| Onorevoli Deputati! - Il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, è stato
emanato in attuazione della delega conferita al Governo
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dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59
del 1997, per ridefinire, riordinare e razionalizzare la
disciplina relativa alle attività economiche ed industriali,
in particolare per quanto attiene il sostegno e lo sviluppo
delle imprese. Tale riordino degli interventi di sostegno alle
attività produttive è stato considerato dal legislatore un
momento ineliminabile del processo di decentramento delle
funzioni statali alle regioni e infatti, anche
sistematicamente, la delega sopra citata è stata collocata
nell'ambito dell'articolo 4 che richiama testualmente i
decreti legislativi di conferimento di funzioni alle
regioni.
L'articolo 12 del decreto legislativo n. 123 del 1998
prevede che al riordino dei singoli interventi si procede con
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59. Per gli interventi di competenza delle
regioni saranno queste ultime a provvedere al riordino delle
varie discipline con proprie leggi. Il comma 2 del medesimo
articolo stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto, le regioni a statuto speciale e le
province autonome provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali del decreto. Il successivo
comma 3 prevede infine che le disposizioni dello stesso
decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti o delle leggi regionali di adeguamento
e, comunque, in caso di mancata adozione di questi, non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e
quindi dal 15 maggio 1999.
Il processo di riordino degli interventi suddetti, come
sopra accennato, è correlato al processo di conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e costituisce una delle
direttrici fondamentali della riforma della pubblica
amministrazione voluta dalla legge n. 59 del 1997.
Per il processo di decentramento e per quello di
armonizzazione dei procedimenti amministrativi erano stati
previsti dal legislatore termini tra loro compatibili. Infatti
il termine del 15 maggio 1999 previsto per il riordino della
disciplina degli interventi di incentivazione alle imprese ben
si armonizzava con il termine del 31 dicembre 1998 previsto
dall'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, per il conferimento alle regioni dei compiti statali in
materia di sviluppo economico e attività produttive.
Definito il processo di conferimento di funzioni agli enti
locali, lo Stato e le regioni, ciascuno nel proprio ambito di
competenza, avrebbero provveduto, ove necessario, al riordino
dei singoli interventi alla luce dei principi dettati dal
decreto legislativo n. 123 del 1998 entro il 15 maggio
1999.
Com'è noto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo
1999, n. 50, ha abrogato il termine del 31 dicembre 1998; il
conseguente processo di conferimento alle regioni delle
funzioni statali in materia di interventi per lo "sviluppo
economico e le attività produttive" dovrà, pertanto, essere
concluso entro il 31 dicembre 2000. Il medesimo articolo 9 ha
inoltre stabilito la proroga di altri termini previsti dalla
legge n. 59 del 1997, quali quello dell'articolo 20, comma 11,
concernente alcuni aspetti del processo di semplificazione e
delegificazione.
Nulla è stato disposto in merito al termine previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del
1998, malgrado le Amministrazioni pubbliche non abbiano potuto
attuare il riordino degli interventi agevolativi di propria
competenza.
Per ovviare ai problemi posti dalla mancata armonizzazione
dei termini previsti per l'attuazione dei processi
disciplinati dai decreti legislativi nn. 112 e 123 del 1998 è
indispensabile, pertanto, procedere al differimento del
termine previsto dall'articolo 12 citato.
L'accluso decreto legge, al comma 1, differisce l'entrata
in vigore dei princìpi del decreto legislativo n. 123 del
1998, correlandola alla data in cui sarà stato definito il
processo di trasferimento alle regioni delle singole funzioni
conferite. Dalla data di effettivo esercizio di ciascuna
funzione conferita le regioni (e lo Stato) disporranno di un
anno per adeguare gli atti normativi non rispondenti al
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predetto decreto legislativo. Ne consegue che, per lo Stato e
le regioni a statuto ordinario, i principi del decreto
legislativo n. 123 del 1998 si applicano automaticamente
qualora essi non abbiano proceduto al riordino della
disciplina dei singoli interventi entro un anno dalla data di
decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni, delle
funzioni statali ad esse conferite, data che il legislatore ha
previsto che venga individuata ai sensi dell'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
La disposizione di cui al comma 1 non reca nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con il comma 2 si intende dare risposta alle difficoltà
che si sono venute a determinare, sia per l'Istituto nazionale
della previdenza sociale che per gli operatori agricoli
interessati, nella concreta attuazione dell'articolo 76 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge
finanziaria 1999), concernente la regolarizzazione delle
posizioni previdenziali, assistenziali ed assicurative fino al
1997.
Le agevolazioni previste dalla suddetta disciplina hanno
incontrato ampio consenso ed adesione, come si può desumere
dal rilevante numero di domande presentate. Tuttavia, la
definizione delle singole posizioni debitorie è risultata
spesso complicata, così da determinare ritardi nelle
comunicazioni inviate dall'INPS, contestazioni da parte degli
operatori e tensioni sociali.
Si rende pertanto necessario prevedere un adeguamento del
termine di pagamento della prima rata di condono, previsto per
il prossimo 31 maggio 1999. Il differimento al 31 ottobre 1999
di tale termine, da una parte, consentirà all'INPS di
completare l'istruttoria di tutte le domande di condono,
inviando le relative comunicazioni a tutti gli operatori e,
dall'altra, permetterà a questi ultimi di conoscere
l'ammontare preciso della loro esposizione debitoria e,
quindi, di provvedere al corretto pagamento della prima
rata.
Ovviamente, resta invariata la cadenza temporale delle
altre rate.
La disposizione di cui al comma 2 non comporta oneri
aggiuntivi diretti per il bilancio dello Stato, in
considerazione degli effetti compensativi che ne
conseguono.
Per le suesposte considerazioni non viene redatta la
relazione tecnica.
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