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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


776
DDL0056-0005
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL13-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996. Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  In attesa della riforma complessiva dell'attività di
  cooperazione allo sviluppo, che dovrà tener conto anche delle
  indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta
  istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono
  essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti
  salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e
  gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via
  di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
  del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli
  affari esteri.
      2.  Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei
  contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su
  richiesta e previa intesa con i beneficiari.  Essi sono
  realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso
  un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi
  della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le
  cui modalità di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono
  stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la
  cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "direttore
  generale", previo parere conforme del Comitato direzionale per
  la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della
  legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato "Comitato
  direzionale".
 
                               Pag. 5
 
      3.  Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi
  interessati può essere assunto senza previa valutazione di
  natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa
  proposta effettuata a cura della Direzione generale per la
  cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Direzione
  generale".
      4.  Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche
  alle iniziative affidate ad organismi internazionali e
  finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti.  In
  tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base
  di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità
  predisposti dai suddetti organismi.
 
DATA=960502 FASCID=DDL13-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0009 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=020 PAGFIN=0005 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=13DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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