| Gli articoli 1 e 3 comportano oneri a carico del
bilancio dello Stato limitatamente alle spese da sostenere per
l'organizzazione dei concorsi (commissioni di concorso e
strutture per lo svolgimento delle prove di esame).
Gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 non comportano oneri a carico
del bilancio dello Stato.
In relazione all'articolo 8 si fa presente che le entrate
derivanti dalla tassa di concorso, che con il comma 1 si
intende sopprimere, unitamente al contributo dei comuni, sono
destinate per legge alle spese da sostenere per
l'organizzazione dei concorsi per l'accesso alla qualifica di
segretario comunale e sono quantificabili nell'importo di lire
200-250 milioni (coperti per circa 90 milioni con la tassa di
concorso - lire 7.500 per dodicimila domande - e per la
differenza dai comuni).
La soppressione della tassa, quindi, non incide sul
bilancio dello Stato in termini di minori entrate. Essa pone
unicamente il problema di trovare copertura alle spese dei
concorsi per l'accesso in carriera, cui dette entrate
attualmente provvedono.
La norma proposta accolla gli oneri dell'organizzazione
dei concorsi di grado iniziale al fondo dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962,
che ne ha la disponibilità occorrente. Infatti, questo fondo,
nonostante le molteplici finalità assegnate, registra
annualmente una cospicua capienza, tale da assicurare anche il
pagamento di detti oneri.
L'elevazione a lire 50.000 della tassa per i restanti
concorsi, ivi compresi quelli per il conseguimento della
idoneità a segretario generale di cui all'articolo 3, prevista
dal comma 2, consente maggiore certezza nella copertura degli
oneri con la tassa medesima e si propone lo scopo di
attenuare, per quanto possibile, sia il ricorso alla
integrazione da parte dei comuni interessati, sia il ricorso
al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42
della legge n. 604 del 1962 per quanto attiene, in
quest'ultimo caso, ai concorsi previsti e disciplinati dal
citato articolo 3.
Tutto ciò con ovvie economie gestionali in rapporto alle
somme che risultano esigue.
Il comma 3 pone a carico del fondo derivato dai diritti
di segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del
1962 gli oneri relativi al rimborso ai comuni delle somme
necessarie per il pagamento degli arretrati ai segretari
titolari di comuni consorziati o convenzionati. Tale
previsione risulta possibile in relazione alla attuale
notevole disponibilità del capitolo 1549.
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L'onere è stato calcolato considerando i seguenti
fattori. I segretari titolari di segreterie convenzionate o
consorziate sono stimabili in 1.200:
mensilità arretrate (5 anni)+13ha mensilità=65;
importo medio IIS riconosciuta=250.000 mensili;
importo contributi a carico ente circa 31,5 per
cento=80.000 mensili;
interessi + rivalutazione 50 per cento = 125.000
complessive;
onere mese x soggetto 455.000 x 65 mesi = 30.000.000
x1.200=36.000.000.000.
Il comma 5 non determina oneri a carico del bilancio
dello Stato ad esclusione di quelli commisurabili al ritardato
versamento alla tesoreria dello Stato delle somme (di modesto
importo) per le quali è ammesso il versamento in unica
soluzione a fine esercizio.
Versamenti trimestrali complessivi n. 17.000;
versamenti ritardati n. 3.000x3 trimestri=9.000;
importo medio dei versamenti ritardati=lire 25.000;
ritardo medio dei versamenti rinviati=4/5 mesi.
Prendendo a riferimento il rendimento annuale dei BOT,
stimabile attualmente nell'ordine dell'8 per cento, i
versamenti ritardati (valore medio lire 25.000, in numero
stimabile di 9.000) portano ad una somma totale di lire
225.000.000, che entra nelle casse dello Stato con un ritardo
medio di trimestri 1,5, pari a mesi 4/5.
Conseguentemente, l'onere è così calcolato;
lire 25.000x9.000=225.000.000x8 per cento=lire
18.000.000 annui;
lire 18.000.000x4/5 mesi=lire 6.750.000;
onere complessivo lire 6.750.000.
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