| (Composizione e attribuzione dei consigli di
amministrazione
per il personale dei segretari comunali e provinciali).
1. I consigli centrali di amministrazione per il
personale dei segretari comunali e provinciali, nelle
composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9
agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono
integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale
o da due presidenti di province e da un segretario generale,
designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
2. I consigli provinciali di amministrazione per il
personale dei segretari comunali e provinciali, nella
composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre
1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e
da un segretario generale, designati, rispettivamente,
Pag. 13
dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Ferme restando le competenze previste dalle
disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di
amministrazione spettano altresì:
a) la definizione dei criteri generali per la
valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di
segreteria comunale di classe 3a e di segreteria generale di
2a e 1a classe, secondo parametri che, tenendo conto
dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e
di professionalità;
b) la determinazione dei criteri per il
conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui
devono attenersi nella definizione dei criteri di loro
competenza i consigli provinciali di amministrazione;
c) la definizione dei criteri e dei parametri di
valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli
provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi
annuali per i segretari comunali e provinciali, così come
previsti dall'articolo 7.
4. Ferme restando le competenze previste dalle
disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di
amministrazione per il personale dei segretari comunali e
provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi
complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così
come previsti dall'articolo 7.
| |