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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


724
DDL0053-0003
Progetto di legge Camera n. 53 - testo presentato - (DDL13-53)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C53. TESTIPDL
...C53.
Pag. 5 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC53 ZZ13 ZZRT ZZPR
       Gli articoli 1 e 3 comportano oneri a carico del
  bilancio dello Stato limitatamente alle spese da sostenere per
  l'organizzazione dei concorsi (commissioni di concorso e
  strutture per lo svolgimento delle prove di esame).
      Gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 non comportano oneri a carico
  del bilancio dello Stato.
      In relazione all'articolo 8 si fa presente che le entrate
  derivanti dalla tassa di concorso, che con il comma 1 si
  intende sopprimere, unitamente al contributo dei comuni, sono
  destinate per legge alle spese da sostenere per
  l'organizzazione dei concorsi per l'accesso alla qualifica di
  segretario comunale e sono quantificabili nell'importo di lire
  200-250 milioni (coperti per circa 90 milioni con la tassa di
  concorso - lire 7.500 per dodicimila domande - e per la
  differenza dai comuni).
      La soppressione della tassa, quindi, non incide sul
  bilancio dello Stato in termini di minori entrate.  Essa pone
  unicamente il problema di trovare copertura alle spese dei
  concorsi per l'accesso in carriera, cui dette entrate
  attualmente provvedono.
      La norma proposta accolla gli oneri dell'organizzazione
  dei concorsi di grado iniziale al fondo dei diritti di
  segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962,
  che ne ha la disponibilità occorrente.  Infatti, questo fondo,
  nonostante le molteplici finalità assegnate, registra
  annualmente una cospicua capienza, tale da assicurare anche il
  pagamento di detti oneri.
      L'elevazione a lire 50.000 della tassa per i restanti
  concorsi, ivi compresi quelli per il conseguimento della
  idoneità a segretario generale di cui all'articolo 3, prevista
  dal comma 2, consente maggiore certezza nella copertura degli
  oneri con la tassa medesima e si propone lo scopo di
  attenuare, per quanto possibile, sia il ricorso alla
  integrazione da parte dei comuni interessati, sia il ricorso
  al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42
  della legge n. 604 del 1962 per quanto attiene, in
  quest'ultimo caso, ai concorsi previsti e disciplinati dal
  citato articolo 3.
      Tutto ciò con ovvie economie gestionali in rapporto alle
  somme che risultano esigue.
      Il comma 3 pone a carico del fondo derivato dai diritti
  di segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del
  1962 gli oneri relativi al rimborso ai comuni delle somme
  necessarie per il pagamento degli arretrati ai segretari
  titolari di comuni consorziati o convenzionati.  Tale
  previsione risulta possibile in relazione alla attuale
  notevole disponibilità del capitolo 1549.
 
                               Pag. 6
 
      L'onere è stato calcolato considerando i seguenti
  fattori.  I segretari titolari di segreterie convenzionate o
  consorziate sono stimabili in 1.200:
        mensilità arretrate (5 anni)+13ha mensilità=65;
        importo medio IIS riconosciuta=250.000 mensili;
        importo contributi a carico ente circa 31,5 per
  cento=80.000 mensili;
        interessi + rivalutazione 50 per cento = 125.000
  complessive;
        onere mese x soggetto 455.000 x 65 mesi = 30.000.000
  x1.200=36.000.000.000.
      Il comma 5 non determina oneri a carico del bilancio
  dello Stato ad esclusione di quelli commisurabili al ritardato
  versamento alla tesoreria dello Stato delle somme (di modesto
  importo) per le quali è ammesso il versamento in unica
  soluzione a fine esercizio.
        Versamenti trimestrali complessivi n. 17.000;
        versamenti ritardati n. 3.000x3 trimestri=9.000;
        importo medio dei versamenti ritardati=lire 25.000;
        ritardo medio dei versamenti rinviati=4/5 mesi.
      Prendendo a riferimento il rendimento annuale dei BOT,
  stimabile attualmente nell'ordine dell'8 per cento, i
  versamenti ritardati (valore medio lire 25.000, in numero
  stimabile di 9.000) portano ad una somma totale di lire
  225.000.000, che entra nelle casse dello Stato con un ritardo
  medio di trimestri 1,5, pari a mesi 4/5.
      Conseguentemente, l'onere è così calcolato;
        lire 25.000x9.000=225.000.000x8 per cento=lire
  18.000.000 annui;
        lire 18.000.000x4/5 mesi=lire 6.750.000;
        onere complessivo lire 6.750.000.
 
DATA=960502 FASCID=DDL13-53 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0053 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=005300 00 FASCIDC=13DDL0053 SORTNAV=0005300 000 00000 ZZDDLC53 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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