| 1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del
personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il
personale docente della scuola, e del personale degli enti
pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione
Pag. 21
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati
fino al 31 dicembre 1996.
2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n.554, in atto alla
data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24
dicembre 1993, n.537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più
ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo
del personale a contratto risultato vincitore del concorso per
titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, e conformemente al disposto di cui all'articolo
5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n.543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,
n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è
fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
provvedimento che determina la pianta organica del
personale.
| |