| (Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e
donazioni
e di imposte ipotecaria e catastale).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Non sono, altresì, soggetti all'imposta i
trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche
naturali, e del coniuge".
2. Al comma 2 dell'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma i
dell'articolo 3 l'imposta di registro si applica in misura
fissa di lire cinquecentomila".
3. Alla tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
" 1- bis. Trascrizione dei certificati di
successione di cui all'articolo 5 del testo unico, a favore di
parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge .....
250.000".
(Alternativo all'articolo 1)
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