| 1. Al contingente militare partecipante alle operazioni
nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1 è attribuito, in
aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a
carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di
entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex"
Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle
acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre
1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennità di
missione ridotta all'ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente
di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori
della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni
comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il
trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i
servizi isolati all'estero.
3. Al personale della missione di monitoraggio della
Comunità europea ed al personale della missione di polizia
civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.
642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e
modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta
per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al
contingente militare di cui al comma 1.
4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito
il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio
1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo
al trattamento economico del grado di sergente maggiore o
gradi corrispondenti.
5. Al personale militare di cui al presente articolo,
qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il
trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti
commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere
fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia
o quale disperso è computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazione di
anzianità.
6. In caso di decesso del personale militare di cui al
presente articolo per causa di servizio, connesso
all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si
applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In
caso di invalidità dello stesso personale per la medesima
causa, si applicano le norme in materia di pensione
privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti
previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con
quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale
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elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308,
e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni
ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.
7. Al personale militare di cui al presente articolo si
applica il codice penale militare di pace.
8. Al personale militare, ai fini del rilascio del
passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui
all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre
1967, n. 1185.
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