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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


71063
DDL6069-0003
Progetto di legge Camera n. 6069 - testo presentato - (DDL13-6069)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C6069. TESTIPDL
...C6069.
Pag. 4 ALLEGATO (Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC6069 ZZ13 ZZPR
          TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
           MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
 
      Articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
  123.
      Art.  12.  Disposizioni di attuazione.
                           omissis
      3.  Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo
  quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla
  data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e
  delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto
  ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre
  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto.
                           omissis
      Articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      Art.  76.  Regolarizzazione contributiva in
  agricoltura.  - 1.  I datori di lavoro agricolo, i
  coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
  nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori
  per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi,
  relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997,
  possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei
  confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione
  della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, in 20 rate semestrali consecutive di
  pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio
  1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi.  Le rate
  successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al
  tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a
  decorrere dalla data di scadenza della prima rata.  La
  regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o
  premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima
  data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse
  legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20
  rate.  La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle
  obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni
  amministrative e civili non ancora pagate.  Si applicano i
  commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
  n. 662.
                           omissis
 
DATA=990525 FASCID=DDL13-6069 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6069 TOTPAG=0007 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= F PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=606900 00 FASCIDC=13DDL6069 SORTNAV=0606900 000 00000 ZZDDLC6069 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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