| 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di
coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del
confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito
dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato
interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di
lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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