso in carcere durante l'anno scolastico resta comunque a
  disposizione della scuola;
         g)  garantire la piena autonomia di insegnamento
  all'interno della struttura carceraria, nella piena
  salvaguardia della sicurezza all'interno della stessa;
         h)  previsione di norme che garantiscano al
  docente, in caso di contestazioni ed addebiti mossi
  dall'autorità carceraria, la possibilità di esserne
  tempestivamente informato e di poter svolgere la propria
  difesa;
         i)  istituzione, presso ogni istituto
  penitenziario, di una commissione didattica alla quale far
  partecipare tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
  grado che operano all'interno della stessa struttura
  carceraria con compiti consultivi e propositivi al fine di
  migliorare l'istruzione impartita all'interno di ogni istituto
  di pena.
 
DATA=990524 FASCID=DDL13-6061 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6061 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=027 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=606100 00 FASCIDC=13DDL6061 SORTNAV=0606100 000 00000 ZZDDLC6061 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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