| (Accesso alle segreterie comunali di classe 3^).
1. L'articolo 23- bis del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di
classe 3a si accede mediante concorso, per titoli, per singole
sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta
giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede,
dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da
pubblicare nel Foglio annunzi legali della provincia.
2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1
conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di
approvazione. Il decreto del prefetto che approva la
graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della
provincia.
3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a
partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I
segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi,
devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due
anni alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati
dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.
5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle
sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla
assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla
partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3a..
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al
comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a
far parte delle commissioni è designato direttamente dal
Ministero dell'interno.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 23- bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte
salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di
segreteria di classe 3^, bandito con decreto ministeriale 18
gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.
8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è
abrogato.
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