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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


773
DDL0056-0002
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL13-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Con l'accluso
  decreto-legge (composto di 12 articoli) si intendono rimuovere
  le principali cause dell'attuale paralisi del settore della
  cooperazione allo sviluppo.  Il provvedimento riproduce le
  integrazioni introdotte dal Senato della Repubblica nel
  disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 gennaio
  1996, n. 2.
     In attesa di un provvedimento più generale di riforma, da
  più parti ritenuto ormai necessario, che riorganizzi il
  settore della cooperazione allo sviluppo, appare
  indispensabile e urgente risolvere alcune contraddizioni e
  carenze legislative per rivitalizzare un fondamentale
  strumento della politica estera italiana attualmente
  paralizzato da una grave e complessa crisi funzionale.  La
  nostra presenza, politica ma anche economica, in molte aree
  comincia a risentirne negativamente.  Ulteriori ritardi
  potrebbero compromettere importanti iniziative diplomatiche in
  corso, come quelle per noi fondamentali nella ex Jugoslavia e
  in Palestina, di cui la cooperazione allo sviluppo è
  componente essenziale.
 
                               Pag. 2
 
     E' urgente intervenire per superare situazioni pregresse e
  per riattivare la funzionalità quotidiana della gestione al
  fine da un lato di garantire la ripresa della presenza
  italiana in Paesi in via di sviluppo di nostro rilevante
  interesse, dall'altro di reintrodurci in quel coordinamento
  internazionale fra Paesi donatori che contribuisce grandemente
  allo svolgimento di un ruolo internazionale adeguato alle
  nostre aspettative.
     Le norme contenute nel presente decreto-legge tendono
  innanzitutto ad introdurre essenziali chiarificazioni in tema
  di beneficiari del nostro aiuto, precisando allo stesso tempo
  i procedimenti per la valutazione tecnica ed economica, oltre
  che politica e finanziaria, dei nostri interventi e del loro
  controllo di gestione.  In particolare si prevede:
        a)  la possibilità di fornire il nostro aiuto anche
  in favore di rifugiati o di comunità che non hanno
  caratteristiche statuali, ma che fruiscono di assistenza
  internazionale (articolo 1);
        b)  l'esigenza di sottoporre le iniziative a
  rigorose procedure di analisi (ciclo del progetto) prima del
  loro finanziamento (articolo 1, commi 2, 3 e 4), e durante il
  loro svolgimento (articolo 2), anche affidandone le necessarie
  valutazioni a qualificati enti esterni per assicurare alle
  stesse trasparenza ed obiettività;
        c)  la facoltà per il Ministro degli affari esteri
  di avvalersi di consulenti esterni di alta competenza per la
  predisposizione di quegli atti istruttori che sono
  indispensabili per l'efficace preparazione delle iniziative e
  per il loro finanziamento (articolo 3, comma 1).
     Tutte norme, queste, che non soltanto tendono a migliorare
  gli standard qualitativi della cooperazione italiana, ma
  hanno l'obiettivo specifico di superare divergenti
  interpretazioni normative, rimuovendo, quindi ostacoli che
  impediscono il funzionamento dell'amministrazione.
     Il provvedimento affronta quindi alcune questioni che
  hanno finora limitato il regolare svolgimento della gestione
  accumulando un contenzioso che provoca danni all'erario e
  forte intralcio alla ordinaria gestione delle attività: in
  particolare il problema della carenza di personale
  amministrativo-contabile per la chiusura di iniziative
  pregresse (articolo 3, comma 2), anche ammettendo alla
  rendicontazione attività svolte da organismi non governativi,
  pur in presenza di ostacoli formali, sempre che sia possibile
  provare con certezza che le attività in questione sono state
  realizzate e gli obiettivi raggiunti (articolo 9).
     E' inoltre meglio specificata la vigente disciplina per la
  cosiddetta cooperazione decentrata, attualmente fortemente
  limitata dalla contraddittorietà ed incertezza delle
  disposizioni legislative in materia e dai comportamenti,
  spesso scoordinati, degli enti locali (articolo 4).  E'
  soppressa la categoria degli interventi straordinari -
  gravemente criticati in passato per la loro indeterminatezza -
  e sono introdotte più chiare definizioni della tipologia degli
  aiuti di emergenza e delle modalità per la loro esecuzione
  (articolo 10).
     Infine:
        a)  è sancito il principio che l'attuazione delle
  iniziative può essere affidata - rispettando rigorose
  condizioni - direttamente ai Governi dei Paesi beneficiari
  conformemente alla normativa europea (articolo 5);
        b)  è reintrodotta la possibilità di affidare
  l'erogazione di borse di studio ad istituti di credito, così
  come avviene per le altre borse concesse dal Ministero degli
  affari esteri, superando in tal modo gravi problemi di
  gestione del settore (articolo 6);
        c)  è colmato un vuoto normativo per quanto attiene
  ai criteri per determinare la congruità dei prezzi per
  l'acquisto di beni e servizi fuori del territorio nazionale
  (articolo 7);
        d)  è chiarito lo stato giuridico di volontari e
  cooperanti italiani che operano nel quadro di iniziative di
  cooperazione gestite da organismi internazionali (articolo
  8).
 
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