| (Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia
penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei
detenuti).
1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, le parole: "a norma
dell'articolo 2," sono sostituite dalle seguenti: "a norma
dell'articolo 7,". Nell'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: "al comma 6"
sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".
2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di
traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei
carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia
penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal
1^ aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di
grazia e giustizia in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1^ aprile 1996, e da
successivi analoghi decreti da emanarsi, previo concerto con i
Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre
1996.
| |