| (Autorizzazione di spesa).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa complessiva di lire 20.000 milioni. A tale onere si
provvede, nel limite di lire 11.000 milioni per l'anno 1999 e
di lire 9.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione)
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