| 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in
lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al
presente articolo.
2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo
(codice NC27100027, 27100029 e 27100032) è aumentata da lire
1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino
al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si
dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1,
e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.
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