| (Autorizzazione di spesa).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa complessiva di lire 37.000 milioni. A tale onere si
provvede, nel limite di lire 20.000 milioni per l'anno 1999 e
di lire 17.000 milioni per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Commissario generale del Governo italiano per la
partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del
2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con i Ministri del commercio con l'estero,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a
derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale
dello Stato in materia di contratti.
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