| 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli
impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive
modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale
disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è
esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale
avente specifiche professionalità nel campo informatico al
fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti
agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di
informazione previsto dall'Accordo di Schengen di cui alla
legge 30 settembre 1993, n.388.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire
7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per
l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |