| 1. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volto a riformare il sistema dell'istruzione scolastica nelle
carceri, disciplinato dal regolamento di esecuzione della
legge sull'ordinamento penitenziario, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e
successive modificazioni, in conformità ai seguenti princìpi e
criteri:
a) predisposizione da parte del Ministero della
pubblica istruzione di graduatorie separate nelle quali sono
iscritti i docenti che svolgono o che intendono svolgere
servizio presso le amministrazioni carcerarie;
b) previsione di corsi da tenere a cura
dell'amministrazione carceraria per gli insegnanti addetti
all'istruzione carceraria, riguardanti la normativa vigente in
materia penitenziaria, le procedure di sicurezza ed il
regolamento penitenziario interno dell'istituto presso il
quale essi devono svolgere il loro servizio, una copia del
quale deve in ogni caso essere consegnata a ciascun
insegnante;
c) riconoscimento dei crediti formativi a quei
detenuti che, previo eventuale esame che attesti le loro reali
conoscenze, abbiano capacità e competenze specifiche in alcune
materie;
d) previsione dell'esenzione totale per tutti i
detenuti dal pagamento delle tasse scolastiche e di
istituto;
e) istituzione presso il Ministero della pubblica
istruzione di un ufficio carceri che operi come centro di
raccordo tra l'amministrazione centrale, le realtà locali e il
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Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
f) previsione dell'obbligo per l'amministrazione
penitenziaria di rispettare le procedure amministrative
vigenti per quanto concerne le sanzioni ed i provvedimenti
disciplinari da applicare ai docenti che operano all'interno
delle carceri. Tali provvedimenti disciplinari, prima di
essere applicati, devono avere l'avallo delle autorità
scolastiche e deve essere data al docente la facoltà di difesa
e di opposizione. Il docente a cui è revocato il permesso di
ingresso in carcere durante l'anno scolastico resta comunque a
disposizione della scuola;
g) garantire la piena autonomia di insegnamento
all'interno della struttura carceraria, nella piena
salvaguardia della sicurezza all'interno della stessa;
h) previsione di norme che garantiscano al
docente, in caso di contestazioni ed addebiti mossi
dall'autorità carceraria, la possibilità di esserne
tempestivamente informato e di poter svolgere la propria
difesa;
i) istituzione, presso ogni istituto
penitenziario, di una commissione didattica alla quale far
partecipare tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado che operano all'interno della stessa struttura
carceraria con compiti consultivi e propositivi al fine di
migliorare l'istruzione impartita all'interno di ogni istituto
di pena.
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