| TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
Art. 12. Disposizioni di attuazione.
omissis
3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo
quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e
delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto
ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
omissis
Articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 76. Regolarizzazione contributiva in
agricoltura. - 1. I datori di lavoro agricolo, i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori
per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi,
relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997,
possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei
confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione
della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in 20 rate semestrali consecutive di
pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio
1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate
successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al
tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a
decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La
regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o
premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima
data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse
legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20
rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle
obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni
amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i
commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
omissis
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