| (Predisposizione di autorimesse e di strutture
per l'alloggiamento del personale).
1. Per la realizzazione delle opere di ampliamento e
ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli
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istituti penitenziari delle strutture e relativi servizi
necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale ed il
ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e
piantonamenti dei detenuti, è autorizzata la spesa di lire
27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che
sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministero di grazia e giustizia, ai fini di
assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia
statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori
pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed
esecuzione delle opere cui al comma 1, è autorizzato ad
avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo
36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre
1997.
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