| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge reitera il
decreto-legge 1^ marzo 1996, n. 98.
Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono
tese a garantire la più rapida copertura delle molteplici
segreterie comunali e provinciali di ogni classe attualmente
vacanti sul territorio nazionale, in relazione alla rilevata
necessità ed urgenza di provvedere a ciò nel più breve tempo
possibile.
La generale costruzione del provvedimento è finalizzata
allo snellimento delle
procedure concorsuali attraverso meccanismi che ne prevedono
l'avvio e la conclusione anche in sede periferica, nonché
attraverso l'adeguamento delle procedure di concorso per la
nomina presso le segreterie di classe terza e generali di
seconda a quelle previste per la copertura delle segreterie
generali di classe 1/B e 1/A.
Con le disposizioni contenute nel provvedimento
legislativo in argomento si riafferma, altresì, tenuto conto
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte
dai segretari comunali e provinciali, il sistema già delineato
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dalle norme tuttora vigenti e che si estrinseca proprio nella
partecipazione in seno agli organismi collegiali dei
rappresentanti sia dei segretari che degli enti locali.
E' di particolare rilevanza, tra l'altro, la diretta
partecipazione dei capi delle amministrazioni locali in
qualità di componenti delle commissioni giudicatrici di
concorsi ad unica sede a posti di segreteria di classe terza
ed a quelli di segreterie generali di classe seconda, 1/B e
1/A.
Viene sostanzialmente salvaguardata la necessità di
assicurare, in forza degli strumenti normativi e delle
specifiche disposizioni esistenti, un equo contemperamento e
bilanciamento delle esigenze dei segretari comunali e
provinciali da una parte e degli organi politico-elettivi
delle amministrazioni locali dall'altra; i primi, funzionari
statali garanti della legittimità degli atti e del corretto ed
efficiente funzionamento della macchina burocratica dei
rispettivi enti locali, aspirano alla progressione in carriera
e, quindi, ad accedere a sedi sempre più ambite in base
all'anzianità ed alla professionalità da ciascuno acquisite; i
secondi aspirano a garantirsi meccanismi di partecipazione più
alti e pregnanti nella scelta del segretario.
La disposizione dettata dall'articolo 1 tende a garantire
la celerità di espletamento dei concorsi per l'accesso in
carriera dei segretari comunali. Infatti, con la previsione
dello svolgimento di un concorso per soli esami, così come
avviene per la stragrande maggioranza dei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni, si attuano
pienamente i princìpi di carattere generale indicati dal
legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la composizione delle
commissioni giudicatrici in conformità al principio generale
sancito dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Con l'articolo 2 viene abrogata la vigente disposizione
che regolamenta i concorsi per la classe terza, la cui
gestione accentrata ha evidenziato numerose difficoltà
operative alle quali si intende porre rimedio.
Anche alle segreterie comunali di classe terza, così come
avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A, si
accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi, svolti
tuttavia in sede provinciale. Ai concorsi possono partecipare
anche i segretari comunali in possesso di un'anzianità di
servizio di soli due anni, senza, peraltro, acquisire la
promozione a segretario capo prima del compimento del periodo
minimo previsto dalla normativa vigente. Ciò permette di
ampliare la base di partecipazione dei candidati, garantendo
la massima copertura delle sedi di classe terza vacanti sul
territorio nazionale.
Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di
stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al
comma 5.
Il comma 6 prevede la composizione delle commissioni
giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.
Al comma 7 si prevede una disposizione transitoria al fine
di garantire le procedure concorsuali in atto.
L'articolo 3 detta la disciplina dei concorsi, per esami,
per il conseguimento della idoneità necessaria per accedere
alle segreterie generali di classe seconda, sulla base di
criteri e modalità demandati ad apposito decreto ministeriale
da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Il comma 2 stabilisce i princìpi nel rispetto dei quali
devono essere definiti tali criteri e modalità.
Di particolare rilievo è la disposizione sancita nel comma
3, che prevede la composizione delle commissioni giudicatrici
conformemente al principio generale sancito dall'articolo 8,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Giova rilevare che l'acquisita idoneità non determina
ex se l'acquisizione della qualifica di dirigente
essendo quest'ultima subordinata all'incardinazione presso una
segreteria generale di seconda classe per effetto dei concorsi
per soli titoli, a singole sedi, disciplinati dal successivo
articolo 4.
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Anche alle segreterie generali di classe seconda, così
come avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A,
si accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi,
svolti tuttavia in sede provinciale. Ai concorsi sono ammessi
a partecipare, oltre ai segretari comunali già in possesso
della qualifica di dirigente e che, quindi, concorrono alle
sedi solo per trasferimento, anche i vice segretari che
occupano nella pianta organica dei comuni di classe superiore
e delle province il corrispondente posto, a seguito di
appositi concorsi, nonché i segretari comunali ed i vice
segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti
concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi
concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3 del
presente decreto-legge.
Il comma 3 dell'articolo 4 prevede, tuttavia, un ulteriore
limite per i vice segretari, laddove esclude la partecipazione
degli stessi ai concorsi presso le segreterie dei comuni ove
prestano servizio.
Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di
stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al
comma 4.
Il comma 5 detta la composizione delle commissioni
giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.
Con il comma 1 dell'articolo 5 sono fatte salve le
disposizioni dettate dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento
delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti
alla composizione delle commissioni giudicatrici, per le
quali, così come per quelle previste dagli articoli 2 e 4 del
presente decreto-legge, valgono le considerazioni svolte in
premessa relativamente alla partecipazione dei capi delle
amministrazioni locali e dei segretari comunali e provinciali,
designati direttamente dal Ministero dell'interno.
Con il comma 2 si prevede la sostituzione dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, nella parte concernente la partecipazione ai concorsi di
classe prima dei vice segretari generali comunali e
provinciali.
Con le disposizioni contenute nell'articolo 6 si intende
garantire, in ossequio ai princìpi esposti in premessa, la
partecipazione in forma paritetica, in seno agli organismi
collegiali sia centrali che periferici, dei rappresentanti dei
segretari e degli enti locali. Ciò tenuto conto della
peculiarità dello status e delle funzioni svolte dai
segretari comunali e provinciali.
Ai consigli di amministrazione, integrati nella loro
composizione ai fini della accennata pariteticità, ferme
restando le competenze previste dalle disposizioni di legge
vigenti, sono affidati ulteriori pregnanti compiti tra i quali
emergono quelli relativi alla:
a) attribuzione dei giudizi complessivi annuali
per i segretari comunali e provinciali;
b) definizione dei criteri generali per la
valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di
segreterie comunali di classe terza e di segreterie generali
di seconda e prima classe.
L'articolo 7 dispone l'abolizione delle note di qualifica
per il personale dei segretari comunali e provinciali, così
come previste dagli articoli 31 e seguenti del capo IV del
regio decreto 21 marzo 1929, n. 371.
Con tale disposizione si tende a rendere il sistema di
valutazione per il personale della categoria simile a quello
degli altri dipendenti dello Stato, creando un meccanismo
adeguato alla peculiarità del ruolo e delle funzioni dei
segretari comunali e provinciali. In sostanza, si attribuisce
all'organo collegiale di amministrazione la valutazione
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal singolo
funzionario, tenuto conto della dipendenza organica e
funzionale del personale dei segretari comunali e
provinciali.
Il comma 1 dell'articolo 8 prevede la soppressione della
tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica
iniziale di segretario comunale, attualmente fissata in lire
7.500.
La finalità è di estendere l'esenzione dal pagamento della
tassa già prevista per tutti i concorsi di ammissione ad
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impieghi pubblici statali, anche per incentivare e facilitare
la partecipazione di tanti giovani, in specie laureati, alla
ricerca di prospettive occupazionali.
Lo stesso comma 1 trasferisce al fondo di cui all'articolo
42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, l'onere per il pagamento
delle spese di organizzazione del concorso suddetto che, ai
sensi di legge, si bandisce ogni anno, e di funzionamento
delle relative commissioni giudicatrici.
Il comma 2 eleva a lire 50.000 la tassa di ammissione ai
concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, già
fissata in lire 7.500, tranne per quello di ammissione in
carriera.
L'elevazione della tassa, a carico, peraltro, di personale
già in servizio di ruolo, cioè di segretari comunali e
provinciali oppure di vice segretari di comuni e province in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione
ai concorsi in argomento, ha anche la finalità di
disincentivare la partecipazione di soggetti non
effettivamente interessati, con indubbi risultati di
snellimento ed accelerazione dei tempi di definizione dei
procedimenti concorsuali.
Il comma 3 pone a carico dei fondi provenienti dai diritti
di segreteria dei comuni e delle province, sussistendone
l'ampia copertura finanziaria, le somme arretrate dovute
una tantum ai segretari comunali titolari di segreteria
convenzionata o consorziata. Ciò in relazione all'orientamento
giurisprudenziale, confermato dal recente parere del Consiglio
di Stato (parere n. 807/93 del 14 luglio 1993), in ordine
all'inserimento dell'indennità inte- grativa speciale nella
base di calcolo della retribuzione mensile aggiuntiva,
spettante ai segretari titolari di segreteria convenzionata o
consorziata. Questo comporta un maggior onere per numerosi
enti di modeste dimensioni; onere che la norma intende
sottrarre ai comuni convenzionati o consorziati, limitatamente
alle somme arretrate da versare a tale titolo.
Con l'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993, gli
enti locali versano trimestralmente al bilancio dello Stato il
10 per cento delle somme introitate per diritti di segreteria
e di stato civile.
In sede di prima applicazione numerosi enti, per lo più di
modeste dimensioni, lamentano di dover versare importi minimi
(anche pari a lire 2.000), il che comporta numerosi
adempimenti di tipo amministrativo.
La norma di cui al comma 5 si propone, quindi, di
assoggettare all'obbligo del versamento trimestrale solo le
somme superiori a lire 50.000. Il versamento di importi
inferiori diviene obbligatorio solo a chiusura di
esercizio.
Ciò comporta indubbi vantaggi per gli enti locali, ma
anche per le tesorerie provinciali (Banca d'Italia) che non
devono contabilizzare ad allibrare migliaia di versamenti di
importi minimi.
L'introduzione della certificazione si rende necessaria,
invece, per controllare l'esatto e tempestivo adempimento dei
versamenti dei diritti, nonché per ottenere un quadro completo
dell'andamento del fenomeno, che consenta le opportune
variazioni.
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