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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame ha il
fine di consentire la partecipazione italiana all'Esposizione
universale di Hannover, che si svolgerà dal 1^ giugno al 31
ottobre 2000.
Il provvedimento oggi all'esame è simile nel contenuto al
disegno di legge A.C. 5750, già trasmesso dal Senato e il cui
iter presso la Camera non è mai stato portato a termine.
Difatti, il 24 febbraio scorso la 3^ Commissione del Senato,
in occasione dell'esame del disegno di legge A.S. 3547, che
prevedeva, tra l'altro, quale onere complessivo per la
partecipazione italiana all'Esposizione lire 45 miliardi,
aveva approvato un testo risultante dallo stralcio degli
articoli da 2 a 11 (divenuti ddl A.S. 3547- bis) che, in
un unico articolo, si limitava ad autorizzare la
partecipazione dell'Italia all'Esposizione e finanziava le
prime spese dell'Ufficio di segreteria del Commissario
generale, per un ammontare di soli 1.800 milioni. La
Commissione Affari esteri e comunitari della Camera,
esaminando il provvedimento in sede referente in data 29
aprile 1999, aveva proceduto a emendarlo drasticamente, non
giungendo peraltro a deliberare il mandato al relatore a
riferirne all'Assemblea.
Successivamente la 3^ Commissione del Senato, affrontando
in sede deliberante il disegno di legge A.S. 3547- bis,
costituito dagli articoli da 2 a 11 del ddl A.S. 3547
precedentemente stralciati, ha approvato un nuovo testo, ai
sensi del quale l'autorizzazione di spesa è stata fissata in
lire 37 miliardi, ammontare inferiore ai 45 miliardi previsti
inizialmente nel disegno di legge presentato dal Governo. Tale
nuovo testo, trasmesso dal Senato, che ha assunto la
denominazione di disegno di legge A.C. 6070, ha costituito
quindi l'oggetto dell'esame in sede referente della
Commissione Affari esteri e comunitari, che lo ha approvato,
apportando modifiche.
1. AMBITO DI INTERVENTO NORMATIVO E RAPPORTO CON LA
LEGISLAZIONE VIGENTE
1.1. Necessità dell'intervento con legge
Il disegno di legge in esame autorizza nuovi oneri a
carico del bilancio dello Stato e pone norme di deroga alle
vigenti norme di contabilità generale dello Stato in materia
di contratti.
1. 2. Coordinamento con la normativa vigente
Il disegno di legge in oggetto, che autorizza la
partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di
Hannover 2000, fa seguito ad analoghi interventi legislativi
adottati in occasione di precedenti partecipazioni italiane ad
esposizioni internazionali. Si possono citare in proposito la
legge 29 dicembre 1987 n. 54l, che autorizzava la presenza
italiana all'Esposizione di Brisbane del 1988, la legge 22
dicembre 1990 n.402 per la partecipazione all'Esposizione di
Siviglia del 1992 e, infine, la legge 8 ottobre 1997 n. 343,
ai sensi della quale era autorizzata la partecipazione
dell'Italia all'Esposizione di Lisbona del 1998.
2. ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SVOLTA
La Commissione ha esaminato approfonditamente il disegno
di legge, dedicando all'esame dello stesso numerose sedute,
nel corso delle quali si è sviluppato un vivace ed ampio
dibattito tra i diversi gruppi politici, con toni anche
piuttosto accesi.
2.1. Audizioni informali
La Commissione ha svolto il 7 luglio 1999 l'audizione del
Commissario generale del Governo, Violenzio Ziantoni, sul
progetto per la realizzazione del padiglione italiano
all'Esposizione di Hannover.
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2.2 Pareri espressi
Il testo del disegno di legge è stato trasmesso alle
Commissioni I e V e X che hanno espresso i pareri di
competenza. La Commissione Affari costituzionali ha espresso
parere favorevole. La Commissione Bilancio ha espresso parere
favorevole con osservazioni, nella quasi totalità recepite con
emendamenti del relatore. In particolare, sono state accolte
quelle concernenti l'opportunità di delimitare i poteri di
gestione del Commissario generale e i contenuti della deroga
alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato
in materia di contratti, di specificare le azioni da compiere
per la partecipazione all'Esposizione, indicandone il relativo
costo, di chiarire se, al termine dell'Esposizione, si
ricaverà un utile dall'uso o dalla cessione del Padiglione, di
prevedere modalità di controllo del rendiconto finale delle
spese e, infine, di stabilire le procedure per l'eventuale
restituzione delle somme non utilizzate. Infine, la
Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole
con due condizioni, entrambe accolte, concernenti la necessità
di attenersi, nell'affidamento dei lavori mediante trattativa
privata, a criteri di trasparenza e di economicità, nonché
l'obbligo per il Commissario generale di presentare una
puntuale rendicontazione. Nulla è stato tralasciato a fini di
controllo e trasparenza.
3. CONTENUTO DELL'ARTICOLATO
Il testo del disegno di legge è stato approvato dalla
Commissione in sede referente con modifiche rispetto al testo
licenziato dal Senato.
Esso si compone di tre articoli.
L' articolo 1 autorizza la partecipazione dell'Italia
all'Esposizione universale che si svolgerà ad Hannover nel
2000.
L' articolo 2, al comma 1, fissa in lire 37.000
milioni la spesa complessiva per la partecipazione italiana
all'Esposizione universale, ripartendola in lire 20.000
milioni per l'anno 1999 e in lire 17.000 milioni per l'anno
2000.
Ai sensi dell' articolo 2, comma 2, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
L' articolo 2, al comma 3, autorizza il Commissario
generale del Governo a derogare alle vigenti disposizioni
contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
Il comma 4 dell'articolo 3 è stato introdotto dalla
Commissione, che ha approvato un emendamento del relatore
volto a recepire una delle condizioni formulate, in sede
consultiva, dalla Commissione Attività produttive e due delle
osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio. La
disposizione stabilisce che, al fine di delimitare l'ambito
della deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale
dello Stato in materia di contratti di cui al precedente comma
3, il Ministro degli affari esteri fissi, con apposito
decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge e di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i
criteri di trasparenza e di economicità cui il Commissario
generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante
trattativa privata, nonché le procedure per l'eventuale
restituzione delle somme non utilizzate.
Il comma 5 dell'articolo 2, anch'esso introdotto
dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un altro
emendamento presentato dal relatore al fine di recepire il
contenuto di un'apposita condizione formulata dalla
Commissione Attività produttive, dispone che i summenzionati
criteri di trasparenza e di economicità escludano la
possibilità di procedere a varianti e revisioni di prezzi in
corso d'opera: la più fitta griglia possibile.
L' articolo 3 è stato introdotto dalla
Commissione.
In particolare, in accoglimento di una specifica
osservazione formulata dalla Commissione Bilancio, il comma
1 stabilisce che il Commissario generale presenti al
Ministro degli affari esteri il preventivo delle spese da
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effettuare, specificando dettagliatamente le attività da
compiere per la partecipazione all'Esposizione.
Il comma 2 dell'articolo 3, accogliendo
un'osservazione formulata dalla Commissione Bilancio in ordine
alla necessità di chiarire se, chiusa l'Esposizione, si
ricaverà un utile dall'uso o dalla cessione del padiglione,
prevede che, al termine della manifestazione, il padiglione
italiano sarà donato in proprietà al Comune di Bari, così
mirandone la destinazione ed evitandone l'inutilizzazione per
opposte richieste remoratrici o penalizzanti.
L' articolo 3, comma 3, prevede che, entro sei mesi
dalla chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del
Governo presenti al Ministro degli affari esteri il rendiconto
finale delle spese sostenute, in accoglimento di una
condizione formulata dalla Commissione Attività produttive e
di un'osservazione di analogo contenuto formulata dalla
Commissione Bilancio. Si stabilisce altresì che le spese
rendicontabili non possono superare il limite massimo di lire
37 miliardi, di cui 20 miliardi nel 1999 e 17 miliardi nel
2000.
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, si stabilisce
che, dopo la sua approvazione, il rendiconto è trasmesso alle
Commissioni parlamentari competenti di entrambi i rami del
Parlamento.
L' articolo 3, comma 5, stabilisce che con decreto
del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è nominato un collegio di tre revisori dei conti,
due dei quali designati dal Ministro degli affari esteri.
Il sistema di controlli è stato strutturato per preservare
la spesa pubblica da inutili dilatazioni e per consentire, al
contempo, un'esigenza. Pur nelle opposte e legittime
valutazioni una certezza resiste: l'eventuale assenza
dell'Italia sarebbe penalizzante per l'immagine e il rilancio
del Paese. E sarebbe una vittoria polemica, ed al contempo una
fuga dall'elenco dei Paesi che contano.
TRANTINO, Relatore per la maggioranza
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