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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


71069
DDL6069-0002
Relazione Camera n. 6069-A (DDL13-6069-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C6069A. TESTIPDL
...C6069A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC6069A ZZ13 ZZRL ZZRM
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    Onorevoli Deputati! - La X Commissione sottopone all'esame
  dell'Assemblea il disegno di legge n. 6069, di conversione del
  decreto-legge n. 148 del 24 maggio 1999.  Il testo originario
  del decreto-legge, adottato dal Consiglio dei ministri il 21
  maggio, consta di un unico articolo composto di due commi.  Già
  dal titolo si evince che la finalità del provvedimento, ossia
  il differimento di termini, è relativa a due diversi settori
  normativi: da un lato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
  123, recante la razionalizzazione degli interventi di sostegno
  pubblico alle imprese; dall'altro, la regolarizzazione
  contributiva nel comparto agricolo, prevista dall'articolo 76,
  comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
     Le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza
  addotte dalla relazione governativa richiamano nel primo caso
  il fine di armonizzare i termini relativi al processo di
  razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
  imprese con quelli previsti per l'attuazione del processo di
  decentramento; nel secondo, l'esigenza, considerate anche le
  numerose domande di regolarizzazione presentate, di consentire
  un'esatta definizione della posizione debitoria dei singoli
  operatori interessati.
     Come verrà puntualmente illustrato, la Commissione ha
  proceduto ad alcune modificazioni di natura tecnico-formale
  dei due commi originari, anche al fine di recepire le
  indicazioni delle Commissioni affari costituzionali e
  bilancio; ha altresì ritenuto opportuno introdurre
  un'ulteriore previsione di differimento di termini, relativa
  al decreto legislativo n. 26 maggio 1997, n. 155, concernente
  l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene
  dei prodotti alimentari.
  Il testo originario del decreto-legge.
       Il comma 1.  - Nella versione originaria del
  provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 differisce il
  termine entro il quale le regioni devono adeguare i propri
  ordinamenti ai principi del decreto legislativo n. 123/98,
  recante la razionalizzazione degli strumenti di incentivazione
  alle attività produttive, fissato in origine al 15 maggio
  1999.  Il termine di attuazione viene correlato alla data di
  effettivo trasferimento alle regioni dei beni e delle risorse
  necessarie all'esercizio delle funzioni, tra cui quelle
  inerenti il sostegno alle imprese, loro conferite ai sensi del
  decreto legislativo n. 112/98.  Da tale data le regioni avranno
  un anno di tempo per adeguarsi ai principi del decreto
  legislativo n. 123/98.
     Si ricorda al riguardo che questo decreto, di attuazione
  della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, articolo 4,
  comma 4, lettera  c),  riordina e razionalizza il sistema
  di sostegno pubblico alle imprese attraverso la definizione di
  alcuni criteri generali relativi alla programmazione, al
  monitoraggio, alla concessione e alla erogazione dei
  contributi.
     Il decreto n. 123/98 prevede, poi, una serie di
  disposizioni di attuazione, stabilite dall'articolo 12.  In
  particolare, il comma 1 demanda il riordino della disciplina
  dei singoli interventi ai regolamenti di delegificazione e di
  semplificazione previsti dall'articolo 20 della stessa legge
  delega n. 59/97.  Tali regolamenti dovranno conformarsi ai
  principi stabiliti nello schema di decreto, e, pertanto,
  dovranno ricondurre le varie forme e modalità di
  incentivazione vigenti nei tre procedimenti di concessione e
 
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  nei sei modelli di erogazione tipizzati.  Si ricorda che
  l'allegato I della l. n. 59/97, recante l'elenco dei
  procedimenti oggetto di delegificazione, ne contiene almeno
  venti riconducibili al settore del sostegno pubblico alle
  attività produttive.  L'applicazione delle disposizioni è
  fissata dal comma 3 a decorrere, per quanto riguarda le
  competenze statali, dall'entrata in vigore dei regolamenti di
  delegificazione di cui sopra e, relativamente alle competenze
  regionali, dall'entrata in vigore delle leggi regionali che
  dovranno uniformare le varie forme e modalità di
  incentivazione vigenti ai principi del decreto legislativo n.
  123/98.  In caso di mancata emanazione, tutte le norme si
  sarebbero dovute applicare non oltre un anno dalla data di
  entrata in vigore del medesimo decreto, e quindi entro il 15
  maggio 1999.
     Tale termine era correlato con il termine del 31 dicembre
  1998 fissato dall'articolo 50, comma 3, del decreto
  legislativo n. 112/98, per il trasferimento materiale alle
  regioni dei beni e delle risorse necessari per l'effettivo
  esercizio delle funzioni loro conferite dallo stesso decreto
  legislativo, ma soppresso a seguito dell'abrogazione del comma
  in questione da parte della legge 8 marzo 1999, n. 50.
  L'articolo 50 del decreto legislativo n. 112/98 stabiliva
  infatti il termine per l'emanazione dei decreti del Presidente
  del Consiglio che avrebbero dovuto individuare in via generale
  i beni e le risorse da trasferire entro il 30 novembre 1998,
  in modo da rendere effettivo l'esercizio dei compiti conferiti
  a partire dal 1^ gennaio 1999 (articolo 50, commi 2 e 3).  Le
  procedure di trasferimento, che avrebbero pertanto dovuto
  essere completate entro il 31 dicembre 1998, non hanno avuto
  luogo e, parallelamente, le disposizioni recanti tali termini
  sono state abrogate dall'articolo 9, comma 6, della legge 8
  marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998).  Rimane
  quindi attualmente in vigore il termine ultimo per il
  completamento del trasferimento fissato entro il 31 dicembre
  2000 dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/98.
     L'articolo 1, comma 1, del testo presentato dal Governo,
  "per ovviare - come si legge nella relazione illustrativa - ai
  problemi posti dalla mancata armonizzazione dei termini
  previsti per l'attuazione dei processi disciplinati dai
  decreti legislativi nn. 112 e 123 del 1998", modifica
  l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 123/98,
  differendo il termine per l'adeguamento delle regioni ai
  princìpi del decreto stesso all'anno successivo al termine
  individuato dai decreti del Presidente del Consiglio relativi
  al trasferimento dei beni e delle risorse alle regioni ai
  sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/98,
  superando in tal modo il termine ultimo del 15 maggio 1999.
     La formulazione originaria è stata modificata dalla
  Commissione nei termini illustrati più avanti.
       Il comma 2.  - Il comma 2 dell'articolo 1, nel testo
  del Governo, proroga dal 31 maggio 1999 al 31 ottobre 1999 il
  termine per il pagamento della prima rata, o per il pagamento
  in unica soluzione, della regolarizzazione dei contributi
  previdenziali nel settore agricolo disposta dall'articolo 76
  della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosiddetto collegato
  1999).
     Il citato articolo 76 ha stabilito condizioni di
  particolare favore per la regolarizzazione dei contributi
  previdenziali del settore agricolo, riprendendo e modificando
  in parte le precedenti disposizioni in materia contenute
  nell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 marzo 1997,
  n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
  1997, n. 140: mentre le disposizioni del decreto-legge n.
  79/1997 si riferiscono ai periodi contributivi maturati sino
  al 31 dicembre 1996, le disposizioni della legge n. 448/1998
  permettono di regolarizzare i periodi contributivi maturati
  sino a tutto il 1997.
     I soggetti interessati sono i datori di lavoro agricolo, i
  coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
  nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, senza
  distinzione tra soggetti mai iscritti e soggetti debitori
 
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  all'ente previdenziale.  Il condono si riferisce ai periodi
  contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1997.
  La domanda di regolarizzazione andava presentata entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.
  448/1998 (1^ febbraio 1999).  La regolarizzazione poteva
  avvenire in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima
  entro il 31 maggio 1999; in tal caso sulle rate successive
  alla prima sarebbero gravano interessi dell'1 per cento annuo;
  alternativamente era previsto il pagamento di quanto dovuto -
  attualizzato, al tasso di interesse legale della quota
  capitale dovuta sulla base delle 20 rate - in un'unica
  soluzione entro il 31 maggio 1999.
     La relazione al decreto-legge in esame motiva la proroga
  del termine di pagamento della prima rata (o del pagamento in
  unica soluzione) con l'elevato numero di domande presentate,
  la difficoltà di ricostruire le singole posizioni debitorie, i
  conseguenti ritardi nell'invio delle necessarie comunicazioni
  da parte dell'INPS: il differimento dovrebbe consentire
  all'INPS di completare l'istruttoria delle domande di condono
  e di inviare tempestivamente le necessarie comunicazioni agli
  interessati.  La relazione aggiunge altresì che la proroga di
  cui sopra lascia invariata "la cadenza temporale delle altre
  rate".  Su quest'ultimo aspetto è intervenuta la modificazione
  introdotta dalla Commissione, su cui si dirà di seguito.
  L'istruttoria legislativa e le modificazioni introdotte
  dalla Commissione.
     Trattandosi di un disegno di legge di conversione di un
  decreto-legge, la Commissione naturalmente non ha proceduto a
  particolari approfondimenti di natura conoscitiva, facendo
  quindi leva sulle indicazioni fornite dal Governo
  nell'illustrazione delle motivazioni del provvedimento.
     Peraltro, il pur limitato contenuto del testo è stato
  sottoposto ad una completa riformulazione, avendo la
  Commissione ritenuto di dover recepire, da un lato, le
  osservazioni della I Commissione sul comma 1; dall'altro, la
  condizione posta dalla V Commissione in ordine al comma 2.
       Il comma 1.  - Il parere espresso dalla I Commissione
  - oltre a rilevare che il Governo avrebbe dovuto prorogare il
  termine per l'applicazione del decreto n. 123 prima della sua
  scadenza, avvenuta il 15 maggio 1999 - conteneva
  un'osservazione tesa a rendere più chiaro il testo del comma
  1, suggerendo quindi di sostituire le parole "non oltre un
  anno dal termine individuato ai sensi del comma 1
  dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
  con le seguenti "non oltre un anno dal termine di decorrenza
  dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
  delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7
  del citato decreto legislativo n. 112 del 1998".
     La X Commissione, nell'intento di contribuire agli
  obiettivi di maggior perspicuità dei testi normativi che
  devono improntare l'attività legislativa, ha fatto propria
  tale indicazione, che consente di evidenziare che
  l'applicazione del decreto n. 123 decorrerà entro un anno dal
  momento di inizio dell'esercizio, da parte delle regioni,
  delle funzioni conferite  ex  decreto n. 112, contestuale
  all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio che
  dispongono il puntuale trasferimento delle risorse a ciò
  necessarie.
     Il comma 2.  - La formulazione della norma sulla
  regolarizzazione contributiva in agricoltura, di cui al comma
  2, è stata oggetto di osservazioni sia da parte del Comitato
  per la legislazione, sia da parte delle Commissioni Affari
  costituzionali e lavoro, nonché di una condizione da parte
  della Commissione bilancio.  Da un lato, le osservazioni
  tendevano a suggerire, essendo stato differito il termine di
  pagamento della prima rata dal 31 maggio al 31 ottobre, il
  contestuale differimento anche delle rate successive;
  dall'altro, tuttavia, la Commissione bilancio rilevava che
 
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  doveva essere assicurato il conseguimento delle entrate
  previste (50 miliardi per il 1999), e che pertanto andava
  evitato lo slittamento delle rate successive all'esercizio
  finanziario 2000.  Se dunque il mantenimento di una cadenza
  semestrale avrebbe potuto mantenere l'originaria impostazione
  della norma modificata, esso avrebbe però comportato che la
  seconda rata, originariamente prevista al 30 novembre 1999,
  sarebbe stata differita al 30 aprile 2000.
     La X Commissione ha ritenuto quindi di tener fermo il
  differimento della prima rata al 31 ottobre, ma anche di
  fissare in una data comunque compresa entro l'anno corrente,
  ossia il 15 dicembre, il termine della seconda rata.  In tal
  modo la facilitazione per gli operatori e per l'INPS non si
  ripercuoterà negativamente sugli introiti previsti per l'anno
  corrente.  A partire dal 2000, riprenderà l'ordinaria cadenza
  semestrale.
     I commi 3 e 4.  - La Commissione attività produttive
  sta seguendo da tempo con particolare attenzione le
  problematiche connesse all'applicazione del decreto
  legislativo n. 155 del 1997, recante attuazione delle
  direttive 93/43 CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei
  prodotti alimentari.  Il decreto definisce le norme generali di
  igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica,
  disponendo rigorosi e puntuali adempimenti a carico delle
  imprese del settore.  In particolare, l'articolo 8 stabilisce
  le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del
  responsabile dell'industria alimentare per la violazione delle
  disposizioni previste.  L'articolo 9, invece, reca le norme
  transitorie e finali, disponendo che le industrie alimentari
  devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo
  entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore, fatta
  eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti
  alimentari su aree pubbliche (esercizi ambulanti, chioschi, e
  attività similari), le quali devono adeguarsi entro diciotto
  mesi dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 13 giugno
  1997).
     Peraltro, va tenuto presente che il decreto medesimo è
  stato oggetto di alcune modifiche ed integrazioni da parte
  dell'articolo 9 della legge comunitaria 1999, approvata poche
  settimane orsono dalla Camera ed ora all'esame del Senato, al
  fine di semplificare le procedure di autocontrollo per il
  responsabile delle industrie minori.  Inoltre, già l'articolo
  14 del disegno di legge recante disposizioni urgenti in
  materia sanitaria, C. 5402, nel testo all'esame della
  Commissione affari sociali, prevede un differimento dei
  termini di cui ai citati articoli 8 e 9 per le imprese con non
  più di cinque dipendenti.  Su tale disposizione, il 2 giugno
  scorso, la X Commissione ha espresso, in sede consultiva,
  parere favorevole.
     Pertanto, considerato che il testo in esame già
  contemplava norme di differimento di termini connessi ai
  settori produttivi, la X Commissione ha ritenuto,
  all'unanimità, di accogliere - nella versione riformulata a
  seguito delle osservazioni della I Commissione e con il parere
  favorevole della Commissione Affari sociali ed il nulla osta
  della Commissione Giustizia - gli identici emendamenti
  presentati sia dal relatore sia da parlamentari di pressoché
  tutti i gruppi, volti al differimento dei termini suddetti: le
  norme introdotte prevedono che per le industrie alimentari con
  un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni
  amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1,
  del decreto legislativo n. 155, si applicano a decorrere dal
  1^ aprile 2000, mentre i termini per l'adeguamento (articolo
  9, comma 1) sono differiti al 31 marzo 2000.
     In conclusione, il relatore, in base all'unanime mandato
  conferito dalla Commissione, sollecita l'Assemblea alla rapida
  discussione ed approvazione del provvedimento, che, pur nella
  sua portata limitata, tende comunque a risolvere alcuni
  problemi di applicazione di recenti normative particolarmente
  rilevanti per il mondo produttivo.
  Giovanni SAONARA,  Relatore.
 
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