| (Copertura finanziaria).
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente
legge si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti
dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione
fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve
indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro
consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le
società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11
del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime
fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle
società cooperative in corrispondenza ad operazioni di
finanziamento effettuate dai soci.
2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal
comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative di
natura realmente mutualistica. Si considerano di natura
realmente mutualistica le piccole società cooperative, le
società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e
le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato
annuo non superiore a 100 milioni di lire.
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3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è delegato a ridurre, in misura
variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e
di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello
Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese
discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna
unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari
recati dalla presente legge, per la parte eventualmente non
coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
(Alternativo all'articolo 2).
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