| Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
rilevato che il termine originario per l'applicazione
del decreto legislativo n. 123 del 1998 scadeva il 15 maggio
1999 e che, pertanto, il Governo avrebbe dovuto prorogare il
suddetto termine prima della sua scadenza e non
successivamente ad essa, come, invece, avvenuto nella
fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 1;
ritenuto, in relazione all'articolo 1, comma 2, che la
proroga del termine ivi prevista, congiuntamente al
mantenimento della scadenza semestrale per il pagamento delle
rate successive, dovrebbe comportare un corrispondente
slittamento anche dei termini di scadenza per il pagamento di
tutte le rate, il che potrebbe, peraltro, presentare alcune
conseguenze di carattere finanziario;
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esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, valuti la
Commissione di merito l'opportunità, per esigenze di chiarezza
della formulazione del testo, di sostituire le parole "non
oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
con le seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza
dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7
del citato decreto legislativo n. 112 del 1998".
(parere espresso il 2 giugno 1999).
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione:
rilevata l'estraneità di materia, rispetto al contenuto
originario del decreto-legge, della disposizione recata dal
comma 4 degli identici emendamenti Contento 1.2 e 1.3 del
relatore;
rilevato, altresì, che, in relazione al medesimo comma
4, la proroga ivi prevista è riferita ad un termine già
scaduto il 28 giugno 1998;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sugli identici emendamenti Contento 1.2 e 1.3 del
relatore,
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire, in relazione al comma 3, se la previsione ivi
contenuta debba essere intesa nel senso che le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 155 del 1997 si applicano alle
industrie alimentari con un numero di dipendenti non superiore
a cinque soltanto a decorrere dal 1^ aprile 2000, ferma
restando l'immediata applicabilità delle medesime alle
industrie alimentari con un numero di dipendenti superiore a
cinque, ovvero nel senso che le predette sanzioni pecuniarie
debbano, a decorrere dal 1^ aprile 2000, applicarsi soltanto
alle industrie alimentari con un numero massimo di cinque
dipendenti, nel qual caso (al di là della necessità di
novellare l'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 155 del 1997, che individua i
destinatari delle disposizioni ivi recate in ogni soggetto
pubblico o privati che operi nel campo dell'industria
alimentare, senza limitazioni relative al numero di
dipendenti), potrebbero esservi profili di disparità di
trattamento e di contrasto con le direttive 93/43/CEE e
96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, dal
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momento che queste ultime non paiono consentire esenzioni di
sorta per alcuni dei destinatari degli obblighi da esse
previsti, come si evince dall'articolo 2 della direttiva
93/43/CEE che identifica i destinatari delle disposizioni in
essa recate in ogni impresa, pubblica o privata, che esercita
una attività in materia di industria alimentare.
(parere espresso il 23 giugno 1999).
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