| 1. In attesa della riforma complessiva dell'attività di
cooperazione allo sviluppo, che dovrà tener conto anche delle
indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta
istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono
essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti
salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e
gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via
di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli
affari esteri.
2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei
contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su
richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono
realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso
un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi
della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le
cui modalità di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono
stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la
cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "direttore
generale", previo parere conforme del Comitato direzionale per
la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato "Comitato
direzionale".
Pag. 5
3. Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi
interessati può essere assunto senza previa valutazione di
natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa
proposta effettuata a cura della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Direzione
generale".
4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche
alle iniziative affidate ad organismi internazionali e
finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In
tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base
di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità
predisposti dai suddetti organismi.
| |