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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


731
DDL0053-0010
Progetto di legge Camera n. 53 - testo presentato - (DDL13-53)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C53. TESTIPDL
...C53.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC53 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e
                         provinciali,
                        di classe 1a).
       1.  Sono fatte salve le disposizioni dettate dal
  decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
  749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali,
  ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle
  commissioni giudicatrici.  Il segretario comunale o provinciale
  chiamato a far parte delle commissioni è designato
  direttamente dal Ministero dell'interno.
      2.  L'articolo 11 del decreto del Presidente della
  Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 11 (Concorsi per la nomina a segretario
  comunale generale di 1a classe) - I posti di segretario
  comunale generale di 1a classe sono conferiti, con decreto del
  Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da
  bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono
  partecipare:
         a) i segretari comunali di qualifica
  corrispondente a quella stabilita per la segreteria a
  concorso;
         b) i segretari comunali della qualifica
  immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di
  permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano
  riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio
  complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di
  "distinto";
         c) i segretari provinciali di qualifica
  corrispondente a quella stabilita per la classe della
  segreteria a concorso;
         d) i vice segretari generali comunali e
  provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica,
  che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente
  posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in
  sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa
  a concorso.  Tale personale deve essere, altresì, in possesso
 
                              Pag. 12
 
  dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto
  tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo
  quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti
  organi di valutazione.
      Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a
  partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il
  comune o la provincia le cui segreterie sono messe a
  concorso.
      I posti di segretario generale di 1^ classe dei comuni
  con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti,
  con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso
  per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale
  possono partecipare:
         a) i segretari comunali generali di 1a classe che
  abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella
  qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";
         b) i segretari provinciali, nonché i vice
  segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000
  abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo
  abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti.  I
  segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti
  di cui alla lettera a)  del presente comma.  I vice
  segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente
  articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale
  qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il
  corrispondente posto, a seguito di apposito concorso.  Tale
  personale deve svolgere servizio presso comuni o province
  diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e
  deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del
  presente decreto, tranne quello dell'età.
      I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al
  presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo
  quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti
  organi di valutazione.
      L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli
  articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono
  abrogati".
 
DATA=960502 FASCID=DDL13-53 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0053 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=019 PAGFIN=0012 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=005300 00 FASCIDC=13DDL0053 SORTNAV=0005300 000 00000 ZZDDLC53 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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