Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70976
DDL6062-0002
Relazione Camera n. 6062-A bis - di minoranza - (DDL13-6062-A-bis)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C6062Abis. TESTIPDL
...C6062Abis.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC6062A2 ZZ13 ZZRL ZZMI
                               Pag. 2
 
     Onorevoli Colleghi! - L'imposta sulle successioni e
  donazioni rappresenta un esempio lampante della situazione di
  oppressione fiscale nella quale sono costretti i contribuenti
  italiani.  Tale imposta infatti concentra in sé il massimo
  grado di inefficienza economica, irrazionalità amministrativa
  ed odiosità sociale.  Sul piano culturale l'imposta sulle
  successioni tradisce quella radicata diffidenza di una parte
  della cultura di questo Paese nei confronti dell'istituto
  della proprietà privata e dell'autonomia negoziale.  Il
  prelievo sugli acquisti  mortis causa,  con aliquote che
  raggiungono in alcuni casi livelli confiscatori (attualmente
  l'aliquota massima è del 33 per cento del patrimonio!) è
  normalmente giustificato con la considerazione che si
  tratterebbe di attribuzioni patrimoniali non "meritate".  Si
  tratta di una conclusione sbagliata ed inconferente, poiché
  l'acquisto per via ereditaria è pienamente giustificato dal
  risparmio accumulato in vita dal  de cuius  e dall'atto di
  destinazione eventualmente compiuto dal medesimo.  Il rispetto
  delle ultime volontà degli individui, oltre a costituire una
  delle più alte e radicate forme di civiltà giuridica,
  rappresenta anche la tutela maggiore dell'autonomia negoziale
  e della libertà dei soggetti privati.  In ogni caso,
  interrogarsi circa la legittimità degli acquisti ereditari
  risulta del tutto irrilevante dal punto di vista fiscale, a
  meno di non voler attribuire alla leva fiscale anche una
  funzione etico-morale che le è del tutto estranea.
     Un'eco della impostazione fondamentalmente moralistica
  della disciplina dell'imposta sulle successioni si evidenzia
  anche nella struttura della curva delle aliquote, che variano
  in misura assurda in funzione dell'ammontare dell'asse
  ereditario e del grado di parentela, passando dal 3 al 33 per
  cento!  Ciò determina una progressività del prelievo del tutto
  ingiustificabile, se non in una logica di vera e propria
  "punizione della ricchezza".  L'imposta sulle successioni
  risulta anche del tutto inefficiente dal punto di vista
  economico.  Essa rappresenta infatti una specifica tipologia di
  imposta sul patrimonio e, come tale, presenta gravi
  controindicazioni.  Il prelievo fiscale sul capitale
  costituisce infatti, in primo luogo, un forte disincentivo al
  risparmio, garantendo un migliore trattamento fiscale per
  coloro che consumano interamente il proprio reddito.  Ciò
  determina una distorsione della propensione al consumo che
  risulta tanto più grave nel caso dell'imposta sulle
  successioni, poiché riduce nella fase conclusiva
  dell'esistenza di ciascuno gli incentivi a mantenere elevati
  tassi di risparmio.
     In generale, le imposte patrimoniali indeboliscono il
  sistema economico nel suo complesso, in quanto ne riducono la
  capitalizzazione e quindi la capacità di crescita e di
  sviluppo tecnologico.  Ciò è vero in special modo nel caso
  delle imposte di natura straordinaria, quale quella sulle
  successioni, che, per loro natura, non possono essere valutate
  nell'ambito degli ordinari piani di gestione dei titolari dei
  beni.  Infatti, se un'imposta patrimoniale periodica, con
  aliquote modeste, può essere incorporata nelle aspettative del
  contribuente come se si trattasse di una imposta sul reddito
  (fermo restando il disincentivo fiscale al risparmio), nel
  caso dell'imposta sulle successioni la straordinarietà
  dell'acquisto - unita alle aliquote elevatissime - spesso
  costringe il destinatario dei trasferimenti  mortis causa
  ad una dismissione forzata di una parte del patrimonio, al
  solo scopo di assolvere l'imposta.  Si deve inoltre osservare
  come l'imposta sulle successioni rappresenti l'ultimo anello
  di una catena di imposizione multipla sul risparmio.  La quota
  di reddito accantonata, dopo essere stata soggetta a prelievo
  al momento della sua formazione, è infatti incisa sia quando
 
                               Pag. 3
 
  diventa a sua volta produttiva di reddito, sia quando è
  sottoposta alle varie forme di imposta patrimoniale presenti
  nell'ordinamento, per poi essere ulteriormente tassata al
  momento della successione ereditaria.  Anche sul piano della
  gestione amministrativa l'imposta sulle successioni presenta
  un bilancio del tutto fallimentare.  Nonostante il rigore
  formale della disciplina, con aliquote sostanzialmente
  confiscatorie, il gettito complessivo dell'imposta non supera
  (secondo i dati del bilancio relativo al 1998) i 1.700
  miliardi di lire annui.  In realtà, proprio l'insostenibilità
  del prelievo induce, soprattutto nei casi dei grandi
  patrimoni, a ricorrere a forme di trasferimento
  intergenerazionale fiscalmente meno onerose.  Tale fenomeno
  accentua l'ingiustizia complessiva dell'imposta, la quale
  finisce per colpire soprattutto i patrimoni di dimensioni
  medio-piccole, costituiti da cespiti di natura prevalentemente
  immobiliare, i quali più difficilmente possono sottrarsi al
  prelievo.  Alla fine dei conti l'imposta sulle successioni si
  traduce quindi in un'ennesima forma di tassazione sulla casa!
  Anche sul piano della ragione fiscale l'imposta sulle
  successioni si presenta irrazionale, considerato che,
  probabilmente, il gettito complessivo non copre nemmeno i
  costi di esazione.  Tale imposta è ormai una delle poche forme
  di prelievo per le quali non sia prevista l'autoliquidazione
  da parte del contribuente, ma un procedimento di liquidazione
  d'ufficio.  Tale scelta, dovuta alla particolare complessità
  tecnica delle modalità di calcolo, determina però un grande
  spreco di risorse amministrative, che potrebbero essere più
  proficuamente impiegate in altri settori dell'amministrazione
  finanziaria.
     Analoghe considerazioni valgono per l'imposta sulle
  donazioni.
     Pertanto, se, nonostante le considerazioni svolte,
  l'imposta sulle successioni e donazioni è mantenuta in vita,
  ciò è dovuto evidentemente a motivazioni sostanzialmente
  ideologiche.  Per queste ragioni il gruppo di forza Italia ha
  inteso chiedere l'inserimento nel calendario dei lavori
  dell'Assemblea la discussione del provvedimento, al fine di
  suscitare nelle aule parlamentari, di fronte al Paese, il
  dibattito su questo tema, che naturalmente si connette con
  quello, ancor più generale, di una generale revisione della
  politica tributaria, rapace e miope, perseguita dall'attuale
  Governo.  Auspico quindi, come relatore di minoranza, che la
  Camera approvi la proposta di legge oggi in discussione, la
  quale, abrogando le imposte sulle successioni e donazioni,
  intende compiere un primo effettivo passo verso la diminuzione
  della pressione tributaria e la riduzione degli adempimenti
  cui i cittadini sono chiamati nella loro veste di
  contribuenti.  Purtroppo, le forze di maggioranza non hanno
  finora voluto raccogliere questa sfida, arroccandosi invece,
  nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione
  finanze, in una posizione di chiusura pregiudiziale, che
  dimostra ancora un volta la loro incapacità di tradurre in
  atti concreti le generiche dichiarazioni d'intenti
  ripetutamente espresse.  Ritengo, peraltro, infondate le
  obiezioni relative alla mancata copertura degli oneri
  derivanti dall'abolizione dell'imposta.  La proposta di legge,
  infatti, prevede, all'articolo 2, una copertura finanziaria
  derivante dalla riduzione delle spese discrezionali
  autorizzate dal bilancio in gestione, la quale appare
  assolutamente sufficiente sul piano quantitativo in
  considerazione della esiguità dell'onere finanziario. Né
  convincenti appaiono le obiezioni relative alla inidoneità
  formale della copertura, la quale si tradurrebbe in
  un'utilizzazione di disponibilità di bilancio a copertura di
  oneri derivanti da una legge sostanziale, utilizzazione non
  più consentita dopo la riforma della legge n. 468 del 1976.  Al
  di là della loro fondatezza dal punto di vista tecnico, tali
  obiezioni appaiono strumentali ove si consideri che una norma
  del genere è stata di recente approvata nell'ambito della
  legge n. 448 del 1998 (collegato alla finanziaria 1999), il
  cui articolo 45 prevedeva un taglio del 5 per cento di tutte
  le unità previsionali di base relative all'acquisto di beni e
  servizi, con utilizzazione dei proventi a copertura dei nuovi
 
                               Pag. 4
 
  oneri.  Ciononostante, la Commissione bilancio ha espresso
  parere contrario sul provvedimento, in relazione alla
  inidoneità della clausola di copertura.  Per evitare che
  l'indisponibilità sostanziale della maggioranza a condividere
  il merito della proposta di legge possa essere offuscata
  dietro obiezioni pretestuose, ho ritenuto di proporre una
  nuova formulazione della norma di copertura, basata sulla
  abolizione delle disposizioni fiscali agevolative in favore
  delle grandi cooperative.  Tale settore è ormai caratterizzato,
  infatti, da un trattamento fiscale privilegiato, che non trova
  giustificazioni in riferimento alla concreta configurazione di
  larghi settori del movimento cooperativo.  Peraltro, per
  evitare che la soppressione del regime agevolativo finisca per
  penalizzare anche le cooperative dotate di un carattere
  realmente mutualistico, delle suddette agevolazioni
  continuerebbero a godere alcune tipologie di cooperative.
                  Gianfranco CONTE,  relatore di minoranza.
 
DATA=990930 FASCID=DDL13-6062-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=6062 TOTPAG=0006 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=606200A02 FASCIDC=13DDL6062 A02 SORTNAV=0606200A020 00000 ZZDDLC6062A2 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati