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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


71071
DDL6069-0004
Relazione Camera n. 6069-A (DDL13-6069-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C6069A. TESTIPDL
...C6069A.
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC6069A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato permanente per i pareri della I
  Commissione,
        rilevato che il termine originario per l'applicazione
  del decreto legislativo n. 123 del 1998 scadeva il 15 maggio
  1999 e che, pertanto, il Governo avrebbe dovuto prorogare il
  suddetto termine prima della sua scadenza e non
  successivamente ad essa, come, invece, avvenuto nella
  fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 1;
        ritenuto, in relazione all'articolo 1, comma 2, che la
  proroga del termine ivi prevista, congiuntamente al
  mantenimento della scadenza semestrale per il pagamento delle
  rate successive, dovrebbe comportare un corrispondente
  slittamento anche dei termini di scadenza per il pagamento di
  tutte le rate, il che potrebbe, peraltro, presentare alcune
  conseguenze di carattere finanziario;
 
                               Pag. 7
 
      esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
      all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, valuti la
  Commissione di merito l'opportunità, per esigenze di chiarezza
  della formulazione del testo, di sostituire le parole "non
  oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1
  dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
  con le seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza
  dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
  delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7
  del citato decreto legislativo n. 112 del 1998".
  (parere espresso il 2 giugno 1999).
      Il Comitato permanente per i pareri della I
  Commissione:
        rilevata l'estraneità di materia, rispetto al contenuto
  originario del decreto-legge, della disposizione recata dal
  comma 4 degli identici emendamenti Contento 1.2 e 1.3 del
  relatore;
        rilevato, altresì, che, in relazione al medesimo comma
  4, la proroga ivi prevista è riferita ad un termine già
  scaduto il 28 giugno 1998;
      esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
      sugli identici emendamenti Contento 1.2 e 1.3 del
  relatore,
  con la seguente osservazione:
      valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  chiarire, in relazione al comma 3, se la previsione ivi
  contenuta debba essere intesa nel senso che le sanzioni
  amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8, comma 1, del
  decreto legislativo n. 155 del 1997 si applicano alle
  industrie alimentari con un numero di dipendenti non superiore
  a cinque soltanto a decorrere dal 1^ aprile 2000, ferma
  restando l'immediata applicabilità delle medesime alle
  industrie alimentari con un numero di dipendenti superiore a
  cinque, ovvero nel senso che le predette sanzioni pecuniarie
  debbano, a decorrere dal 1^ aprile 2000, applicarsi soltanto
  alle industrie alimentari con un numero massimo di cinque
  dipendenti, nel qual caso (al di là della necessità di
  novellare l'articolo 3, comma 1, lettera  b),  del citato
  decreto legislativo n. 155 del 1997, che individua i
  destinatari delle disposizioni ivi recate in ogni soggetto
  pubblico o privati che operi nel campo dell'industria
  alimentare, senza limitazioni relative al numero di
  dipendenti), potrebbero esservi profili di disparità di
  trattamento e di contrasto con le direttive 93/43/CEE e
  96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, dal
 
                               Pag. 8
 
  momento che queste ultime non paiono consentire esenzioni di
  sorta per alcuni dei destinatari degli obblighi da esse
  previsti, come si evince dall'articolo 2 della direttiva
  93/43/CEE che identifica i destinatari delle disposizioni in
  essa recate in ogni impresa, pubblica o privata, che esercita
  una attività in materia di industria alimentare.
  (parere espresso il 23 giugno 1999).
 
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