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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


742
DDL0054-0007
Progetto di legge Camera n. 54 - testo presentato - (DDL13-54)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C54. TESTIPDL
...C54.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996. Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC54 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Al contingente militare partecipante alle operazioni
  nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1 è attribuito, in
  aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a
  carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di
  entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex"
  Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle
  acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre
  1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle
  norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennità di
  missione ridotta all'ottanta per cento.
      2.  Al personale militare, non inquadrato nel contingente
  di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori
  della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni
  comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il
  trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i
  servizi isolati all'estero.
      3.  Al personale della missione di monitoraggio della
  Comunità europea ed al personale della missione di polizia
  civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata
  in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del
  trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.
  642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio
  decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e
  modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta
  per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al
  contingente militare di cui al comma 1.
      4.  Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito
  il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio
  1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo
  al trattamento economico del grado di sergente maggiore o
  gradi corrispondenti.
      5.  Al personale militare di cui al presente articolo,
  qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
  prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il
  trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti
  commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere
  fisso e continuativo.  Il tempo trascorso in stato di prigionia
  o quale disperso è computato per intero ai fini del
  trattamento di pensione e non determina detrazione di
  anzianità.
      6.  In caso di decesso del personale militare di cui al
  presente articolo per causa di servizio, connesso
  all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si
  applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.  In
  caso di invalidità dello stesso personale per la medesima
  causa, si applicano le norme in materia di pensione
  privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.  Tali trattamenti
  previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con
  quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale
 
                              Pag. 17
 
  elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico
  previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308,
  e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito
  dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni
  ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
  vigente.
      7.  Al personale militare di cui al presente articolo si
  applica il codice penale militare di pace.
      8.  Al personale militare, ai fini del rilascio del
  passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui
  all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre
  1967, n. 1185.
 
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