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Onorevoli Colleghi! - Il testo che le Commissioni
riunite X (attività produttive) e XII (affari sociali)
sottopongono all'esame dell'Assemblea reca il riordino del
settore termale ed affronta, per la prima volta, in modo
organico il tema dello sviluppo del settore sia sotto il
profilo della tutela della salute sia sotto il profilo della
promozione delle attività indotte, turistico ed
imprenditoriali.
Ormai da molto tempo il Parlamento sta tentando di
affrontare in maniera coordinata il tema, consapevole della
valenza sociale ed economica delle attività termali. Ci sono
state anche "emergenze" legislative da affrontare, come quella
relativa alle terme ex-EAGAT, che forse hanno distratto
l'attenzione dalle esigenze più profonde del settore. A questo
punto sembra comunque che tutte le emergenze siano state
affrontate e risolte, e che quindi sia giunto il momento,
anche per questo settore, di ricevere da parte del Parlamento
un giusto riconoscimento della sua rilevanza e strumenti
normativi utili ad accompagnarne e promuoverne lo sviluppo.
Da questo punto di vista, può dirsi che ancora oggi il
sistema termale italiano rappresenti, per il nostro Paese, una
grande occasione mancata o, se mancata, poiché negli ultimi
tre anni si vede una tendenza positiva in atto, comunque non
ben centrata. Molte concause possono aver determinato questa
congiuntura non soddisfacente, ma forse la più rilevante è
stata quella di voler chiudere il senso della utilità delle
attività termali nell'angolo della funzione di cura e
prevenzione di patologie. Da questo punto di vista, nulla da
obiettare, ma quello che è stato negativo, è stata la
sottovalutazione della cultura della salute come generale
stato di benessere psico-fisico dell'individuo, e non solo
come limitata condizione di assenza di malattia. Tale cultura
si è fatta prepotentemente avanti nel nostro Paese, così come
in tutta l'Europa ed il mondo occidentale a partire dagli anni
'70, ma il sistema termale italiano non ne ha in realtà saputo
cogliere appieno il significato, né valutare opportunamente
gli effetti socio-economici che si andavano determinando. In
questa ottica, appaiono molto più immediati i legami del
termalismo con il turismo, che è anch'esso attività che si è
prepotentemente sviluppata nello stesso periodo in quanto
ritenuta utile al conseguimento di un generale benessere
psico-fisico degli individui, ed appaiono altresì evidenti le
possibilità e le occasioni che si aprono per chi sappia bene
cogliere questi aspetti.
Del resto, diverse ricerche sociologiche hanno dimostrato
che la domanda di "turismo della salute" cresce in modo
esponenziale. A tale fine è possibile citare alcuni dei dati
riportati nel 9^ rapporto sul turismo italiano che dimostrano
il ventaglio esistente tra la reale consistenza delle attività
termali ed il mercato potenziale della domanda di turismo
della salute: a fronte di una generica propensione teorica di
tre quarti della popolazione italiana a destinare un periodo
dell'anno a "rimettersi in forma" e di una propensione reale
verso lo specifico settore quantificata in oltre il 17 per
cento della popolazione, emerge che solo il 2 per cento della
popolazione, esprime una domanda effettiva verso il
termalismo.
Questi dati impongono comunque una riflessione ed è
possibile aggiungerne altri, che confermano quanto sopra
accennato, ovvero che solo cogliendo le tendenze evolutive
della domanda e rapportando la propria offerta a queste
tendenze si può garantire lo sviluppo di un settore, sia esso
economico, sia sociale.
Anche questi dati sono stati rilevati dagli ultimi
rapporti sul turismo italiano che dedica da tempo particolare
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attenzione al sistema termale italiano. Emerge da questi dati
che oltre il 70 per cento di coloro che accedono alle cure
termali è un soggetto stanziale, ovvero un cliente che
soggiorna nelle strutture ricettive delle località termali.
Tra tutti i curandi nelle stazioni termali oltre il 70 per
cento è convenzionato con un ente assistenziale; tuttavia
circa il 60 per cento del fatturato termale derivata dalle
prestazioni private. Inoltre, a fronte di una sostanziale
stabilità del mercato termale nel 1998, l'unico dato veramente
positivo è relativo agli arrivi di coloro che si sono
avvicinati alle terme per acquisire pacchetti di benessere,
che presentano un incremento di circa il 20 per cento rispetto
ai dati del 1997. E' da notare che circa il 90 per cento di
questi clienti hanno meno di 60 anni, e di questi circa il 30
per cento ha meno di 30 anni.
Emerge anche che il giro d'affari diretto delle attività
termali si moltiplica circa per 10 se si considerano le
attività indotte e connesse, ovvero che a fronte di una lira
spesa dai clienti per le prestazioni termali, ci sono altre
nove lire che vengono spese dallo stesso cliente nel
territorio dove usufruisce delle cure.
In conclusione quello che preme sottolineare è che nel
nostro Paese esistono più di un milione di cittadini che
periodicamente utilizzano le prestazioni termali ed oltre 300
aziende termali dotate di strutture e personale specializzato
ed inserite in località gradevoli ed interessanti anche sotto
l'aspetto culturale ed ambientale, le cui economie dipendono
molto spesso in via quasi esclusiva, ma comunque rilevante,
dalla presenza di coloro che usufruiscono delle prestazioni
termali.
Sta alle imprese del settore adottare opportune strategie
di riqualificazione della propria offerta in senso innovativo
all'interno di una grande tradizione e di penetrazione sui
diversi mercati più sensibili al fine di trasformare il grande
potenziale di propensione concreta o teorica verso il
termalismo esistente in una concreta fruizione di servizi
termali. Sembra peraltro di poter già vedere che grandi passi
in tal senso si stanno facendo, anche per il fondamentale
contributo che danno la Federterme ed i diversi consorzi
termali.
Le cure termali: gli effetti sulla salute e le prospettive
del settore turistico.
L'utilizzo delle acque termali per idroterapia è stato
sempre presente in ogni luogo del pianeta e, in particolare,
trova ampio riscontro nell'antichità classica sia in
letteratura sia in archeologia.
In Grecia si praticavano bagni, in acqua naturalmente o
artificialmente calda, in "balneia" privati e pubblici già dal
VI secolo a.C.. Tali usanze sono state riprese e perfezionate
nell'antica Roma dove, a partire dal III sec. a.C., si diffuse
l'uso del bagno caldo cui fece seguito la costruzione di
ambienti che, dove costruiti in edifici pubblici, prenderanno
il nome di "balnea" o "thermae".
I Romani approfondirono la conoscenza delle acque termali
e ne migliorarono l'utilizzo sia per l'igiene sia per la
crenoterapia in quanto erano a conoscenza degli effetti
positivi delle singole sorgenti termali, anche in relazione
alle caratteristiche fisico-chimiche. Le sorgenti termali di
allora sono ancora oggi quasi tutte attive o chiaramente
identificabili.
Anche se, ovviamente, non erano in grado di disporre di
dati scientifici sulla natura delle acque, i Romani ne
intuivano e ne utilizzavano in vario modo le diverse proprietà
terapeutiche, toniche, sedative, depurative, antiflogistiche.
Grazie all'opera delle più famose figure della medicina
antica, come Ippocrate, Celso, Galeno, le terme diventarono
uno strumento sempre più diffuso di mantenimento della salute
e di ripristino dello stato di benessere psico-fisico.
All'aspetto più strettamente sanitario si affiancò poi,
con l'andar del tempo, anche il carattere di un vero e proprio
fenomeno di costume e il bagno divenne, nella società romana,
un evento pubblico da praticare quotidianamente: andare alle
terme nell'antica Roma non era più solo una misura igienica o
terapeutica, ma anche un momento di socializzazione. Lo Stato
partecipava in modo cospicuo alle spese di gestione degli
stabilimenti termali dei quali, nel frattempo, erano state
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affinate le tecniche di costruzione e funzionamento. Si
trattava dunque di un servizio pubblico.
Il profondo radicamento dell'abitudine alle terme e la
loro diffusione, come risultato di tutti gli antichi approcci
dell'uomo alle acque minerali per la tutela della sua salute,
ha consentito che l'uso e la cultura delle acque si
mantenessero attuali nella moderna scienza medica e sociale e
giungessero intatti nella loro essenza fino all'età
contemporanea.
Le risorse termali - capillarmente diffuse sul territorio
del nostro Paese, che può pertanto essere definito "totalmente
termale" - contribuiscono a formare l'insieme della "ricchezza
originaria" nazionale, insieme a tutte le altre risorse che si
collocano nel più vasto ambito del patrimonio naturale
italiano. Il termalismo, anzi, si pone in stretta correlazione
con l'ambiente circostante, ed imprime solitamente una forte
connotazione all'area geografica nella quale le terme sono
situate, connotazione che si riflette anche sul piano
organizzativo ed urbanistico.
Dal punto di vista economico, come già rilevato, le
industrie termali costituiscono un'importante componente
dell'intero sistema produttivo italiano, dal peso determinante
in alcune specifiche aree territoriali, nelle quali le terme
giungono a costituire, nella sostanza, l'unica risorsa
esistente. Il fatturato complessivo, riferito alle sole
prestazioni sanitarie per il 1999, è di circa 450 miliardi,
dei quali circa 180 a carico del Servizio sanitario nazionale,
a fronte di circa 27 milioni di giornate di presenza.
L'indotto che ruota intorno al sistema è stimabile in circa
5mila miliardi, composto principalmente da attività turistiche
collegate. Gli occupati del settore termale sono circa 15mila,
ai quali vanno aggiunte almeno altre 45mila unità lavorative
impegnate nei servizi.
Le cure termali sono idonee ad esplicare un'incisiva
azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle
fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione.
Esse costituiscono strumento, ordinario ed indispensabile, a
disposizione della sanità pubblica per il mantenimento ed il
ripristino dello stato di benessere psicofisico dei cittadini,
con una limitata incidenza sulla spesa sanitaria del Paese,
sono un rimedio per la loro efficacia terapeutica e duttilità
d'impiego a costi contenuti e ad effetto prolungato. Sono
utilizzate per una pluralità di patologie invalidanti ed
ampiamente diffuse nella popolazione - come le patologie
artroreumatiche e broncoasmatiche - i cui pesanti riflessi in
termini di oneri sociali risultano evidenti.
Le terme, oltre alle azioni di prevenzione - terapia -
riabilitazione, rappresentano strutture in grado di fare
educazione sanitaria per la diffusione delle linee guida in
difesa della salute dei cittadini, condurre progetti di
ricerca scientifica, collaborare alle rilevazioni statistico -
epidemiologiche sulla popolazione. Si tratta, evidentemente,
di una rilevante attività sociale per la diffusa e sistematica
azione propedeutica alla prevenzione.
Nel 1996, sulla base di protocolli indicati dal Ministero
della sanità, adottati con decreto del Ministro della sanità
del 15 dicembre 1994, sono stati avviati dagli stabilimenti
termali studi osservazionali longitudinali di tipo clinico -
epidemiologico per descrivere il decorso a medio-lungo termine
dei pazienti sottoposti a terapia termale. L'indagine, cui è
stato dato il nome di "Progetto Naiade", si è recentemente
conclusa ed è stata mirata alla valutazione dell'efficacia
delle cure termali e del rapporto costi benefici.
Il "Progetto Naiade", condotto da 291 aziende termali su
circa 50mila pazienti affetti da varie patologie suscettibili
di essere trattate con cure termali, è in grado di fornire per
la prima volta un quadro preciso sull'azione terapeutica
esplicata dalle cure stesse. I risultati, già presentati alla
Commissione ministeriale all'uopo costituita, confermano il
dato dell'efficacia delle cure testate, con un deciso
miglioramento delle condizioni dei pazienti sui quali è stato
condotto lo studio riferito alle patologie indicate ed una
significativa riduzione dei ricoveri ospedalieri e del ricorso
ai farmaci alle stesse patologie connessi.
Il presente progetto di legge si muove, infine, lungo la
stessa direttrice seguita da altri Paesi europei, tra cui, in
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particolare è opportuno ricordare la Francia e la Germania
dove, da tempo, Governo e Parlamento hanno ritenuto di dover
adeguatamente sostenere il sistema termale, favorendo anche la
conservazione e lo sviluppo di una "cultura" termale che si è
profondamente radicata tra gli operatori sanitari e diffusa in
maniera omogenea in vaste fasce della popolazione.
Il testo delle Commissioni.
Il testo predisposto dalle Commissioni che è certamente
perfettibile nel dibattito in Aula, contiene:
1. il riconoscimento della rilevanza sociale ed
economica del patrimonio idrotermale nel nostro Paese e della
validità terapeutica delle cure termali;
2. un sistema di definizioni dei diversi elementi del
sistema termale e di procedure per l'assunzione a carico del
sistema sanitario nazionale dei cicli di cure termali e per la
rivalutazione dei rapporti di lavoro del personale medico
operante presso le aziende termali;
3. indirizzi, strumenti e procedure perché le autonomie
regionali provvedano alla qualificazione e salvaguardia dei
territori termali e alla destinazione ad essi ed alle aziende
ivi operanti di idonei sostegni finanziari;
4. l'inserimento del termalismo nazionale nei piani e
programmi di promozione all'estero della complessiva offerta
turistica italiana, affidato all'ENIT con il supporto tecnico
organizzativo dei consorzi termali;
5. l'introduzione di un marchio di qualità ambientale
termale, anch'esso promosso dall'ENIT sul mercato turistico
europeo ed extraeuropeo, per quelle località termali che
adottino efficaci misure di rispetto e tutela
dell'ambiente.
Sotto quest'ultimo aspetto sembra che debba essere anche
colta una occasione, non ancora del tutto definita dal testo
delle Commissioni, per ricreare e valorizzare quel legame
stretto, che, come sopra accennato, sembra essersi allentato
negli ultimi decenni, tra il territorio e le sue risorse
termali in una visione integrale e dinamica del rapporto
fecondo che intercorre tra il territorio e la sua cultura e le
terme, che determinano e qualificano l'identità del territorio
stesso nel suo insieme.
L'articolo 1 individua le questioni citate come finalità
del provvedimento e prevede una delega al Governo per
l'adozione di un testo unico delle leggi in materia
idrotermale. Dopo che l'articolo 2 ha precisato la definizione
di cura termale, patologie, stabilimenti termali e aziende
termali, l'articolo 3 stabilisce i requisiti degli
stabilimenti termali ai fini della erogazione delle cure
termali e qualifica il rapporto con il Servizio sanitario
nazionale per le ipotesi nelle quali le cure sono poste a
carico di quest'ultimo. A tal fine il comma 2 dell'articolo 3
prevede l'applicazione della figura accreditamento - accordi
contrattuali, di cui agli articoli 8- quater e
8- quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992,
come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.
L'articolo 4 definisce la tipologia di cure poste a carico
del Servizio sanitario nazionale, con riferimento specifico
alle patologie che saranno individuate con successivo decreto
del Ministro della sanità. Di tale decreto si anticipano
parzialmente i contenuti, laddove si stabilisce che sono
comunque a carico del Servizio sanitario nazionale i cicli per
la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la
riabilitazione funzionale del motuloleso e per la
riabilitazione della funzione respiratoria e delle funzioni
auditive assicurati agli assicurati dell'INAIL. Individuate le
patologie, il Ministro della sanità, con ulteriore successivo
decreto, è chiamato a disciplinare i percorsi diagnostici e
terapeutici relativi a ciascuna delle patologie individuate.
L'unitarietà del sistema termale nazionale è comunque
assicurata dalle intese stipulate in sede di Conferenza per i
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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
L'articolo 5 disciplina i regimi termali speciali
garantiti ai soggetti aventi diritto, assicurati INAIL e
INPS.
L'articolo 6 istituzionalizza il ruolo delle aziende
termali nella promozione della ricerca scientifica e nello
svolgimento dei compiti di rilevazione statistico -
epidemiologica e di educazione sanitaria: è opportuno
ricordare che l'articolo 4, al comma 3, connette la revisione
del decreto che individua le patologie per le quali sono
ammesse le cure termali all'evoluzione scientifica e ai
risultati delle ricerche effettuate dai soggetti indicati
dall'articolo 6.
L'articolo 7 prevede la istituzione delle scuole di
specializzazione in medicina termale ed introduce per i medici
dipendenti dalle aziende termali la possibilità di essere
ammessi in soprannumero alle scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia che abbiano attinenza con la medicina
termale.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di rapporto di
lavoro dei medici dipendenti dalle aziende termali e del
Servizio sanitario nazionale ovvero che abbiano con
quest'ultimo un rapporto di convenzione.
L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro della
sanità sia disciplinato il profilo professionale
dell'operatore termale, al quale spetta esercitare all'interno
delle aziende termali le funzioni non specificamente riservate
ad altri profili professionali.
L'articolo 10, infine, attribuisce alla Commissione per la
definizione medico - scientifica del ruolo delle cure termali
nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, istituita il 10 febbraio 1995, il compito di
definire altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti
giuridico economici della talassoterapia e della
fitobalneoterapia, ai fini della erogazione delle relative
prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
Gli articoli 11, 12 e 13, in coerenza con quanto stabilito
dall'articolo 1, prevedono disposizioni volte a promuovere lo
sviluppo turistico dei territori termali, secondo modalità
rispettose dell'ambiente. A tal fine, l'articolo 11 introduce
una norma di favore nei confronti dei territori termali stessi
nell'ambito dei progetti promossi dai diversi livelli
istituzionali e che comportano investimenti straordinari per
la promozione e lo sviluppo economico e sociale di aree a
vocazione turistica. L'articolo 12 impegna l'ENIT,
nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad
inserire nei suoi programmi idonee iniziative per la
promozione del termalismo nazionale, anche utilizzando
l'apporto di organismi consortili costituiti con la
partecipazione delle aziende termali e delle istituzioni e
degli enti, sia pubblici sia privati, interessati, non solo
allo sviluppo dell'economia termale , ma anche a quella dallo
stesso indotta.
L'articolo 13 istituisce il marchio di qualità ambientale
termale, che può essere concesso ai titolari delle concessioni
minerarie termali, ma solo se nel territorio di riferimento
siano stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia
urbanistico - ambientale indicati dall'articolo 1, comma 4.
L'assegnazione del marchio è soggetta a revisione biennale da
parte del Ministero dell'ambiente.
Infine, l'articolo 14 stabilisce le sanzioni nel caso in
cui la pubblicità delle aziende termali, delle acque minerali
curative e dei prodotti derivati sia effettuata in mancanza
dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria
competente.
Il testo non affronta il tema del destino del patrimonio
pubblico termale, cosiddette terme "ex EAGAT", disciplinato da
numerose delle proposte abbinate, alla base del testo
unificato. E' opportuno, infatti, ricordare che tale questione
è stata definitivamente risolta dalla legge 15 marzo 1997, n.
59, che all'articolo 22 trasferisce alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato in materia di ricerca e di
utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza
sulle attività relative e, conseguentemente, trasferisce alle
stesse regioni a titolo gratuito alle regioni e alle province
autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti
termali le partecipazioni azionarie, le attività, i beni, il
personale, i marchi e le pertinenze delle aziende termali già
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inquadrate nel soppresso ente autonomo gestione aziende
termali (EAGAT) e nel soppresso centro ittico tarantino -
campano spa. Il trasferimento è tuttavia subordinato alla
presentazione al Ministero del tesoro di un piano di rilancio
delle terme, in mancanza del quale è il Ministero del tesoro
stesso che deve determinare i criteri per le cessioni, secondo
modalità che favoriscano la promozione delle finalità
istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende
interessate.
Le attività istruttorie.
Il Comitato ristretto nominato dalle Commissioni per la
redazione del testo unificato ha proceduto a numerose
audizioni informali delle categorie e dei soggetti
interessati: Assoterme, Unionterme, Federterme, IRI (in
ragione delle partecipazioni ex EAGAT), Associazione italiana
dei comprensori ecologici - termali, organizzazioni sindacali
(Filcans-CGIL, Uiltucs - UIL, Fisascat-CISL). I soggetti
intervenuti hanno sollecitato la rapida approvazione della
legge, ai fini dello sviluppo e del rilancio del settore.
Le Commissioni sono state, inoltre, particolarmente
attente ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e dal
Comitato per la legislazione. E' stato altresì acquisito il
parere favorevole della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, attese le competenze regionali in
materia.
Premesso l'integrale recepimento delle condizioni poste
dalle Commissioni giustizia, bilancio, con il conseguente
"assorbimento" del parere della Commissione finanze, che aveva
richiesto di specificare le modalità di esercizio delle
funzioni della Consulta, istituita dall'originario articolo
15, soppresso, e lavoro, si può in generale rilevare come i
pareri espressi riguardino, in generale, aspetti di
coordinamento con la legislazione vigente.
Sono state, inoltre, recepite le osservazioni della
Commissione cultura.
Una prima questione, affrontata sia dal Comitato per la
legislazione sia dalla Commissione affari costituzionali
riguarda l'individuazione, all'articolo 4, degli strumenti di
coordinamento delle attività regionali, al fine di assicurare
la necessaria unitarietà al sistema termale. Le Commissioni
hanno scelto di ricorrere allo strumento dell'intesa, di cui
al decreto legislativo n. 281 del 1997, accogliendo la
proposta del Comitato per la legislazione di fare ricorso ad
una figura già disciplinata dall'ordinamento, diversamente da
quanto richiesto dal secondo parere della Commissione affari
costituzionali, che propone intesa da stipulare tra soggetti
aventi diverso rilievo istituzionale - regioni e sindacati -
con la partecipazione del Ministero della sanità.
Una seconda questione riguarda il rapporto con la
disciplina vigente in materia previdenziale e di lavoro. A tal
fine è necessario ricordare che il testo elaborato dalle
Commissioni, all'articolo 6, prevedeva la possibilità per i
lavoratori di usufruire dei periodi di cura termale al di
fuori dei congedi ordinari, in relazione a comprovate esigenze
di salute. La Commissione bilancio ha richiesto che tale
opportunità fosse riservata esclusivamente ai lavoratori del
settore privato, limitazione che è stata, però, censurata sia
dalla Commissione lavoro sia dalla Commissione affari
costituzionali. Conseguentemente, le Commissioni hanno deciso
di sopprimere l'articolo 6, fermo restando l'impegno dei
relatori a ricercare nel corso dell' iter in Assemblea la
copertura finanziaria della disposizione, che deve valere nei
confronti di tutti i lavoratori, in applicazione del principio
di uguaglianza.
Infine, un terzo ordine di questioni riguarda il
coordinamento con la vigente disciplina in materia di Servizio
sanitario nazionale e delle professioni al suo interno
operanti. Le Commissioni hanno soddisfatto le richieste del
Comitato per la legislazione di inserire anche le aziende
termali all'interno del regime accreditamento - accordi
contrattuali, ai fini della erogazione delle cure termali a
carico del Servizio sanitario nazionale, mentre non hanno
accolto la proposta dello stesso Comitato di specificare che
le cure termali sono garantire, ove ricorrano i presupposti, a
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tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e non
solo ai cittadini, né quella di evitare di intervenire con
legge in una materia già delegificata dal decreto legislativo
n. 502 del 1992, quella cioè della definizione dei profili
professionali delle professioni sanitarie. Non è stata,
infine, condivisa la pronuncia del Comitato per la
legislazione di rimettere ai livelli essenziali di assistenza,
stabiliti dal piano sanitario nazionale, i percorsi
diagnostici e terapeutici delle cure termali, attesa la
sostanziale diversità dei due strumenti.
Conclusioni.
Una legge di indirizzo per il settore consente alle terme
di poter disporre di un quadro normativo certo, sul quale
poter fondare organiche iniziative di rilancio e sviluppo.
Tutto ciò in linea con le nuove prospettive che si offrono al
termalismo sulla base delle ultime acquisizioni scientifiche
relative all'efficacia terapeutica , cui si può associare la
verificata positività del rapporto costi/benefici. Inoltre
vengono individuate "nuove frontiere", la più importante delle
quali è costituita dall'utilizzo del mezzo termale nel settore
della riabilitazione, come ripetutamente indicato dal
Consiglio superiore di sanità.
Una legge di riordino fornisce, inoltre, alle istituzioni
sociosanitarie del Paese, a tutti i livelli, i criteri base
per l'attuazione di una politica generale di qualificazione e
promozione del patrimonio idrotermale. Ad essa si collegano le
esigenze di valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali
e di favorire lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
uno sviluppo che ponga l'intero sistema al servizio del
cittadino, per favorire l'effettiva attuazione del diritto
alla salute nel pieno esercizio della libertà di scelta nello
specifico campo di prestazioni sanitarie.
Per queste motivazioni raccomandiamo all'Assemblea una
rapida approvazione del provvedimento.
Giuseppina SERVODIO,
relatore per la X Commissione;
Rocco CACCAVARI,
relatore per la XII Commissione.
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