| (Destinazione del Centro ittico tarantino-campano
S.p.A.).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il
Centro ittico tarantino-campano S.p.A. procede alla propria
scissione mediante scorporo dei beni sociali che si trovano
ubicati nella regione Puglia, con i relativi rapporti
giuridici ed economici.
2. I beni scorporati e il personale che vi è addetto sono
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trasferiti ad una società per azioni di nuova costituzione
che, esaurite le operazioni di scissione, ètrasferita, senza
corrispettivo, alla regione Puglia.
3. La società trasferente elabora una situazione
patrimoniale alla fine del mese in cui è avvenuta la scissione
di cui al comma 2 e la sottopone, con la relazione di
certificazione, all'assemblea degli azionisti. In tale sede il
Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvede
alla copertura di eventuali perdite utilizzando, fino a
concorrenza, i crediti vantati verso le società già inquadrate
nell'EAGAT.
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