| (Giudizio complessivo).
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono abolite le note di qualifica per il personale dei
segretari comunali e provinciali.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun
segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun
segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio
provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche
di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo" ed è
formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal
presidente della provincia e di una relazione sull'attività
svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione
devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di
amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il giudizio complessivo da
attribuire.
4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue
il giudizio complessivo di "cattivo", confermato a seguito di
ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è
sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal
servizio.
5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal
consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere
notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al
consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni
dall'avvenuta notifica.
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6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di
valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione
per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.
7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio
decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto
con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.
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