| 1. E' prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non
oltre la data della revoca da parte dell'U.E.O. della delibera
con cui venne disposta la missione sul Danubio per
l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della
Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle
operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della
Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con decreto-legge
1^ giugno 1993, n.167, convertito dalla legge 30 luglio
1993, n.261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n.167 del
1993. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 7.500
milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
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3. La durata in carica della commissione per il
contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è
prorogata fino al 31 dicembre 1996.
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690
milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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