| Onorevoli Deputati! - Il provvedimento è la reiterazione
del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, ed è rivolto a due
scopi ben precisi: quello dell'incremento della pianta
organica del ruolo degli agenti e quello della individuazione
di misure straordinarie, a carattere temporaneo, atte a
realizzare la copertura di tutte le vacanze organiche. Nel
contempo il provvedimento introduce modalità per il passaggio
del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati al
Corpo di polizia penitenziaria.
Quanto ai presupposti del ricorso alla decretazione, si
precisa che il Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione
del comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990,
n.395, dovrà svolgere, nel 1996, il servizio di traduzione dei
detenuti e degli internati, cui attualmente sono preposte
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l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato. Tale servizio si
aggiunge a quello dei piantonamenti dei detenuti ricoverati in
luoghi esterni di cura ed a quelli delle connesse traduzioni,
già svolti dal Corpo di polizia penitenziaria sin dal 1991.
Inoltre numerosi istituti penitenziari di nuova costruzione
sono da tempo pronti ad essere impiegati, ma la carenza di
personale ne ha finora impedito l'utilizzazione, nonostante
che la popolazione carceraria abbia ormai toccato le 54 mila
unità, con una situazione pressoché drammatica in molti
istituti. Tutto questo integra i presupposti di necessità ed
urgenza.
Nel merito, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce
l'incremento di 1.400 unità nel ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Rispetto all'aumento di organico portato dal precedente
decreto-legge, si prevede un ulteriore incremento di duecento
unità di personale femminile (si allega, al riguardo, una
relazione tecnica aggiuntiva).
Il comma 2 dispone che alla copertura dei posti portati in
aumento di organico si provveda prioritariamente mediante
assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria e, nella misura del 50 per cento, con assunzione
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.
Il comma 3 prevede il reperimento, a seguito
dell'espletamento delle procedure previste dal comma 2 e ai
fini della copertura dei posti disponibili, di personale che
abbia già svolto il servizio di ausiliario nell'Arma dei
carabinieri o nelle altre Forze di polizia. Si prevede,
inoltre, la durata del corso di formazione, per tale
personale, in un mese, con possibilità di differimento in un
tempo massimo di diciotto mesi.
Il comma 4 consente di coprire le preesistenti vacanze
organiche, anche prescindendo dal rapporto fra i singoli
ruoli, e comunque nel limite dell'organico complessivo.
Il comma 5 salvaguarda le posizioni degli idonei di
precedenti pubblici concorsi per allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria e dispone, nel caso in cui permangano
vacanze, l'assunzione di volontari delle Forze armate
congedati senza demerito e, successivamente, degli ausiliari
in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di
polizia. Fa salve, inoltre, le procedure concorsuali in atto e
le eventuali riammissioni in servizio su istanza degli
interessati.
Il comma 6 fa riferimento al decreto del Ministro di
grazia e giustizia in data 19 febbraio 1996 che stabilisce le
modalità di presentazione delle domande, quelle di formazione
delle graduatorie e la costituzione di una commissione per i
relativi accertamenti.
Con il comma 7, data la straordinarietà e l'urgenza delle
misure adottate, si prevede la possibilità di svolgere i
relativi corsi di formazione del personale avvalendosi anche
delle strutture e del personale delle altre Forze di polizia,
compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali,
garantite da un apposito provvedimento interministeriale, ma
sempre, sotto la responsabilità della amministrazione
penitenziaria o dell'ufficio centrale per la giustizia
minorile, per quanto di ragione.
Al fine di completare l'organico femminile del Corpo di
polizia penitenziaria, il comma 8 dispone che
l'Amministrazione penitenziaria può esercitare, sino al 31
dicembre 1996, le facoltà previste dal comma 1 dell'articolo
14 della legge 16 ottobre 1991, n.321. Prevede inoltre che le
idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati
nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
legge 15 dicembre 1990, n.395, possono essere assunte purché
non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di
entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di
tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo
di polizia penitenziaria.
Si stabilisce, inoltre, espressamente che ove rimangano
posti vacanti dopo le predette assunzioni, si provvede ai
sensi dei commi 4 e 5.
Un contenuto completamente diverso assume il comma 9 con
il quale, in adesione a quanto approvato dal Senato, si
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prevede che siano a carico dell'Amministrazione penitenziaria
gli oneri inerenti alla fruizione di generi alimentari per il
servizio di mensa, anche in favore del personale
amministrativo, tecnico e sanitario (anche per tale profilo si
allega ulteriore relazione tecnica).
Il comma 10 si riferisce ai problemi sollevati
dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n.395, che
prevede l'istituzione di asili nido a favore dei figli del
personale dell'Amministrazione penitenziaria.
Appare necessario che questo provvedimento preveda che, in
luogo della realizzazione di strutture proprie, delle quali
l'Amministrazione, nell'ambito della propria responsabilità
gestionale, ritenga del tutto antieconomico sostenere i costi
di istituzione e di funzionamento, si possa fare ricorso anche
a forme di convenzionamento con organismi pubblici, ferma
restando l'individuazione degli aventi diritto con le
procedure previste dall'articolo 19 della legge 16 ottobre
1991, n.321.
Mentre in alcune specifiche e del tutto particolari realtà
penitenziarie, come quelle che si rinvengono nelle isole,
soprattutto di Pianosa e di Gorgona, nelle quali
l'Amministrazione penitenziaria deve sopperire praticamente ad
ogni esigenza dei residenti, è assolutamente necessario
provvedere alla istituzione e gestione di proprie strutture,
sopportandone permanentemente tutti i relativi costi di
funzionamento, negli altri casi la collocazione degli istituti
in ambiti cittadini provvisti di tutti i servizi rende
vantaggioso, anche per la sua intrinseca flessibilità, il
ricorso a convenzionamenti di durata annuale che facciano
riferimento alle sole effettive esigenze di ciascun esercizio.
Anche per l'onere finanziario derivante da tale disposizione
si prevede una relazione tecnica aggiuntiva.
L'articolo 2, comma 1, pone rimedio ad un erroneo
riferimento normativo contenuto nell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, in tema di riordino
delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria. Si tratta di una norma nuova - che
riguarda comunque il personale di polizia penitenziaria -
necessaria per evitare un eventuale (ed inutile) contenzioso
fondato sull'erroneo rinvio contenuto nell'articolo 8 del
citato decreto legislativo.
Il comma 2 è finalizzato a coordinare e scandire la fase
propedeutica del passaggio della competenza nei servizi di
traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei
carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia
penitenziaria, prevedendosi la possibilità di emanare più
decreti per il passaggio del servizio delle traduzioni, entro
il 31 dicembre 1996, il primo dei quali è già stato adottato
in data 8 febbraio 1996. L'articolo 3 dispone in ordine alla
realizzazione di opere di ampliamento e ristrutturazione di
autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del
personale.
Il trasferimento al dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del servizio traduzioni comporta, oltre
all'incremento degli organici degli appartenenti al Corpo, la
dotazione di ulteriori mezzi su ruote mediante l'utilizzazione
di quelli attualmente usati dall'Arma dei Carabinieri e
l'acquisto di nuovi, nonché la realizzazione di adeguate
strutture, laddove possibile e necessario, per il ricovero dei
mezzi.
L'incremento delle dotazioni organiche ha come conseguenza
l'ampliamento delle caserme presso gli istituti penitenziari
per l'alloggiamento del personale di nuova assunzione, ma
anche per la realizzazione di adeguati ambienti per il
pernottamento e per il ristoro di coloro che temporaneamente
transitino presso stabilimenti penitenziari posti in località
intermedie durante l'effettuazione di traduzioni a lunga
percorrenza. Difatti, non sarà possibile che, in occasione di
queste, il personale dimori presso esercizi di tipo
alberghiero, sia perché occorre che esso si trovi nelle
immediate vicinanze dell'automezzo, sia perché ne sia
garantita la sicurezza, sia infine perché non gravi
sull'erario il rimborso delle spese sostenute.
La disponibilità di un numero maggiore di automezzi
rispetto a quello già in dotazione all'Amministrazione
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penitenziaria (è prevista in prospettiva la triplicazione dei
medesimi) determina la necessità di ampliare le autorimesse
esistenti e di realizzarne di nuove per il ricovero dei mezzi
stessi. Difatti il parcheggio a cielo aperto è inopportuno per
il possibile rapido deterioramento degli automezzi a causa
dell'esposizione agli agenti atmosferici avversi, ma anche per
evitare che si possano verificare, specie nelle località del
nord, inconvenienti, determinati appunto da gelo o neve, che
impediscano l'avviamento rapido del veicolo, comportando un
ritardo nella partenza della traduzione. Dette autorimesse
saranno dotate di locali attrezzati per l'autolavaggio.
Vi è altresì la necessità di realizzare su base
provinciale e, laddove non già esistenti, autofficine per la
manutenzione dei mezzi di cui trattasi.
La norma mantiene ferma, per la realizzazione delle opere
sopra evidenziate, la competenza del Ministero dei lavori
pubblici, al quale rimangono affidate la progettazione e
l'esecuzione.
Peraltro, poiché anche l'attività degli uffici tecnici
dell'Amministrazione penitenziaria un incremento, è previsto
che detta amministrazione potrà avvalersi del personale
tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.
L'articolo 4 contiene la previsione della copertura
finanziaria, adeguata alle nuove disposizioni introdotte con
la presente reiterazione.
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