| 1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti
temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è
autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli
acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le
limitazioni previste nel comma 2.
2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di
ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini
del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da
contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli
di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e
servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto
articolo.
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