| 1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - Alle Regioni Sicilia, Sardegna,
Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ed
alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono garantite
costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia
regionale e provinciale stabilite dai loro Statuti".
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