| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 1^
marzo 1996, n. 99, decaduto per mancata conversione nel
termine costituzionale.
In sede internazionale, a seguito
degli accordi sottoscritti fra le parti interessate, è stato
deciso l'invio di contingenti militari per garantire il
rispetto degli accordi, il mantenimento ed il rafforzamento
della pace e per ristabilire condizioni di civile
convivenza.
Gli impegni, assunti dalle parti interessate e dai più
alti consessi internazionali, intervengono dopo anni di
durissimi sacrifici per le popolazioni, in termini di vite
Pag. 2
umane e di stenti patiti, e di strenui sforzi delle
diplomazie.
Tutte le nazioni sono ora chiamate a mantenere fede agli
impegni.
L'Italia è stata già parte attiva nelle varie fasi che
hanno consentito di raggiungere il traguardo della pace: sotto
il profilo umanitario, partecipando all'invio di aiuti
umanitari nei paesi della "ex" Jugoslavia, e fornendo
accoglienza e soccorso ai profughi di quelle regioni; sotto il
profilo militare, cooperando alle attività della NATO e
dell'UEO.
Il processo di pacificazione richiede che l'Italia
continui ad essere presente per contribuire agli sforzi
internazionali in atto.
In considerazione dei compiti che in questa fase dovranno
essere svolti, si rende necessario valorizzare tutta
l'esperienza acquisita e maturata dalle Forze Armate italiane
nell'ambito di operazioni internazionali, finalizzando, ancora
una volta, il patrimonio di umanità e di capacità tecniche ed
operative ormai da tutti riconosciuto.
Ancora una volta, quindi, le nostre Forze Armate sono
chiamate ad un compito gravoso e di responsabilità. In tutti è
riposta la certezza che le unità impiegate, quelle in area di
operazioni e quelle di supporto in Italia, svolgeranno al
meglio i propri specifici compiti.
Il presente provvedimento di legge, nel ratificare,
pertanto, le decisioni adottate in sede internazionale,
legittima la partecipazione di un contingente di circa 2.566
militari italiani fino al 31 dicembre 1996 alle attività
internazionali nella "ex" Jugoslavia.
La composizione e la consistenza della componente
nazionale potrà mutare nel corso dell'operazione in relazione
a mutate esigenze operative.
In assenza di norme di contenuto generale per tali
attività, si rende necessario il presente provvedimento che,
nella sua impostazione, riprende quelli a suo tempo emanati
per la partecipazione di contingenti militari alle operazioni
in Somalia, Mozambico ed alle attività a Hebron e Mostar.
L'articolo 1 autorizza la partecipazione di un contingente
militare alle attività decise in sede internazionale.
L'articolo 2 detta le norme giuridiche ed amministrative,
considerando che nell'area balcanica in generale, e nei
territori della "ex" Jugoslavia in particolare, vengono
impiegati militari italiani per diverse esigenze e con diverse
situazioni operative ed ordinative. Si prevede in
particolare:
l'attribuzione al personale militare partecipante alle
operazioni della NATO di un trattamento economico aggiuntivo,
determinato nella misura dell'ottanta per cento della diaria
spettante, in relazione ai vari gradi, nei territori della
"ex" Jugoslavia. L'emolumento retributivo viene corrisposto
dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali
della "ex" Jugoslavia alla data di uscita dagli stessi. Il
trasferimento da e per l'Italia, infatti, viene considerato
come evento addestrativo nazionale;
l'attribuzione al personale militare non inquadrato nel
contingente del trattamento di missione previsto dalle norme
vigenti per la "ex" Jugoslavia per il personale in servizio
isolato;
l'attribuzione al personale della "European Community
Monitor Mission" ed al personale della Missione di Polizia
Civile a Mostar del trattamento economico previsto dal
regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni
e modificazioni, con indennità di missione ridotta all'ottanta
per cento o in misura intera, a seconda dell'appartenenza o
meno al contingente italiano impiegato nelle attività NATO, in
luogo del trattamento previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.
642;
la copertura assicurativa, l'applicazione delle norme in
materia di pensione privilegiata in caso di decesso,
l'applicazione del codice penale militare di pace al personale
comunque impiegato nella "ex" Jugoslavia. Viene in tal modo
Pag. 3
sanato un vuoto normativo relativo al personale militare della
"European Community Monitor Mission";
è infine soppresso l'obbligo per il personale militare,
genitore con prole minore, di avere l'autorizzazione del
giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso del genitore
legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel
territorio della Repubblica, per ottenere il rilascio del
passaporto di servizio.
L'articolo 3 stabilisce che per le finalità del presente
decreto-legge è autorizzata la cessione in uso di mezzi nonché
la cessione a titolo gratuito di materiali di supporto
logistico e di servizi che si rendessero necessari ai
contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e
collegati.
L'articolo 4 consente, nei limiti temporali di cui
all'articolo 1, il ricorso a specifici acquisti e lavori da
eseguirsi in economia, nei limiti delle disponibilità dei
pertinenti capitoli di bilancio.
All'articolo 5 si prevede un aumento dell'accisa sulla
benzina senza piombo per reperire le risorse necessarie.
L'aliquota è aumentata di 18.800 lire per 1.000 litri.
Gli oneri, connessi all'attuazione del presente decreto,
trovano copertura finanziaria per 240 miliardi mediante
l'utilizzazione delle entrate di cui all'articolo 5.
L'articolo 6 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare
le variazioni di bilancio occorrenti a mezzo di propri
decreti.
L'articolo 7 detta l'entrata in vigore del
decreto-legge.
| |