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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7778
DDL0424-0003
Relazione Camera n. 424-A (DDL13-424-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A. TESTIPDL
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A.
Pag. 11 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC424A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        esaminato il progetto di legge n. 424 e abbinate;
        considerato che l'esistenza di competenze regionali
  nella materia oggetto del provvedimento richiede una
  particolare attenzione ai profili di compatibilità del testo
  con i criteri relativi al riparto di competenze tra Stato e
  regioni stabiliti con normativa costituzionale e ordinaria,
  anche al fine di salvaguardare le specificità regionali e
  consentire la differenziazione tra le regioni ordinarie e
  quelle a statuto speciale;
        rilevato che, poichè il provvedimento reca un riordino
  complessivo del settore termale, che riguarda anche
  disposizioni che attengono a profili autorizzativi e alle
  modalità di fruizione delle prestazioni termali da parte di
  lavoratori dipendenti pubblici e privati, appare di
  particolare rilievo l'attenzione alle esigenze di
  coordinamento legislativo, anche sotto il profilo della
  chiarezza ed omogeneità delle definizioni utilizzate nel
  testo,
  osserva quanto segue:
  sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
  vigente e della semplificazione
          a)  all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione
  la coerenza tra la disposizione che finalizza le cure termali
  al benessere psicofisico dei "cittadini" con le disposizioni
  del Servizio sanitario nazionale che, in attuazione dei
  principi costituzionali, si rivolgono all'universalità degli
  assistiti e non esclusivamente ai cittadini;
          b)  all'articolo 3 appare opportuno un
  coordinamento con le disposizioni dettate dal Decreto
  legislativo n. 502/92  ("Riordino della disciplina in
  materia sanitaria"),  così come modificato, da ultimo, dal
  Decreto legislativo n. 229/99  (Norme per la
  razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale)  che
  prevede (articolo 8-bis) che l'esercizio di attività sanitarie
  per conto o a carico del Servizio sanitario nazionale sia
  subordinato al rilascio da parte della regione
  dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
  8- quater  o alla stipulazione degli accordi contrattuali
  di cui all'articolo 8- quinquies;
          c)  all'articolo 4, che introduce un regime
  speciale per l'erogazione delle cure termali a carico del
  Servizio sanitario nazionale, appare opportuno un
  coordinamento con la normativa dettata dal Decreto legislativo
  n. 502/92, come modificato dal Decreto legislativo n. 229/99,
  che stabilisce le modalità per la definizione dei livelli
 
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  essenziali di assistenza posti a carico del SSN (in
  particolare con gli articoli 1 e 9);
          d)  valuti la Commissione l'opportunità di
  ricondurre le nuove procedure di coordinamento stabilite
  dall'articolo 4, commi 4 e 5 a quelle già previste
  dall'ordinamento;
          e)  agli articoli 5 e 6, poiché essi innovano
  profondamente la disciplina relativa alle condizioni di
  fruibilità delle cure termali secondo linee meno restrittive
  rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, appare
  opportuno verificare l'impatto previdenziale e contributivo
  che ne può derivare;
          f)  all'articolo 8, appare opportuno un
  coordinamento della disciplina ivi prevista in materia di
  specializzazione in medicina termale con quella di carattere
  generale sugli ordinamenti didattici prevista dall'articolo
  17, comma 95, della legge n. 127/97, e successive
  modificazioni, in corso di attuazione, in base alla quale la
  creazione di nuove scuole di specializzazione può avvenire
  solo a seguito di specifiche norme comunitarie;
          g)  all'articolo 9, poiché si introduce una serie
  di disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici che operano
  nelle aziende termali, appare opportuno un approfondimento dei
  seguenti profili: rispetto dell'autonomia delle parti
  firmatarie di contratti collettivi di lavoro (comma 1);
  rapporto tra fonte legislativa e fonte amministrativa
  (convenzioni) per la definizione dei titoli per la
  partecipazione ai concorsi per la medicina generale (comma 2);
  coerenza con la disciplina generale sull'esclusività del
  rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale,
  disciplinata, da ultimo, dall'articolo 15- quater  del
  Decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall'articolo 13
  del Decreto legislativo n. 229/99 (comma 3);
          h)  all'articolo 10, poiché si individua con legge
  una nuova figura professionale rinviandone la definizione del
  profilo professionale all'articolo 6, comma 3, del Decreto
  legislativo n. 502/92, come successivamente modificato,
  consideri la Commissione che tale decreto legislativo ha
  delegificato la materia, rimettendo in capo al Ministro della
  sanità l'individuazione stessa dei profili delle professioni
  sanitarie;
          i)  all'articolo 15, appare opportuno chiarire
  presso quale amministrazione venga costituita la consulta
  nazionale del termalismo, in quanto, sebbene la presidenza
  affidata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri lasci intendere che sia istituita
  presso la stessa Presidenza, occorre rilevare che l'articolo 8
  del Decreto legislativo n. 303/99, di riordino della
  Presidenza del Consiglio dei ministri, ha disposto il
  trasferimento ad altre amministrazioni di alcune competenze
  non direttamente riferibili alle funzioni di indirizzo
  politico proprie delle strutture a supporto del Presidente del
  Consiglio dei ministri e, tra queste, il turismo, con
  attribuzione al ministero dell'industria; appare inoltre
  opportuno considerare, data la competenza nazionale della
  consulta, che la composizione dell'organo dovrebbe essere tale
 
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  da garantire al suo interno una rappresentatività estesa a
  tutto il territorio nazionale;
          j)  valuti la Commissione l'opportunità di
  coordinare l'articolo 16, comma 3, che prevede che la
  pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali sia
  sottoposta all'autorizzazione dell'autorità sanitaria comunale
  territorialmente competente con le disposizioni dettate
  dall'articolo 119, comma 1, lettera  d)  del decreto
  legislativo n. 112 del 1998 che conservano allo Stato le
  funzioni amministrative relative al rilascio delle predette
  autorizzazioni;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
  formulazione:
          k)  valuti la Commissione l'opportunità di
  uniformare nel testo l'uso dei termini "stabilimenti termali",
  "aziende termali" o "stazioni termali" anche in considerazione
  del fatto che l'articolo 2 reca espressa definizione degli
  stabilimenti termali;
          l)  valuti la Commissione l'opportunità di
  riformulare, all'articolo 1, i commi da 1 a 4 in modo tale da
  eliminare possibili ripetizioni di identici contenuti
  precettivi;
          m)  all'articolo 10 appare opportuno considerare
  che viene utilizzata la locuzione "personale parasanitario",
  facendo riferimento ad una figura che non esiste più nel
  Servizio sanitario nazionale e che la rubrica non appare
  corrispondente al contenuto dell'articolo;
          n)  all'articolo 11, che prevede l'istituzione,
  con decreto del Ministro della sanità, di una commissione
  ministeriale incaricata di definire i criteri per
  l'individuazione di cure erogate presso stabilimenti
  idroterapici inseribili tra quelle a carico del SSN, valuti la
  Commissione l'opportunità di definire il numero dei componenti
  della commissione e le relative modalità di nomina, nonché la
  sua durata;
          o)  all'articolo 15, consideri la Commissione
  l'opportunità di precisare meglio i compiti della consulta
  nazionale del termalismo, per evitare eventuali
  sovrapposizioni con compiti e funzioni di competenza delle
  autonomie regionali o di altre amministrazioni pubbliche;
          p)  all'articolo 16, consideri la Commissione che
  l'oggetto del comma 3 non corrisponde al titolo della rubrica
  in quanto non è prevista alcuna sanzione.
 
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