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Onorevoli Deputati! - La X Commissione sottopone all'esame
dell'Assemblea il disegno di legge n. 6069, di conversione del
decreto-legge n. 148 del 24 maggio 1999. Il testo originario
del decreto-legge, adottato dal Consiglio dei ministri il 21
maggio, consta di un unico articolo composto di due commi. Già
dal titolo si evince che la finalità del provvedimento, ossia
il differimento di termini, è relativa a due diversi settori
normativi: da un lato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, recante la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese; dall'altro, la regolarizzazione
contributiva nel comparto agricolo, prevista dall'articolo 76,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza
addotte dalla relazione governativa richiamano nel primo caso
il fine di armonizzare i termini relativi al processo di
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese con quelli previsti per l'attuazione del processo di
decentramento; nel secondo, l'esigenza, considerate anche le
numerose domande di regolarizzazione presentate, di consentire
un'esatta definizione della posizione debitoria dei singoli
operatori interessati.
Come verrà puntualmente illustrato, la Commissione ha
proceduto ad alcune modificazioni di natura tecnico-formale
dei due commi originari, anche al fine di recepire le
indicazioni delle Commissioni affari costituzionali e
bilancio; ha altresì ritenuto opportuno introdurre
un'ulteriore previsione di differimento di termini, relativa
al decreto legislativo n. 26 maggio 1997, n. 155, concernente
l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene
dei prodotti alimentari.
Il testo originario del decreto-legge.
Il comma 1. - Nella versione originaria del
provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 differisce il
termine entro il quale le regioni devono adeguare i propri
ordinamenti ai principi del decreto legislativo n. 123/98,
recante la razionalizzazione degli strumenti di incentivazione
alle attività produttive, fissato in origine al 15 maggio
1999. Il termine di attuazione viene correlato alla data di
effettivo trasferimento alle regioni dei beni e delle risorse
necessarie all'esercizio delle funzioni, tra cui quelle
inerenti il sostegno alle imprese, loro conferite ai sensi del
decreto legislativo n. 112/98. Da tale data le regioni avranno
un anno di tempo per adeguarsi ai principi del decreto
legislativo n. 123/98.
Si ricorda al riguardo che questo decreto, di attuazione
della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, articolo 4,
comma 4, lettera c), riordina e razionalizza il sistema
di sostegno pubblico alle imprese attraverso la definizione di
alcuni criteri generali relativi alla programmazione, al
monitoraggio, alla concessione e alla erogazione dei
contributi.
Il decreto n. 123/98 prevede, poi, una serie di
disposizioni di attuazione, stabilite dall'articolo 12. In
particolare, il comma 1 demanda il riordino della disciplina
dei singoli interventi ai regolamenti di delegificazione e di
semplificazione previsti dall'articolo 20 della stessa legge
delega n. 59/97. Tali regolamenti dovranno conformarsi ai
principi stabiliti nello schema di decreto, e, pertanto,
dovranno ricondurre le varie forme e modalità di
incentivazione vigenti nei tre procedimenti di concessione e
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nei sei modelli di erogazione tipizzati. Si ricorda che
l'allegato I della l. n. 59/97, recante l'elenco dei
procedimenti oggetto di delegificazione, ne contiene almeno
venti riconducibili al settore del sostegno pubblico alle
attività produttive. L'applicazione delle disposizioni è
fissata dal comma 3 a decorrere, per quanto riguarda le
competenze statali, dall'entrata in vigore dei regolamenti di
delegificazione di cui sopra e, relativamente alle competenze
regionali, dall'entrata in vigore delle leggi regionali che
dovranno uniformare le varie forme e modalità di
incentivazione vigenti ai principi del decreto legislativo n.
123/98. In caso di mancata emanazione, tutte le norme si
sarebbero dovute applicare non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto, e quindi entro il 15
maggio 1999.
Tale termine era correlato con il termine del 31 dicembre
1998 fissato dall'articolo 50, comma 3, del decreto
legislativo n. 112/98, per il trasferimento materiale alle
regioni dei beni e delle risorse necessari per l'effettivo
esercizio delle funzioni loro conferite dallo stesso decreto
legislativo, ma soppresso a seguito dell'abrogazione del comma
in questione da parte della legge 8 marzo 1999, n. 50.
L'articolo 50 del decreto legislativo n. 112/98 stabiliva
infatti il termine per l'emanazione dei decreti del Presidente
del Consiglio che avrebbero dovuto individuare in via generale
i beni e le risorse da trasferire entro il 30 novembre 1998,
in modo da rendere effettivo l'esercizio dei compiti conferiti
a partire dal 1^ gennaio 1999 (articolo 50, commi 2 e 3). Le
procedure di trasferimento, che avrebbero pertanto dovuto
essere completate entro il 31 dicembre 1998, non hanno avuto
luogo e, parallelamente, le disposizioni recanti tali termini
sono state abrogate dall'articolo 9, comma 6, della legge 8
marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998). Rimane
quindi attualmente in vigore il termine ultimo per il
completamento del trasferimento fissato entro il 31 dicembre
2000 dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/98.
L'articolo 1, comma 1, del testo presentato dal Governo,
"per ovviare - come si legge nella relazione illustrativa - ai
problemi posti dalla mancata armonizzazione dei termini
previsti per l'attuazione dei processi disciplinati dai
decreti legislativi nn. 112 e 123 del 1998", modifica
l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 123/98,
differendo il termine per l'adeguamento delle regioni ai
princìpi del decreto stesso all'anno successivo al termine
individuato dai decreti del Presidente del Consiglio relativi
al trasferimento dei beni e delle risorse alle regioni ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/98,
superando in tal modo il termine ultimo del 15 maggio 1999.
La formulazione originaria è stata modificata dalla
Commissione nei termini illustrati più avanti.
Il comma 2. - Il comma 2 dell'articolo 1, nel testo
del Governo, proroga dal 31 maggio 1999 al 31 ottobre 1999 il
termine per il pagamento della prima rata, o per il pagamento
in unica soluzione, della regolarizzazione dei contributi
previdenziali nel settore agricolo disposta dall'articolo 76
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosiddetto collegato
1999).
Il citato articolo 76 ha stabilito condizioni di
particolare favore per la regolarizzazione dei contributi
previdenziali del settore agricolo, riprendendo e modificando
in parte le precedenti disposizioni in materia contenute
nell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140: mentre le disposizioni del decreto-legge n.
79/1997 si riferiscono ai periodi contributivi maturati sino
al 31 dicembre 1996, le disposizioni della legge n. 448/1998
permettono di regolarizzare i periodi contributivi maturati
sino a tutto il 1997.
I soggetti interessati sono i datori di lavoro agricolo, i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, senza
distinzione tra soggetti mai iscritti e soggetti debitori
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all'ente previdenziale. Il condono si riferisce ai periodi
contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1997.
La domanda di regolarizzazione andava presentata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.
448/1998 (1^ febbraio 1999). La regolarizzazione poteva
avvenire in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima
entro il 31 maggio 1999; in tal caso sulle rate successive
alla prima sarebbero gravano interessi dell'1 per cento annuo;
alternativamente era previsto il pagamento di quanto dovuto -
attualizzato, al tasso di interesse legale della quota
capitale dovuta sulla base delle 20 rate - in un'unica
soluzione entro il 31 maggio 1999.
La relazione al decreto-legge in esame motiva la proroga
del termine di pagamento della prima rata (o del pagamento in
unica soluzione) con l'elevato numero di domande presentate,
la difficoltà di ricostruire le singole posizioni debitorie, i
conseguenti ritardi nell'invio delle necessarie comunicazioni
da parte dell'INPS: il differimento dovrebbe consentire
all'INPS di completare l'istruttoria delle domande di condono
e di inviare tempestivamente le necessarie comunicazioni agli
interessati. La relazione aggiunge altresì che la proroga di
cui sopra lascia invariata "la cadenza temporale delle altre
rate". Su quest'ultimo aspetto è intervenuta la modificazione
introdotta dalla Commissione, su cui si dirà di seguito.
L'istruttoria legislativa e le modificazioni introdotte
dalla Commissione.
Trattandosi di un disegno di legge di conversione di un
decreto-legge, la Commissione naturalmente non ha proceduto a
particolari approfondimenti di natura conoscitiva, facendo
quindi leva sulle indicazioni fornite dal Governo
nell'illustrazione delle motivazioni del provvedimento.
Peraltro, il pur limitato contenuto del testo è stato
sottoposto ad una completa riformulazione, avendo la
Commissione ritenuto di dover recepire, da un lato, le
osservazioni della I Commissione sul comma 1; dall'altro, la
condizione posta dalla V Commissione in ordine al comma 2.
Il comma 1. - Il parere espresso dalla I Commissione
- oltre a rilevare che il Governo avrebbe dovuto prorogare il
termine per l'applicazione del decreto n. 123 prima della sua
scadenza, avvenuta il 15 maggio 1999 - conteneva
un'osservazione tesa a rendere più chiaro il testo del comma
1, suggerendo quindi di sostituire le parole "non oltre un
anno dal termine individuato ai sensi del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
con le seguenti "non oltre un anno dal termine di decorrenza
dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7
del citato decreto legislativo n. 112 del 1998".
La X Commissione, nell'intento di contribuire agli
obiettivi di maggior perspicuità dei testi normativi che
devono improntare l'attività legislativa, ha fatto propria
tale indicazione, che consente di evidenziare che
l'applicazione del decreto n. 123 decorrerà entro un anno dal
momento di inizio dell'esercizio, da parte delle regioni,
delle funzioni conferite ex decreto n. 112, contestuale
all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio che
dispongono il puntuale trasferimento delle risorse a ciò
necessarie.
Il comma 2. - La formulazione della norma sulla
regolarizzazione contributiva in agricoltura, di cui al comma
2, è stata oggetto di osservazioni sia da parte del Comitato
per la legislazione, sia da parte delle Commissioni Affari
costituzionali e lavoro, nonché di una condizione da parte
della Commissione bilancio. Da un lato, le osservazioni
tendevano a suggerire, essendo stato differito il termine di
pagamento della prima rata dal 31 maggio al 31 ottobre, il
contestuale differimento anche delle rate successive;
dall'altro, tuttavia, la Commissione bilancio rilevava che
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doveva essere assicurato il conseguimento delle entrate
previste (50 miliardi per il 1999), e che pertanto andava
evitato lo slittamento delle rate successive all'esercizio
finanziario 2000. Se dunque il mantenimento di una cadenza
semestrale avrebbe potuto mantenere l'originaria impostazione
della norma modificata, esso avrebbe però comportato che la
seconda rata, originariamente prevista al 30 novembre 1999,
sarebbe stata differita al 30 aprile 2000.
La X Commissione ha ritenuto quindi di tener fermo il
differimento della prima rata al 31 ottobre, ma anche di
fissare in una data comunque compresa entro l'anno corrente,
ossia il 15 dicembre, il termine della seconda rata. In tal
modo la facilitazione per gli operatori e per l'INPS non si
ripercuoterà negativamente sugli introiti previsti per l'anno
corrente. A partire dal 2000, riprenderà l'ordinaria cadenza
semestrale.
I commi 3 e 4. - La Commissione attività produttive
sta seguendo da tempo con particolare attenzione le
problematiche connesse all'applicazione del decreto
legislativo n. 155 del 1997, recante attuazione delle
direttive 93/43 CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei
prodotti alimentari. Il decreto definisce le norme generali di
igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica,
disponendo rigorosi e puntuali adempimenti a carico delle
imprese del settore. In particolare, l'articolo 8 stabilisce
le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del
responsabile dell'industria alimentare per la violazione delle
disposizioni previste. L'articolo 9, invece, reca le norme
transitorie e finali, disponendo che le industrie alimentari
devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo
entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti
alimentari su aree pubbliche (esercizi ambulanti, chioschi, e
attività similari), le quali devono adeguarsi entro diciotto
mesi dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 13 giugno
1997).
Peraltro, va tenuto presente che il decreto medesimo è
stato oggetto di alcune modifiche ed integrazioni da parte
dell'articolo 9 della legge comunitaria 1999, approvata poche
settimane orsono dalla Camera ed ora all'esame del Senato, al
fine di semplificare le procedure di autocontrollo per il
responsabile delle industrie minori. Inoltre, già l'articolo
14 del disegno di legge recante disposizioni urgenti in
materia sanitaria, C. 5402, nel testo all'esame della
Commissione affari sociali, prevede un differimento dei
termini di cui ai citati articoli 8 e 9 per le imprese con non
più di cinque dipendenti. Su tale disposizione, il 2 giugno
scorso, la X Commissione ha espresso, in sede consultiva,
parere favorevole.
Pertanto, considerato che il testo in esame già
contemplava norme di differimento di termini connessi ai
settori produttivi, la X Commissione ha ritenuto,
all'unanimità, di accogliere - nella versione riformulata a
seguito delle osservazioni della I Commissione e con il parere
favorevole della Commissione Affari sociali ed il nulla osta
della Commissione Giustizia - gli identici emendamenti
presentati sia dal relatore sia da parlamentari di pressoché
tutti i gruppi, volti al differimento dei termini suddetti: le
norme introdotte prevedono che per le industrie alimentari con
un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo n. 155, si applicano a decorrere dal
1^ aprile 2000, mentre i termini per l'adeguamento (articolo
9, comma 1) sono differiti al 31 marzo 2000.
In conclusione, il relatore, in base all'unanime mandato
conferito dalla Commissione, sollecita l'Assemblea alla rapida
discussione ed approvazione del provvedimento, che, pur nella
sua portata limitata, tende comunque a risolvere alcuni
problemi di applicazione di recenti normative particolarmente
rilevanti per il mondo produttivo.
Giovanni SAONARA, Relatore.
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