| (Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e
provinciali,
di classe 1a).
1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali,
ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle
commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale
chiamato a far parte delle commissioni è designato
direttamente dal Ministero dell'interno.
2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal
seguente:
"Art. 11 (Concorsi per la nomina a segretario
comunale generale di 1a classe) - I posti di segretario
comunale generale di 1a classe sono conferiti, con decreto del
Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da
bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono
partecipare:
a) i segretari comunali di qualifica
corrispondente a quella stabilita per la segreteria a
concorso;
b) i segretari comunali della qualifica
immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di
permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano
riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio
complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di
"distinto";
c) i segretari provinciali di qualifica
corrispondente a quella stabilita per la classe della
segreteria a concorso;
d) i vice segretari generali comunali e
provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica,
che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente
posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in
sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa
a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso
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dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto
tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo
quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti
organi di valutazione.
Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a
partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il
comune o la provincia le cui segreterie sono messe a
concorso.
I posti di segretario generale di 1^ classe dei comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti,
con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso
per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale
possono partecipare:
a) i segretari comunali generali di 1a classe che
abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella
qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";
b) i segretari provinciali, nonché i vice
segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000
abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo
abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I
segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti
di cui alla lettera a) del presente comma. I vice
segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente
articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale
qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il
corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale
personale deve svolgere servizio presso comuni o province
diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e
deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del
presente decreto, tranne quello dell'età.
I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al
presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo
quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti
organi di valutazione.
L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli
articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono
abrogati".
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