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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


717
DDL0052-0006
Progetto di legge Camera n. 52 - testo presentato - (DDL13-52)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C52. TESTIPDL
...C52.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996. Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC52 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Interventi concernenti il Corpo di polizia
                       penitenziaria).
      1.  L'organico del Corpo di polizia penitenziaria
  stabilito dalla tabella A allegata al decreto
  legislativo 12 maggio 1995, n.200, è aumentato nel ruolo degli
  agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di
  personale maschile e di duecento unità di personale
  femminile.
      2.  Alla copertura dei posti portati in aumento nella
  dotazione organica del personale maschile, a norma del comma
  1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del
  personale che, alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in
  applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17
  maggio 1993, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge
  16 luglio 1993, n.231, e successive modificazioni, sempre che
  abbia prestato lodevole servizio.  Per i restanti posti si
  provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante
  assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza
  demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti
  per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.  Si
  applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di
  presentazione della domanda, la verifica dei requisiti
  necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di
  formazione.
 
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      3.  Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2
  si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo
  dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che
  non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per
  infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto
  interministeriale di cui al comma 6.  Gli interessati, a
  seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per
  l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati
  agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente
  immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato
  lodevole servizio.  Il corso di formazione per tale personale
  ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto
  mesi dall'assunzione.
      4.  Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le
  assunzioni di personale maschile di cui al comma 1, fino al 31
  dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile
  del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla
  qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto
  alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli
  assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto
  legislativo 12 maggio 1995, n.200, così come modificata dal
  comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze
  esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di
  cui alla predetta tabella.  Le conseguenti eccedenze nel ruolo
  degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le
  ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle
  assunzioni.
      5.  Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma
  4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati
  idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze,
  mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati
  senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli
  ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre
  Forze di polizia.  I periodi di tempo previsti dagli articoli 6
  e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, sono
  ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997.  Sono comunque
  fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di
  agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le
  procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le
  riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto
  legislativo 30 ottobre 1992, n.443.
      6.  Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5
  sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti
  dal decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 19
  febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
  serie speciale - n. 27 del 2 aprile 1996.  Con il medesimo
  decreto sono stabilite le modalità e i termini di
  presentazione delle domande ed è costituita presso il
  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita
  commissione per gli accertamenti psicofisici.
      7.  Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
  Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro
  delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio
  decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente
  articolo che non possono essere svolti presso le scuole di
  formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio
  centrale per la giustizia minorile si svolgano presso
  strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente con le
  esigenze funzionali e ferme le responsabilità rispettive di
  ciascuna amministrazione.
 
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      8.  Le facoltà riconosciute all'Amministrazione
  penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16
  ottobre 1991, n.321, sono esercitabili sino al 31 dicembre
  1996, anche al fine di completare l'organico del personale
  femminile del Corpo di polizia penitenziaria come determinato
  ai sensi del comma 1.  Le idonee dei concorsi per vigilatrice
  penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di
  entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n.395, possono
  essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo
  anno di età alla data di entrata in vigore del presente
  decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti
  previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
  Alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente
  disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi
  dei commi 4 e 5.
      9.  Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge
  15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso
  che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese
  inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la
  fruizione dei generi alimentari, del servizio di mensa per il
  personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli
  amministrativi, tecnici e sanitari.
      10.  In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli
  dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può
  stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di
  strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente
  e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari
  situazioni territoriali.
 
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