| (Accesso alle segreterie comunali generali di classe
2^).
1. Alle segreterie comunali generali di classe 2a si
accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I
relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni
dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai
prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da
pubblicare nel Foglio annunzi legali della provincia.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a
partecipare i segretari comunali generali di classe 2a, i vice
segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1a
classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di
appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice
segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti
concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi
concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.
3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a
partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i
comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della
graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il
decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato
nel Foglio annunzi legali della provincia.
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4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati
dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale
assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori
non ancora in possesso della qualifica di segretario generale
di 2a classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I
candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che
assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione,
sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad
analoghi concorsi di classe 2a.
5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al
comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a
far parte delle commissioni è designato direttamente dal
Ministero dell'interno.
6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.
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