| Onorevoli Deputati! - Con l'accluso
decreto-legge (composto di 12 articoli) si intendono rimuovere
le principali cause dell'attuale paralisi del settore della
cooperazione allo sviluppo. Il provvedimento riproduce le
integrazioni introdotte dal Senato della Repubblica nel
disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 gennaio
1996, n. 2.
In attesa di un provvedimento più generale di riforma, da
più parti ritenuto ormai necessario, che riorganizzi il
settore della cooperazione allo sviluppo, appare
indispensabile e urgente risolvere alcune contraddizioni e
carenze legislative per rivitalizzare un fondamentale
strumento della politica estera italiana attualmente
paralizzato da una grave e complessa crisi funzionale. La
nostra presenza, politica ma anche economica, in molte aree
comincia a risentirne negativamente. Ulteriori ritardi
potrebbero compromettere importanti iniziative diplomatiche in
corso, come quelle per noi fondamentali nella ex Jugoslavia e
in Palestina, di cui la cooperazione allo sviluppo è
componente essenziale.
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E' urgente intervenire per superare situazioni pregresse e
per riattivare la funzionalità quotidiana della gestione al
fine da un lato di garantire la ripresa della presenza
italiana in Paesi in via di sviluppo di nostro rilevante
interesse, dall'altro di reintrodurci in quel coordinamento
internazionale fra Paesi donatori che contribuisce grandemente
allo svolgimento di un ruolo internazionale adeguato alle
nostre aspettative.
Le norme contenute nel presente decreto-legge tendono
innanzitutto ad introdurre essenziali chiarificazioni in tema
di beneficiari del nostro aiuto, precisando allo stesso tempo
i procedimenti per la valutazione tecnica ed economica, oltre
che politica e finanziaria, dei nostri interventi e del loro
controllo di gestione. In particolare si prevede:
a) la possibilità di fornire il nostro aiuto anche
in favore di rifugiati o di comunità che non hanno
caratteristiche statuali, ma che fruiscono di assistenza
internazionale (articolo 1);
b) l'esigenza di sottoporre le iniziative a
rigorose procedure di analisi (ciclo del progetto) prima del
loro finanziamento (articolo 1, commi 2, 3 e 4), e durante il
loro svolgimento (articolo 2), anche affidandone le necessarie
valutazioni a qualificati enti esterni per assicurare alle
stesse trasparenza ed obiettività;
c) la facoltà per il Ministro degli affari esteri
di avvalersi di consulenti esterni di alta competenza per la
predisposizione di quegli atti istruttori che sono
indispensabili per l'efficace preparazione delle iniziative e
per il loro finanziamento (articolo 3, comma 1).
Tutte norme, queste, che non soltanto tendono a migliorare
gli standard qualitativi della cooperazione italiana, ma
hanno l'obiettivo specifico di superare divergenti
interpretazioni normative, rimuovendo, quindi ostacoli che
impediscono il funzionamento dell'amministrazione.
Il provvedimento affronta quindi alcune questioni che
hanno finora limitato il regolare svolgimento della gestione
accumulando un contenzioso che provoca danni all'erario e
forte intralcio alla ordinaria gestione delle attività: in
particolare il problema della carenza di personale
amministrativo-contabile per la chiusura di iniziative
pregresse (articolo 3, comma 2), anche ammettendo alla
rendicontazione attività svolte da organismi non governativi,
pur in presenza di ostacoli formali, sempre che sia possibile
provare con certezza che le attività in questione sono state
realizzate e gli obiettivi raggiunti (articolo 9).
E' inoltre meglio specificata la vigente disciplina per la
cosiddetta cooperazione decentrata, attualmente fortemente
limitata dalla contraddittorietà ed incertezza delle
disposizioni legislative in materia e dai comportamenti,
spesso scoordinati, degli enti locali (articolo 4). E'
soppressa la categoria degli interventi straordinari -
gravemente criticati in passato per la loro indeterminatezza -
e sono introdotte più chiare definizioni della tipologia degli
aiuti di emergenza e delle modalità per la loro esecuzione
(articolo 10).
Infine:
a) è sancito il principio che l'attuazione delle
iniziative può essere affidata - rispettando rigorose
condizioni - direttamente ai Governi dei Paesi beneficiari
conformemente alla normativa europea (articolo 5);
b) è reintrodotta la possibilità di affidare
l'erogazione di borse di studio ad istituti di credito, così
come avviene per le altre borse concesse dal Ministero degli
affari esteri, superando in tal modo gravi problemi di
gestione del settore (articolo 6);
c) è colmato un vuoto normativo per quanto attiene
ai criteri per determinare la congruità dei prezzi per
l'acquisto di beni e servizi fuori del territorio nazionale
(articolo 7);
d) è chiarito lo stato giuridico di volontari e
cooperanti italiani che operano nel quadro di iniziative di
cooperazione gestite da organismi internazionali (articolo
8).
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