| All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine
di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli
enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del
comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n.
112 del 1998"";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole "in 20 rate
semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da
versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli
enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate
consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro
il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre
1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a
decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli
enti stessi"";
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2- bis. Per le industrie alimentari con un numero
massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a
decorrere dal 1^ aprile 2000.
2- ter. Per le industrie alimentari con un numero
massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000".
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le
parole: "e in materia di igiene dei prodotti
alimentari".
| |