| (Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato).
1. Gli importi derivanti dalle revoche di finanziamenti
per progetti immediatamente eseguibili FIO 1986 e 1989,
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disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, per le quali siano già stati
effettuati, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo
articolo 1, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato
per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga all'articolo 17,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
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