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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


713
DDL0052-0002
Progetto di legge Camera n. 52 - testo presentato - (DDL13-52)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C52. TESTIPDL
...C52.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC52 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Il provvedimento è la reiterazione
  del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, ed è rivolto a due
  scopi ben precisi: quello dell'incremento della pianta
  organica del ruolo degli agenti e quello della individuazione
  di misure straordinarie, a carattere temporaneo, atte a
  realizzare la copertura di tutte le vacanze organiche.  Nel
  contempo il provvedimento introduce modalità per il passaggio
  del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati al
  Corpo di polizia penitenziaria.
     Quanto ai presupposti del ricorso alla decretazione, si
  precisa che il Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione
  del comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990,
  n.395, dovrà svolgere, nel 1996, il servizio di traduzione dei
  detenuti e degli internati, cui attualmente sono preposte
 
                               Pag. 2
 
  l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato.  Tale servizio si
  aggiunge a quello dei piantonamenti dei detenuti ricoverati in
  luoghi esterni di cura ed a quelli delle connesse traduzioni,
  già svolti dal Corpo di polizia penitenziaria sin dal 1991.
  Inoltre numerosi istituti penitenziari di nuova costruzione
  sono da tempo pronti ad essere impiegati, ma la carenza di
  personale ne ha finora impedito l'utilizzazione, nonostante
  che la popolazione carceraria abbia ormai toccato le 54 mila
  unità, con una situazione pressoché drammatica in molti
  istituti.  Tutto questo integra i presupposti di necessità ed
  urgenza.
     Nel merito, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce
  l'incremento di 1.400 unità nel ruolo degli agenti e degli
  assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
     Rispetto all'aumento di organico portato dal precedente
  decreto-legge, si prevede un ulteriore incremento di duecento
  unità di personale femminile (si allega, al riguardo, una
  relazione tecnica aggiuntiva).
     Il comma 2 dispone che alla copertura dei posti portati in
  aumento di organico si provveda prioritariamente mediante
  assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore
  del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia
  penitenziaria e, nella misura del 50 per cento, con assunzione
  dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.
     Il comma 3 prevede il reperimento, a seguito
  dell'espletamento delle procedure previste dal comma 2 e ai
  fini della copertura dei posti disponibili, di personale che
  abbia già svolto il servizio di ausiliario nell'Arma dei
  carabinieri o nelle altre Forze di polizia.  Si prevede,
  inoltre, la durata del corso di formazione, per tale
  personale, in un mese, con possibilità di differimento in un
  tempo massimo di diciotto mesi.
     Il comma 4 consente di coprire le preesistenti vacanze
  organiche, anche prescindendo dal rapporto fra i singoli
  ruoli, e comunque nel limite dell'organico complessivo.
     Il comma 5 salvaguarda le posizioni degli idonei di
  precedenti pubblici concorsi per allievo agente del Corpo di
  polizia penitenziaria e dispone, nel caso in cui permangano
  vacanze, l'assunzione di volontari delle Forze armate
  congedati senza demerito e, successivamente, degli ausiliari
  in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di
  polizia.  Fa salve, inoltre, le procedure concorsuali in atto e
  le eventuali riammissioni in servizio su istanza degli
  interessati.
     Il comma 6 fa riferimento al decreto del Ministro di
  grazia e giustizia in data 19 febbraio 1996 che stabilisce le
  modalità di presentazione delle domande, quelle di formazione
  delle graduatorie e la costituzione di una commissione per i
  relativi accertamenti.
     Con il comma 7, data la straordinarietà e l'urgenza delle
  misure adottate, si prevede la possibilità di svolgere i
  relativi corsi di formazione del personale avvalendosi anche
  delle strutture e del personale delle altre Forze di polizia,
  compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali,
  garantite da un apposito provvedimento interministeriale, ma
  sempre, sotto la responsabilità della amministrazione
  penitenziaria o dell'ufficio centrale per la giustizia
  minorile, per quanto di ragione.
     Al fine di completare l'organico femminile del Corpo di
  polizia penitenziaria, il comma 8 dispone che
  l'Amministrazione penitenziaria può esercitare, sino al 31
  dicembre 1996, le facoltà previste dal comma 1 dell'articolo
  14 della legge 16 ottobre 1991, n.321.  Prevede inoltre che le
  idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati
  nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
  legge 15 dicembre 1990, n.395, possono essere assunte purché
  non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di
  entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di
  tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo
  di polizia penitenziaria.
     Si stabilisce, inoltre, espressamente che ove rimangano
  posti vacanti dopo le predette assunzioni, si provvede ai
  sensi dei commi 4 e 5.
     Un contenuto completamente diverso assume il comma 9 con
  il quale, in adesione a quanto approvato dal Senato, si
 
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  prevede che siano a carico dell'Amministrazione penitenziaria
  gli oneri inerenti alla fruizione di generi alimentari per il
  servizio di mensa, anche in favore del personale
  amministrativo, tecnico e sanitario (anche per tale profilo si
  allega ulteriore relazione tecnica).
     Il comma 10 si riferisce ai problemi sollevati
  dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n.395, che
  prevede l'istituzione di asili nido a favore dei figli del
  personale dell'Amministrazione penitenziaria.
     Appare necessario che questo provvedimento preveda che, in
  luogo della realizzazione di strutture proprie, delle quali
  l'Amministrazione, nell'ambito della propria responsabilità
  gestionale, ritenga del tutto antieconomico sostenere i costi
  di istituzione e di funzionamento, si possa fare ricorso anche
  a forme di convenzionamento con organismi pubblici, ferma
  restando l'individuazione degli aventi diritto con le
  procedure previste dall'articolo 19 della legge 16 ottobre
  1991, n.321.
     Mentre in alcune specifiche e del tutto particolari realtà
  penitenziarie, come quelle che si rinvengono nelle isole,
  soprattutto di Pianosa e di Gorgona, nelle quali
  l'Amministrazione penitenziaria deve sopperire praticamente ad
  ogni esigenza dei residenti, è assolutamente necessario
  provvedere alla istituzione e gestione di proprie strutture,
  sopportandone permanentemente tutti i relativi costi di
  funzionamento, negli altri casi la collocazione degli istituti
  in ambiti cittadini provvisti di tutti i servizi rende
  vantaggioso, anche per la sua intrinseca flessibilità, il
  ricorso a convenzionamenti di durata annuale che facciano
  riferimento alle sole effettive esigenze di ciascun esercizio.
  Anche per l'onere finanziario derivante da tale disposizione
  si prevede una relazione tecnica aggiuntiva.
     L'articolo 2, comma 1, pone rimedio ad un erroneo
  riferimento normativo contenuto nell'articolo 8, comma 1, del
  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, in tema di riordino
  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
  polizia penitenziaria.  Si tratta di una norma nuova - che
  riguarda comunque il personale di polizia penitenziaria -
  necessaria per evitare un eventuale (ed inutile) contenzioso
  fondato sull'erroneo rinvio contenuto nell'articolo 8 del
  citato decreto legislativo.
     Il comma 2 è finalizzato a coordinare e scandire la fase
  propedeutica del passaggio della competenza nei servizi di
  traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei
  carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia
  penitenziaria, prevedendosi la possibilità di emanare più
  decreti per il passaggio del servizio delle traduzioni, entro
  il 31 dicembre 1996, il primo dei quali è già stato adottato
  in data 8 febbraio 1996.   L'articolo 3 dispone in ordine alla
  realizzazione di opere di ampliamento e ristrutturazione di
  autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del
  personale.
     Il trasferimento al dipartimento dell'amministrazione
  penitenziaria del servizio traduzioni comporta, oltre
  all'incremento degli organici degli appartenenti al Corpo, la
  dotazione di ulteriori mezzi su ruote mediante l'utilizzazione
  di quelli attualmente usati dall'Arma dei Carabinieri e
  l'acquisto di nuovi, nonché la realizzazione di adeguate
  strutture, laddove possibile e necessario, per il ricovero dei
  mezzi.
     L'incremento delle dotazioni organiche ha come conseguenza
  l'ampliamento delle caserme presso gli istituti penitenziari
  per l'alloggiamento del personale di nuova assunzione, ma
  anche per la realizzazione di adeguati ambienti per il
  pernottamento e per il ristoro di coloro che temporaneamente
  transitino presso stabilimenti penitenziari posti in località
  intermedie durante l'effettuazione di traduzioni a lunga
  percorrenza.  Difatti, non sarà possibile che, in occasione di
  queste, il personale dimori presso esercizi di tipo
  alberghiero, sia perché occorre che esso si trovi nelle
  immediate vicinanze dell'automezzo, sia perché ne sia
  garantita la sicurezza, sia infine perché non gravi
  sull'erario il rimborso delle spese sostenute.
     La disponibilità di un numero maggiore di automezzi
  rispetto a quello già in dotazione all'Amministrazione
 
                               Pag. 4
 
  penitenziaria (è prevista in prospettiva la triplicazione dei
  medesimi) determina la necessità di ampliare le autorimesse
  esistenti e di realizzarne di nuove per il ricovero dei mezzi
  stessi.  Difatti il parcheggio a cielo aperto è inopportuno per
  il possibile rapido deterioramento degli automezzi a causa
  dell'esposizione agli agenti atmosferici avversi, ma anche per
  evitare che si possano verificare, specie nelle località del
  nord, inconvenienti, determinati appunto da gelo o neve, che
  impediscano l'avviamento rapido del veicolo, comportando un
  ritardo nella partenza della traduzione.  Dette autorimesse
  saranno dotate di locali attrezzati per l'autolavaggio.
     Vi è altresì la necessità di realizzare su base
  provinciale e, laddove non già esistenti, autofficine per la
  manutenzione dei mezzi di cui trattasi.
     La norma mantiene ferma, per la realizzazione delle opere
  sopra evidenziate, la competenza del Ministero dei lavori
  pubblici, al quale rimangono affidate la progettazione e
  l'esecuzione.
     Peraltro, poiché anche l'attività degli uffici tecnici
  dell'Amministrazione penitenziaria un incremento, è previsto
  che detta amministrazione potrà avvalersi del personale
  tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15
  dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.
     L'articolo 4 contiene la previsione della copertura
  finanziaria, adeguata alle nuove disposizioni introdotte con
  la presente reiterazione.
 
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