| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996,
n. 237, recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari
esteri e norme relative ad impegni internazionali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996,
n. 2, e 1^ marzo 1996, n. 100.
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