| (Interventi concernenti il Corpo di polizia
penitenziaria).
1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria
stabilito dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.200, è aumentato nel ruolo degli
agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di
personale maschile e di duecento unità di personale
femminile.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella
dotazione organica del personale maschile, a norma del comma
1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del
personale che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in
applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17
maggio 1993, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1993, n.231, e successive modificazioni, sempre che
abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si
provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante
assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza
demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si
applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di
presentazione della domanda, la verifica dei requisiti
necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di
formazione.
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3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2
si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo
dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che
non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per
infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto
interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a
seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati
agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente
immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato
lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale
ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto
mesi dall'assunzione.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le
assunzioni di personale maschile di cui al comma 1, fino al 31
dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile
del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla
qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto
alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli
assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.200, così come modificata dal
comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze
esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di
cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo
degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le
ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle
assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma
4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati
idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze,
mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli
ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre
Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, sono
ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque
fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di
agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le
procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le
riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n.443.
6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5
sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti
dal decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 19
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 27 del 2 aprile 1996. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità e i termini di
presentazione delle domande ed è costituita presso il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita
commissione per gli accertamenti psicofisici.
7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro
delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio
decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente
articolo che non possono essere svolti presso le scuole di
formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio
centrale per la giustizia minorile si svolgano presso
strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente con le
esigenze funzionali e ferme le responsabilità rispettive di
ciascuna amministrazione.
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8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione
penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16
ottobre 1991, n.321, sono esercitabili sino al 31 dicembre
1996, anche al fine di completare l'organico del personale
femminile del Corpo di polizia penitenziaria come determinato
ai sensi del comma 1. Le idonee dei concorsi per vigilatrice
penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di
entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n.395, possono
essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo
anno di età alla data di entrata in vigore del presente
decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
Alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente
disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi
dei commi 4 e 5.
9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge
15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso
che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese
inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la
fruizione dei generi alimentari, del servizio di mensa per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli
amministrativi, tecnici e sanitari.
10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli
dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può
stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di
strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente
e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari
situazioni territoriali.
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