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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


723
DDL0053-0002
Progetto di legge Camera n. 53 - testo presentato - (DDL13-53)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C53. TESTIPDL
...C53.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC53 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge reitera il
  decreto-legge 1^ marzo 1996, n. 98.
     Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono
  tese a garantire la più rapida copertura delle molteplici
  segreterie comunali e provinciali di ogni classe attualmente
  vacanti sul territorio nazionale, in relazione alla rilevata
  necessità ed urgenza di provvedere a ciò nel più breve tempo
  possibile.
     La generale costruzione del provvedimento è finalizzata
  allo snellimento delle
  procedure concorsuali attraverso meccanismi che ne prevedono
  l'avvio e la conclusione anche in sede periferica, nonché
  attraverso l'adeguamento delle procedure di concorso per la
  nomina presso le segreterie di classe terza e generali di
  seconda a quelle previste per la copertura delle segreterie
  generali di classe 1/B e 1/A.
     Con le disposizioni contenute nel provvedimento
  legislativo in argomento si riafferma, altresì, tenuto conto
  della peculiarità dello status  e delle funzioni svolte
  dai segretari comunali e provinciali, il sistema già delineato
 
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  dalle norme tuttora vigenti e che si estrinseca proprio nella
  partecipazione in seno agli organismi collegiali dei
  rappresentanti sia dei segretari che degli enti locali.
     E' di particolare rilevanza, tra l'altro, la diretta
  partecipazione dei capi delle amministrazioni locali in
  qualità di componenti delle commissioni giudicatrici di
  concorsi ad unica sede a posti di segreteria di classe terza
  ed a quelli di segreterie generali di classe seconda, 1/B e
  1/A.
     Viene sostanzialmente salvaguardata la necessità di
  assicurare, in forza degli strumenti normativi e delle
  specifiche disposizioni esistenti, un equo contemperamento e
  bilanciamento delle esigenze dei segretari comunali e
  provinciali da una parte e degli organi politico-elettivi
  delle amministrazioni locali dall'altra; i primi, funzionari
  statali garanti della legittimità degli atti e del corretto ed
  efficiente funzionamento della macchina burocratica dei
  rispettivi enti locali, aspirano alla progressione in carriera
  e, quindi, ad accedere a sedi sempre più ambite in base
  all'anzianità ed alla professionalità da ciascuno acquisite; i
  secondi aspirano a garantirsi meccanismi di partecipazione più
  alti e pregnanti nella scelta del segretario.
     La disposizione dettata dall'articolo 1 tende a garantire
  la celerità di espletamento dei concorsi per l'accesso in
  carriera dei segretari comunali.  Infatti, con la previsione
  dello svolgimento di un concorso per soli esami, così come
  avviene per la stragrande maggioranza dei concorsi per
  l'accesso alle pubbliche amministrazioni, si attuano
  pienamente i princìpi di carattere generale indicati dal
  legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica 9
  maggio 1994, n. 487.
     Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la composizione delle
  commissioni giudicatrici in conformità al principio generale
  sancito dall'articolo 8, comma 1, lettera d),  del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni ed integrazioni.
     Con l'articolo 2 viene abrogata la vigente disposizione
  che regolamenta i concorsi per la classe terza, la cui
  gestione accentrata ha evidenziato numerose difficoltà
  operative alle quali si intende porre rimedio.
     Anche alle segreterie comunali di classe terza, così come
  avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A, si
  accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi, svolti
  tuttavia in sede provinciale.  Ai concorsi possono partecipare
  anche i segretari comunali in possesso di un'anzianità di
  servizio di soli due anni, senza, peraltro, acquisire la
  promozione a segretario capo prima del compimento del periodo
  minimo previsto dalla normativa vigente.  Ciò permette di
  ampliare la base di partecipazione dei candidati, garantendo
  la massima copertura delle sedi di classe terza vacanti sul
  territorio nazionale.
     Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di
  stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al
  comma 5.
     Il comma 6 prevede la composizione delle commissioni
  giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.
     Al comma 7 si prevede una disposizione transitoria al fine
  di garantire le procedure concorsuali in atto.
     L'articolo 3 detta la disciplina dei concorsi, per esami,
  per il conseguimento della idoneità necessaria per accedere
  alle segreterie generali di classe seconda, sulla base di
  criteri e modalità demandati ad apposito decreto ministeriale
  da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
  1988, n. 400.
     Il comma 2 stabilisce i princìpi nel rispetto dei quali
  devono essere definiti tali criteri e modalità.
     Di particolare rilievo è la disposizione sancita nel comma
  3, che prevede la composizione delle commissioni giudicatrici
  conformemente al principio generale sancito dall'articolo 8,
  comma 1, lettera d),  del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
     Giova rilevare che l'acquisita idoneità non determina
  ex se  l'acquisizione della qualifica di dirigente
  essendo quest'ultima subordinata all'incardinazione presso una
  segreteria generale di seconda classe per effetto dei concorsi
  per soli titoli, a singole sedi, disciplinati dal successivo
  articolo 4.
 
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     Anche alle segreterie generali di classe seconda, così
  come avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A,
  si accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi,
  svolti tuttavia in sede provinciale.  Ai concorsi sono ammessi
  a partecipare, oltre ai segretari comunali già in possesso
  della qualifica di dirigente e che, quindi, concorrono alle
  sedi solo per trasferimento, anche i vice segretari che
  occupano nella pianta organica dei comuni di classe superiore
  e delle province il corrispondente posto, a seguito di
  appositi concorsi, nonché i segretari comunali ed i vice
  segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti
  concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi
  concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3 del
  presente decreto-legge.
     Il comma 3 dell'articolo 4 prevede, tuttavia, un ulteriore
  limite per i vice segretari, laddove esclude la partecipazione
  degli stessi ai concorsi presso le segreterie dei comuni ove
  prestano servizio.
     Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di
  stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al
  comma 4.
     Il comma 5 detta la composizione delle commissioni
  giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.
     Con il comma 1 dell'articolo 5 sono fatte salve le
  disposizioni dettate dal decreto del Presidente della
  Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento
  delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti
  alla composizione delle commissioni giudicatrici, per le
  quali, così come per quelle previste dagli articoli 2 e 4 del
  presente decreto-legge, valgono le considerazioni svolte in
  premessa relativamente alla partecipazione dei capi delle
  amministrazioni locali e dei segretari comunali e provinciali,
  designati direttamente dal Ministero dell'interno.
     Con il comma 2 si prevede la sostituzione dell'articolo 11
  del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
  749, nella parte concernente la partecipazione ai concorsi di
  classe prima dei vice segretari generali comunali e
  provinciali.
     Con le disposizioni contenute nell'articolo 6 si intende
  garantire, in ossequio ai princìpi esposti in premessa, la
  partecipazione in forma paritetica, in seno agli organismi
  collegiali sia centrali che periferici, dei rappresentanti dei
  segretari e degli enti locali.  Ciò tenuto conto della
  peculiarità dello status  e delle funzioni svolte dai
  segretari comunali e provinciali.
     Ai consigli di amministrazione, integrati nella loro
  composizione ai fini della accennata pariteticità, ferme
  restando le competenze previste dalle disposizioni di legge
  vigenti, sono affidati ulteriori pregnanti compiti tra i quali
  emergono quelli relativi alla:
        a) attribuzione dei giudizi complessivi annuali
  per i segretari comunali e provinciali;
        b) definizione dei criteri generali per la
  valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di
  segreterie comunali di classe terza e di segreterie generali
  di seconda e prima classe.
     L'articolo 7 dispone l'abolizione delle note di qualifica
  per il personale dei segretari comunali e provinciali, così
  come previste dagli articoli 31 e seguenti del capo IV del
  regio decreto 21 marzo 1929, n. 371.
     Con tale disposizione si tende a rendere il sistema di
  valutazione per il personale della categoria simile a quello
  degli altri dipendenti dello Stato, creando un meccanismo
  adeguato alla peculiarità del ruolo e delle funzioni dei
  segretari comunali e provinciali.  In sostanza, si attribuisce
  all'organo collegiale di amministrazione la valutazione
  sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal singolo
  funzionario, tenuto conto della dipendenza organica e
  funzionale del personale dei segretari comunali e
  provinciali.
     Il comma 1 dell'articolo 8 prevede la soppressione della
  tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica
  iniziale di segretario comunale, attualmente fissata in lire
  7.500.
     La finalità è di estendere l'esenzione dal pagamento della
  tassa già prevista per tutti i concorsi di ammissione ad
 
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  impieghi pubblici statali, anche per incentivare e facilitare
  la partecipazione di tanti giovani, in specie laureati, alla
  ricerca di prospettive occupazionali.
     Lo stesso comma 1 trasferisce al fondo di cui all'articolo
  42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, l'onere per il pagamento
  delle spese di organizzazione del concorso suddetto che, ai
  sensi di legge, si bandisce ogni anno, e di funzionamento
  delle relative commissioni giudicatrici.
     Il comma 2 eleva a lire 50.000 la tassa di ammissione ai
  concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, già
  fissata in lire 7.500, tranne per quello di ammissione in
  carriera.
     L'elevazione della tassa, a carico, peraltro, di personale
  già in servizio di ruolo, cioè di segretari comunali e
  provinciali oppure di vice segretari di comuni e province in
  possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione
  ai concorsi in argomento, ha anche la finalità di
  disincentivare la partecipazione di soggetti non
  effettivamente interessati, con indubbi risultati di
  snellimento ed accelerazione dei tempi di definizione dei
  procedimenti concorsuali.
     Il comma 3 pone a carico dei fondi provenienti dai diritti
  di segreteria dei comuni e delle province, sussistendone
  l'ampia copertura finanziaria, le somme arretrate dovute
  una tantum  ai segretari comunali titolari di segreteria
  convenzionata o consorziata.  Ciò in relazione all'orientamento
  giurisprudenziale, confermato dal recente parere del Consiglio
  di Stato (parere n. 807/93 del 14 luglio 1993), in ordine
  all'inserimento dell'indennità inte- grativa speciale nella
  base di calcolo della retribuzione mensile aggiuntiva,
  spettante ai segretari titolari di segreteria convenzionata o
  consorziata.  Questo comporta un maggior onere per numerosi
  enti di modeste dimensioni; onere che la norma intende
  sottrarre ai comuni convenzionati o consorziati, limitatamente
  alle somme arretrate da versare a tale titolo.
     Con l'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993, gli
  enti locali versano trimestralmente al bilancio dello Stato il
  10 per cento delle somme introitate per diritti di segreteria
  e di stato civile.
     In sede di prima applicazione numerosi enti, per lo più di
  modeste dimensioni, lamentano di dover versare importi minimi
  (anche pari a lire 2.000), il che comporta numerosi
  adempimenti di tipo amministrativo.
     La norma di cui al comma 5 si propone, quindi, di
  assoggettare all'obbligo del versamento trimestrale solo le
  somme superiori a lire 50.000.  Il versamento di importi
  inferiori diviene obbligatorio solo a chiusura di
  esercizio.
     Ciò comporta indubbi vantaggi per gli enti locali, ma
  anche per le tesorerie provinciali (Banca d'Italia) che non
  devono contabilizzare ad allibrare migliaia di versamenti di
  importi minimi.
     L'introduzione della certificazione si rende necessaria,
  invece, per controllare l'esatto e tempestivo adempimento dei
  versamenti dei diritti, nonché per ottenere un quadro completo
  dell'andamento del fenomeno, che consenta le opportune
  variazioni.
 
DATA=960502 FASCID=DDL13-53 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0053 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=020 PAGFIN=0004 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=005300 00 FASCIDC=13DDL0053 SORTNAV=0005300 000 00000 ZZDDLC53 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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