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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


737
DDL0054-0002
Progetto di legge Camera n. 54 - testo presentato - (DDL13-54)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C54. TESTIPDL
...C54.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC54 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
  sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
  conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 1^
  marzo 1996, n. 99, decaduto per mancata conversione nel
  termine costituzionale.
    In sede internazionale, a seguito
  degli accordi sottoscritti fra le parti interessate, è stato
  deciso l'invio di contingenti militari per garantire il
  rispetto degli accordi, il mantenimento ed il rafforzamento
  della pace e per ristabilire condizioni di civile
  convivenza.
     Gli impegni, assunti dalle parti interessate e dai più
  alti consessi internazionali, intervengono dopo anni di
  durissimi sacrifici per le popolazioni, in termini di vite
 
                               Pag. 2
 
  umane e di stenti patiti, e di strenui sforzi delle
  diplomazie.
     Tutte le nazioni sono ora chiamate a mantenere fede agli
  impegni.
     L'Italia è stata già parte attiva nelle varie fasi che
  hanno consentito di raggiungere il traguardo della pace: sotto
  il profilo umanitario, partecipando all'invio di aiuti
  umanitari nei paesi della "ex" Jugoslavia, e fornendo
  accoglienza e soccorso ai profughi di quelle regioni; sotto il
  profilo militare, cooperando alle attività della NATO e
  dell'UEO.
     Il processo di pacificazione richiede che l'Italia
  continui ad essere presente per contribuire agli sforzi
  internazionali in atto.
     In considerazione dei compiti che in questa fase dovranno
  essere svolti, si rende necessario valorizzare tutta
  l'esperienza acquisita e maturata dalle Forze Armate italiane
  nell'ambito di operazioni internazionali, finalizzando, ancora
  una volta, il patrimonio di umanità e di capacità tecniche ed
  operative ormai da tutti riconosciuto.
     Ancora una volta, quindi, le nostre Forze Armate sono
  chiamate ad un compito gravoso e di responsabilità.  In tutti è
  riposta la certezza che le unità impiegate, quelle in area di
  operazioni e quelle di supporto in Italia, svolgeranno al
  meglio i propri specifici compiti.
     Il presente provvedimento di legge, nel ratificare,
  pertanto, le decisioni adottate in sede internazionale,
  legittima la partecipazione di un contingente di circa 2.566
  militari italiani fino al 31 dicembre 1996 alle attività
  internazionali nella "ex" Jugoslavia.
     La composizione e la consistenza della componente
  nazionale potrà mutare nel corso dell'operazione in relazione
  a mutate esigenze operative.
     In assenza di norme di contenuto generale per tali
  attività, si rende necessario il presente provvedimento che,
  nella sua impostazione, riprende quelli a suo tempo emanati
  per la partecipazione di contingenti militari alle operazioni
  in Somalia, Mozambico ed alle attività a Hebron e Mostar.
     L'articolo 1 autorizza la partecipazione di un contingente
  militare alle attività decise in sede internazionale.
     L'articolo 2 detta le norme giuridiche ed amministrative,
  considerando che nell'area balcanica in generale, e nei
  territori della "ex" Jugoslavia in particolare, vengono
  impiegati militari italiani per diverse esigenze e con diverse
  situazioni operative ed ordinative.  Si prevede in
  particolare:
       l'attribuzione al personale militare partecipante alle
  operazioni della NATO di un trattamento economico aggiuntivo,
  determinato nella misura dell'ottanta per cento della diaria
  spettante, in relazione ai vari gradi, nei territori della
  "ex" Jugoslavia.  L'emolumento retributivo viene corrisposto
  dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali
  della "ex" Jugoslavia alla data di uscita dagli stessi.  Il
  trasferimento da e per l'Italia, infatti, viene considerato
  come evento addestrativo nazionale;
       l'attribuzione al personale militare non inquadrato nel
  contingente del trattamento di missione previsto dalle norme
  vigenti per la "ex" Jugoslavia per il personale in servizio
  isolato;
       l'attribuzione al personale della "European Community
  Monitor Mission" ed al personale della Missione di Polizia
  Civile a Mostar del trattamento economico previsto dal
  regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni
  e modificazioni, con indennità di missione ridotta all'ottanta
  per cento o in misura intera, a seconda dell'appartenenza o
  meno al contingente italiano impiegato nelle attività NATO, in
  luogo del trattamento previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.
  642;
       la copertura assicurativa, l'applicazione delle norme in
  materia di pensione privilegiata in caso di decesso,
  l'applicazione del codice penale militare di pace al personale
  comunque impiegato nella "ex" Jugoslavia.  Viene in tal modo
 
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  sanato un vuoto normativo relativo al personale militare della
  "European Community Monitor Mission";
       è infine soppresso l'obbligo per il personale militare,
  genitore con prole minore, di avere l'autorizzazione del
  giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso del genitore
  legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel
  territorio della Repubblica, per ottenere il rilascio del
  passaporto di servizio.
     L'articolo 3 stabilisce che per le finalità del presente
  decreto-legge è autorizzata la cessione in uso di mezzi nonché
  la cessione a titolo gratuito di materiali di supporto
  logistico e di servizi che si rendessero necessari ai
  contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e
  collegati.
     L'articolo 4 consente, nei limiti temporali di cui
  all'articolo 1, il ricorso a specifici acquisti e lavori da
  eseguirsi in economia, nei limiti delle disponibilità dei
  pertinenti capitoli di bilancio.
     All'articolo 5 si prevede un aumento dell'accisa sulla
  benzina senza piombo per reperire le risorse necessarie.
  L'aliquota è aumentata di 18.800 lire per 1.000 litri.
     Gli oneri, connessi all'attuazione del presente decreto,
  trovano copertura finanziaria per 240 miliardi mediante
  l'utilizzazione delle entrate di cui all'articolo 5.
     L'articolo 6 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare
  le variazioni di bilancio occorrenti a mezzo di propri
  decreti.
     L'articolo 7 detta l'entrata in vigore del
  decreto-legge.
 
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