| 1. La Direzione generale procede a controlli e verifiche
delle iniziative di cooperazione, ivi comprese quelle di
emergenza, nel corso della loro attuazione e a conclusione
delle stesse al fine di verificarne la rispondenza agli
obiettivi del progetto.
2. Per la programmazione e l'organizzazione delle
attività di cui al comma 1, la Direzione generale si avvale
dell'unità tecnica centrale, del nucleo di valutazione
tecnica, degli esperti di cui al comma 1, lettera e),
dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della
segreteria del Comitato direzionale. Controlli e verifiche
sono, di norma, affidati a soggetti esterni comprovatamente
qualificati, persone fisiche o giuridiche, italiane, straniere
o internazionali. La Direzione generale stipula a tal fine
convenzioni o contratti per una durata massima di due anni
rinnovabili.
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