| (Costituzione di società per azioni e schema tipo di
gestione).
1. La gestione delle aziende termali ed alberghiere di
proprietà della società di cui all'articolo 15 deve essere
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affidata a società per azioni, costituite in conformità dello
stesso articolo 15 tra persone fisiche o giuridiche di provata
disponibilità finanziaria e in grado di offrire garanzie di
professionalità, di cui regioni o province autonome e comuni
posseggiano una quota del capitale non superiore
complessivamente al 10 per cento e non inferiore all'1 per
cento ciascuna.
2. Le regioni, le province autonome e i comuni possono
esercitare i diritti di cui all'articolo 2409 del codice
civile qualunque sia la loro quota azionaria.
3. La società di gestione opera in base ad un contratto
stipulato secondo uno schema tipo emanato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, contenente un piano industriale, un elenco di
investimenti, i risultati minimi di reddito, i livelli
occupazionali e i casi di risoluzione del contratto.
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