| La XI Commissione, esaminato il disegno di legge C. 6069,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
precisare espressamente che il differimento del termine di cui
all'articolo 1, comma 2, comporta il corrispondente
differimento dei termini di scadenza per il pagamento delle
successive rate semestrali della regolarizzazione contributiva
di cui all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998.
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