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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


71062
DDL6069-0002
Progetto di legge Camera n. 6069 - testo presentato - (DDL13-6069)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6069. TESTIPDL
...C6069.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6069 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione
  degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, è stato
  emanato in attuazione della delega conferita al Governo
 
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  dall'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della legge n. 59
  del 1997, per ridefinire, riordinare e razionalizzare la
  disciplina relativa alle attività economiche ed industriali,
  in particolare per quanto attiene il sostegno e lo sviluppo
  delle imprese.  Tale riordino degli interventi di sostegno alle
  attività produttive è stato considerato dal legislatore un
  momento ineliminabile del processo di decentramento delle
  funzioni statali alle regioni e infatti, anche
  sistematicamente, la delega sopra citata è stata collocata
  nell'ambito dell'articolo 4 che richiama testualmente i
  decreti legislativi di conferimento di funzioni alle
  regioni.
     L'articolo 12 del decreto legislativo n. 123 del 1998
  prevede che al riordino dei singoli interventi si procede con
  regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15
  marzo 1997, n. 59.  Per gli interventi di competenza delle
  regioni saranno queste ultime a provvedere al riordino delle
  varie discipline con proprie leggi.  Il comma 2 del medesimo
  articolo stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata
  in vigore del decreto, le regioni a statuto speciale e le
  province autonome provvedono ad adeguare i rispettivi
  ordinamenti alle norme fondamentali del decreto.  Il successivo
  comma 3 prevede infine che le disposizioni dello stesso
  decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in
  vigore dei regolamenti o delle leggi regionali di adeguamento
  e, comunque, in caso di mancata adozione di questi, non oltre
  un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e
  quindi dal 15 maggio 1999.
     Il processo di riordino degli interventi suddetti, come
  sopra accennato, è correlato al processo di conferimento di
  funzioni e compiti alle regioni e costituisce una delle
  direttrici fondamentali della riforma della pubblica
  amministrazione voluta dalla legge n. 59 del 1997.
     Per il processo di decentramento e per quello di
  armonizzazione dei procedimenti amministrativi erano stati
  previsti dal legislatore termini tra loro compatibili.  Infatti
  il termine del 15 maggio 1999 previsto per il riordino della
  disciplina degli interventi di incentivazione alle imprese ben
  si armonizzava con il termine del 31 dicembre 1998 previsto
  dall'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
  112, per il conferimento alle regioni dei compiti statali in
  materia di sviluppo economico e attività produttive.
     Definito il processo di conferimento di funzioni agli enti
  locali, lo Stato e le regioni, ciascuno nel proprio ambito di
  competenza, avrebbero provveduto, ove necessario, al riordino
  dei singoli interventi alla luce dei principi dettati dal
  decreto legislativo n. 123 del 1998 entro il 15 maggio
  1999.
     Com'è noto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo
  1999, n. 50, ha abrogato il termine del 31 dicembre 1998; il
  conseguente processo di conferimento alle regioni delle
  funzioni statali in materia di interventi per lo "sviluppo
  economico e le attività produttive" dovrà, pertanto, essere
  concluso entro il 31 dicembre 2000.  Il medesimo articolo 9 ha
  inoltre stabilito la proroga di altri termini previsti dalla
  legge n. 59 del 1997, quali quello dell'articolo 20, comma 11,
  concernente alcuni aspetti del processo di semplificazione e
  delegificazione.
     Nulla è stato disposto in merito al termine previsto
  dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del
  1998, malgrado le Amministrazioni pubbliche non abbiano potuto
  attuare il riordino degli interventi agevolativi di propria
  competenza.
     Per ovviare ai problemi posti dalla mancata armonizzazione
  dei termini previsti per l'attuazione dei processi
  disciplinati dai decreti legislativi nn. 112 e 123 del 1998 è
  indispensabile, pertanto, procedere al differimento del
  termine previsto dall'articolo 12 citato.
     L'accluso decreto legge, al comma 1, differisce l'entrata
  in vigore dei princìpi del decreto legislativo n. 123 del
  1998, correlandola alla data in cui sarà stato definito il
  processo di trasferimento alle regioni delle singole funzioni
  conferite.  Dalla data di effettivo esercizio di ciascuna
  funzione conferita le regioni (e lo Stato) disporranno di un
  anno per adeguare gli atti normativi non rispondenti al
 
                               Pag. 3
 
  predetto decreto legislativo.  Ne consegue che, per lo Stato e
  le regioni a statuto ordinario, i principi del decreto
  legislativo n. 123 del 1998 si applicano automaticamente
  qualora essi non abbiano proceduto al riordino della
  disciplina dei singoli interventi entro un anno dalla data di
  decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni, delle
  funzioni statali ad esse conferite, data che il legislatore ha
  previsto che venga individuata ai sensi dell'articolo 7, comma
  1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
     La disposizione di cui al comma 1 non reca nuovi o
  maggiori oneri per la finanza pubblica.
     Con il comma 2 si intende dare risposta alle difficoltà
  che si sono venute a determinare, sia per l'Istituto nazionale
  della previdenza sociale che per gli operatori agricoli
  interessati, nella concreta attuazione dell'articolo 76 della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge
  finanziaria 1999), concernente la regolarizzazione delle
  posizioni previdenziali, assistenziali ed assicurative fino al
  1997.
     Le agevolazioni previste dalla suddetta disciplina hanno
  incontrato ampio consenso ed adesione, come si può desumere
  dal rilevante numero di domande presentate.  Tuttavia, la
  definizione delle singole posizioni debitorie è risultata
  spesso complicata, così da determinare ritardi nelle
  comunicazioni inviate dall'INPS, contestazioni da parte degli
  operatori e tensioni sociali.
     Si rende pertanto necessario prevedere un adeguamento del
  termine di pagamento della prima rata di condono, previsto per
  il prossimo 31 maggio 1999.  Il differimento al 31 ottobre 1999
  di tale termine, da una parte, consentirà all'INPS di
  completare l'istruttoria di tutte le domande di condono,
  inviando le relative comunicazioni a tutti gli operatori e,
  dall'altra, permetterà a questi ultimi di conoscere
  l'ammontare preciso della loro esposizione debitoria e,
  quindi, di provvedere al corretto pagamento della prima
  rata.
     Ovviamente, resta invariata la cadenza temporale delle
  altre rate.
     La disposizione di cui al comma 2 non comporta oneri
  aggiuntivi diretti per il bilancio dello Stato, in
  considerazione degli effetti compensativi che ne
  conseguono.
     Per le suesposte considerazioni non viene redatta la
  relazione tecnica.
 
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