| (Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti
di segreteria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai
concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario
comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi,
delle indennità e delle spese per il funzionamento delle
commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i
suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza
dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di
segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
della citata legge n. 604 del 1962, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti
di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei
concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista
dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le
relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai
segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o
consorziata, in relazione alla inclusione della indennità
integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione
mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di
segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni,
entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono
rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati,
previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di apposita,
circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi
pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di
rimborso da parte degli enti interessati di somme
complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è
ridotto proporzionalmente.
4. All'onere di lire 36.007.000.000, derivante dal
presente articolo per l'anno 1995, si provvede a carico delle
disponibilità iscritte, quanto a lire 36.000.000.000, al
capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al capitolo 4691
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.
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5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono
essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire
cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati
alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è
raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio
finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e
l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti
trimestrali, nonché la documentazione riguardante la
liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che
gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero
dell'interno, ed i termini di detto adempimento.
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