| 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995
in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n.212, 30
settembre 1993, n.388, 4 ottobre 1994, n.579, 15 febbraio
1995, n.51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non
impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono
esserlo nell'esercizio 1996.
2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480,
4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle
iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate
nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo
nell'esercizio 1996.
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