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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70984
DDL6063-0002
Progetto di legge Camera n. 6063 - testo presentato - (DDL13-6063)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6063. TESTIPDL
...C6063.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6063 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le Province - enti autonomi
  locali, territoriali intermedi tra Comuni e Regioni -, hanno,
  in via di mero principio nella Repubblica italiana, un
  particolare riconoscimento e godono, altresì, di garanzia
  costituzionale ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione che
  ha carattere generale e solenne essendo inserito nei dodici
  princìpi fondamentali che introducono la Carta.  Com'è noto,
  tali princìpi rappresentano sia i valori centrali e
  qualificanti della Repubblica, sia gli obiettivi primari e
  permanenti che la Costituzione prescrive al legislatore
  ordinario perché essi abbiano rigorosa tutela e piena
  attuazione.
     A rafforzare il principio generale autonomistico di cui
  all'articolo 5 della Costituzione - che riguarda tutte le
  autonomie locali territoriali e che la stessa normativa
  costituzionale tiene a ben distinguere da quello del
  decentramento amministrativo, che è pure richiamato nel citato
  articolo 5 - va ricordato che nella Costituzione sono ad esso
  anche collegate significative norme di carattere
  ordinamentale: parte seconda, titolo V, articoli 114 ("La
  Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni") e
  articolo 128 ("Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
  nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della
  Repubblica, che ne determinano le funzioni").
     L'autonomia delle Province va altresì considerata, sotto
  il profilo costituzionale, anche per i combinati disposti
  dall'articolo 116 della Costituzione ("Alla Sicilia, alla
  Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e
  alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
  particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con
  leggi costituzionali") e delle disposizioni del testo unico
  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
 
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  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, della legge
  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, della legge 31 dicembre
  1962, n. 1777, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n.
  1, e della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nonché
  delle modificazioni apportate dalle leggi costituzionali 12
  aprile 1989, n. 3, 23 settembre 1993, n. 2, 30 novembre 1989,
  n. 386.
     Ai sensi di questa normativa, alle Province autonome di
  Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni
  particolari di autonomia (articolo 3, terzo comma, dello
  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) che si
  concretano, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella potestà
  legislativa primaria in numerose ed importanti materie
  (articolo 8 dello Statuto) e nella potestà legislativa
  secondaria in altre rilevanti materie (articolo 9 dello
  Statuto).  Alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono
  anche attribuite, o devolute, cospicue quote del gettito delle
  entrate tributarie dello Stato percette nei rispettivi
  territori (articoli 70, 71, 75 e 78 dello Statuto).
     E' evidente che in questo modo si è creata ed andata
  consolidandosi sempre più una grave situazione di disparità di
  condizione costituzionale tra i cittadini delle due Province
  di Trento e di Bolzano e quelli delle altre Province che non
  possono essere destinatari della normativa richiamata.  Tale
  discriminazione appare gravemente lesiva di alcuni
  fondamentali princìpi della Costituzione, soprattutto in una
  situazione parlamentare ed istituzionale nazionale nella quale
  da circa tre lustri - ed attraverso l'attività di ben tre
  Commissioni parlamentari per le riforme costituzionali e di
  altre iniziative sia governative sia parlamentari e delle
  Regioni -, la revisione dell'intera parte seconda della
  Costituzione e, quindi, anche dell'intero titolo V, è stata
  posta come impegno inderogabile primario.
     Indipendentemente, quindi, dalle conseguenze gravissime
  che i mancati risultati della terza Commissione bicamerale -
  istituita con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 -
  palesano a danno di tutte le autonomie, risulta ormai pacifico
  che, nel dibattito politico e parlamentare, nell'opinione
  pubblica e nella comune cultura giuridico-politica, il nucleo
  essenziale ed innovativo delle progettate, ma sinora
  totalmente mancate, riforme, è individuato proprio nella piena
  attuazione costituzionale delle autonomie locali, nel
  completamento e nella traduzione nell'ordinamento del
  principio fondamentale autonomistico di cui all'articolo 5
  della Costituzione.
     La presente proposta di legge costituzionale, che viene
  qui illustrata, propone una revisione profonda di tutte le
  norme riguardanti in modo specifico le Province, quali
  risultano essere attualmente normate dagli articoli 114 e
  seguenti, che formano il titolo V della parte seconda della
  Costituzione.
     Lo scopo della presente proposta di legge costituzionale è
  in primo luogo quello di superare, dal punto di vista
  costituzionale, l'ormai insostenibile ed ingiustificabile
  discriminazione sopra denunciata e che coinvolge, insieme ai
  diritti dei cittadini, anche quelli delle loro istituzioni
  territoriali di autonomia, in particolare delle Province.
     Sul piano generale la proposta di legge costituzionale
  evidenzia, infatti, come in forza dei princìpi fondamentali
  della Costituzione della Repubblica debbano essere eliminate
  due gravi e dannose violazioni di essenziali princìpi
  costituzionali.  Esse riguardano anzitutto l'eguaglianza di
  tutti i cittadini davanti alla legge, che deve essere attuata
  sempre e senza distinzione alcuna di sesso, razza, lingua,
  religione, opinioni pubbliche, condizioni personali e sociali
  (articolo 3 della Costituzione).  In effetti, la
  discriminazione costituzionale che favorisce, ad esempio, i
  cittadini della Provincia di Trento, per la quale non si
  possono certamente invocare le particolari condizioni
  storiche, etno-linguistiche e di garanzia internazionale di
  Bolzano, rispetto ai cittadini delle Province prive dello
  Statuto speciale, non può essere sollecitamente eliminata.
 
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     La seconda violazione costituzionale è rappresentata dalla
  mancata attuazione a favore delle Province del diritto di
  autonomia che è sancito in termini prescrittivi assai netti e
  perentori nell'articolo 5 della Costituzione, ma che risulta
  da sempre reso inoperante ed inefficace nella parte
  ordinamentale della stessa Costituzione a causa, come già
  accennato, di alcune norme del titolo V della parte seconda
  della Carta.
     In termini propositivi, la presente proposta di legge
  costituzionale vuole, oltre che rendere coerenti ed effettive
  le norme concernenti l'ordinamento della Repubblica con i
  princìpi fondamentali, per quanto previsto e prescritto in
  materia di autonomie dall'articolo 5 della Costituzione,
  assicurare anche la loro piena e sollecita attuazione.  Tutto
  ciò tenendo conto di un contesto culturale socio-economico, di
  competitività di "aree produttive" che si colloca entro il
  mercato unico e la moneta unica europea ed entro la
  globalizzazione delle comunicazioni, delle produzioni, degli
  scambi.
     Per conseguire questi essenziali obiettivi, senza i quali
  la Costituzione risulta inattuata e disattesa e le autonomie
  diventano una pura velleità, la presente proposta di legge
  costituzionale delinea una revisione degli articoli 114, 115,
  116, 117 e 118 della Costituzione per dare giuridica vigenza
  al principio autonomistico e per promuovere effettivamente le
  autonomie locali e adeguare così i princìpi ed i metodi della
  legislazione repubblicana alle esigenze dell'autonomia e del
  decentramento.
     Su queste premesse di principio, di coerenza e di
  effettività può essere delineato e costruito un autentico
  pluralismo istituzionale ed autonomistico della Repubblica che
  secondo questa nuova normativa non più si riparte in Regioni,
  Province e Comuni (articolo 114 della Costituzione) ma,
  correttamente dal punto di vista costituzionale, risulta
  costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province e dallo
  Stato.
     Una pari dignità è conseguentemente prevista espressamente
  tra le autonomie dei Comuni, delle Province e delle Regioni
  che sono tutti classificati e definiti come enti autonomi.
  Essi hanno distinti quanto effettivi ed articolati poteri e
  funzioni stabiliti dalla presente proposta di legge
  costituzionale ed articolati secondo il principio di
  sussidiarità derivante, tra l'altro, dalle statuizioni del
  Trattato di Maastricht e dalle conseguenti limitazioni della
  sovranità nazionale, non ancora recepite e formalizzate nella
  Costituzione (articolo 11 della Costituzione).
     Infine, per accennare solo agli elementi di maggiore
  caratterizzazione generale della revisione, la potestà
  legislativa viene ripartita tra le Regioni, le Province e lo
  Stato mentre le funzioni regolamentari e amministrative sono
  attribuite ai Comuni.
     Il quadro autonomistico viene in questo modo nettamente
  riequilibrato e reso vitale e vigoroso con il vantaggio della
  funzionalità, della separazione delle competenze e dei ruoli
  di legislazione e gestione tra i diversi enti autonomi che
  operano sul territorio e lo Stato, e della cooperazione nella
  responsabilizzazione di ciascun ente.
     Un ulteriore elemento di riequilibrio e di affermazione
  dell'eguaglianza costituzionale tra tutti i cittadini è, poi,
  rappresentato dalla conservazione alle Regioni Sicilia,
  Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto
  Adige ed alle due Province autonome di Trento e di Bolzano,
  nelle quali già oggi quest'ultima si articola, delle forme e
  condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai
  loro vigenti Statuti di autonomia e dalle relative leggi
  costituzionali.  Tuttavia, come profonda innovazione
  istituzionale, viene affermata la possibilità che a tutte le
  Province siano attribuite, tramite specifici Statuti di
  autonomia provinciale adottati con leggi costituzionali, forme
  e condizioni particolari di autonomia normativa, finanziaria,
  organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri
  comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro
  culture, storie, nonché alle caratteristiche produttive,
  economiche e sociali ed alla loro contribuzione all'erario.
     Si tratta di una opzione di autonomia e di assunzione di
  responsabilità che in un momento storico e politico di così
  accentuata e grave crisi, com'è quella attuale, deve essere
 
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  offerta alla Provincia di Parma che ha senza dubbio le
  caratteristiche sopra indicate, nonché un tasso di sviluppo e
  di crescita capace di sorreggere una struttura istituzionale
  di autonomia provinciale come quella delineata, che si rifà
  molto da vicino al modello già esistente e positivamente
  operante nella Provincia di Trento.  Questa possibilità di
  optare per il nuovo regime costituzionale o di conservare
  l'attuale deve essere introdotto con la migliore sollecitudine
  e deve essere operante subito perché i cittadini della
  Provincia di Parma sono fortemente interessati ad uscire
  dall'inerzia nella quale sono costretti.  Tenendo conto di
  questo esposto è nato un Comitato di sostegno alla presente
  proposta di legge costituzionale che è maturata dopo un
  periodo di ricerca e di discussione con la popolazione di
  Parma.
     Tenendo perciò conto di tutte queste diffuse situazioni ed
  aspirazioni, la presente proposta di legge costituzionale
  prevede già mediante l'articolo 116- bis  della
  Costituzione (articolo 5), che in attuazione del disegno
  autonomistico sopradelineato, avendo la Provincia di Parma
  tutti i requisiti indicati, le sia attribuito lo Statuto di
  autonomia provinciale.
     Le specificità proprie della Provincia di Parma, sia sotto
  il profilo della identità culturale e storica che del capitale
  umano e in termini di produttività, sorreggono la richiesta di
  attribuzione dello Statuto di autonomia provinciale.
     Di fronte all'intensa e vitale dinamica produttiva e
  commerciale della comunità che rappresenta, la Provincia di
  Parma non ha oggi la possibilità di sorreggere come dovrebbe
  (e come la comunità richiede) con infrastrutture, viabilità,
  formazione, servizi alle persone e qualità della vita i suoi
  abitanti.  La necessità urgente di disporre di una reale
  autonomia provinciale, secondo il modello delle Province
  autonome di Trento e di Bolzano, che bene si adatta alla
  realtà di Parma, nasce dall'attuale stato d'impotenza
  normativa e finanziaria e ciò continuerà ad essere impossibile
  sino a quando il quadro normativo-costituzionale non sarà
  modificato secondo le linee che la presente proposta di legge
  costituzionale indica con precisione e fattibilità.
     L'introduzione della specifica richiesta di autonomia per
  la Provincia di Parma nella prevista revisione costituzionale,
  non prefigura alcuna posizione di privilegio, ma solo
  l'attuazione di forme variabili di geometria costituzionale
  del tutto in linea con il principio autonomistico che è
  rifiuto dell'appiattimento e della uniformità che uccidono
  ogni spirito di iniziativa e di intrapresa.  Solo con simili
  procedure è possibile togliere il tema dell'autonomia in
  generale - e quella provinciale in particolare -
  dall'astrattezza retorica e dall'impotenza pratica in cui oggi
  tutte le autonomie sono immerse e paralizzate.
     Un sano ed ottimistico empirismo suggerisce di avere
  fiducia nei princìpi, nelle capacità di autogoverno delle
  Province, soprattutto di quelle Province che - come quella di
  Parma - e come altre, sono state, con il loro enorme impegno
  di lavoro e avendo sopportato e continuando a sopportare un
  altrettanto enorme onere fiscale, le vere artefici
  dell'entrata dell'Italia nella moneta unica europea.  Va ora
  tenuto ben presente che un'autonomia reale ed affidata alle
  istituzioni provinciali e locali, secondo quanto prevede la
  presente proposta di legge costituzionale sinteticamente
  illustrata, è condizione imprescindibile per restare in Europa
  con dignità e con la giusta forza che nasce da istituzioni che
  sono vicine alla fatica quotidiana che sarà sempre più ardua e
  difficile per tutti e che, perciò, dovrà trovare le
  istituzioni partecipi, sollecite ed efficienti.
 
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