| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 424 e abbinate;
considerato che l'esistenza di competenze regionali
nella materia oggetto del provvedimento richiede una
particolare attenzione ai profili di compatibilità del testo
con i criteri relativi al riparto di competenze tra Stato e
regioni stabiliti con normativa costituzionale e ordinaria,
anche al fine di salvaguardare le specificità regionali e
consentire la differenziazione tra le regioni ordinarie e
quelle a statuto speciale;
rilevato che, poichè il provvedimento reca un riordino
complessivo del settore termale, che riguarda anche
disposizioni che attengono a profili autorizzativi e alle
modalità di fruizione delle prestazioni termali da parte di
lavoratori dipendenti pubblici e privati, appare di
particolare rilievo l'attenzione alle esigenze di
coordinamento legislativo, anche sotto il profilo della
chiarezza ed omogeneità delle definizioni utilizzate nel
testo,
osserva quanto segue:
sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente e della semplificazione
a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione
la coerenza tra la disposizione che finalizza le cure termali
al benessere psicofisico dei "cittadini" con le disposizioni
del Servizio sanitario nazionale che, in attuazione dei
principi costituzionali, si rivolgono all'universalità degli
assistiti e non esclusivamente ai cittadini;
b) all'articolo 3 appare opportuno un
coordinamento con le disposizioni dettate dal Decreto
legislativo n. 502/92 ("Riordino della disciplina in
materia sanitaria"), così come modificato, da ultimo, dal
Decreto legislativo n. 229/99 (Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) che
prevede (articolo 8-bis) che l'esercizio di attività sanitarie
per conto o a carico del Servizio sanitario nazionale sia
subordinato al rilascio da parte della regione
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8- quater o alla stipulazione degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8- quinquies;
c) all'articolo 4, che introduce un regime
speciale per l'erogazione delle cure termali a carico del
Servizio sanitario nazionale, appare opportuno un
coordinamento con la normativa dettata dal Decreto legislativo
n. 502/92, come modificato dal Decreto legislativo n. 229/99,
che stabilisce le modalità per la definizione dei livelli
Pag. 12
essenziali di assistenza posti a carico del SSN (in
particolare con gli articoli 1 e 9);
d) valuti la Commissione l'opportunità di
ricondurre le nuove procedure di coordinamento stabilite
dall'articolo 4, commi 4 e 5 a quelle già previste
dall'ordinamento;
e) agli articoli 5 e 6, poiché essi innovano
profondamente la disciplina relativa alle condizioni di
fruibilità delle cure termali secondo linee meno restrittive
rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, appare
opportuno verificare l'impatto previdenziale e contributivo
che ne può derivare;
f) all'articolo 8, appare opportuno un
coordinamento della disciplina ivi prevista in materia di
specializzazione in medicina termale con quella di carattere
generale sugli ordinamenti didattici prevista dall'articolo
17, comma 95, della legge n. 127/97, e successive
modificazioni, in corso di attuazione, in base alla quale la
creazione di nuove scuole di specializzazione può avvenire
solo a seguito di specifiche norme comunitarie;
g) all'articolo 9, poiché si introduce una serie
di disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici che operano
nelle aziende termali, appare opportuno un approfondimento dei
seguenti profili: rispetto dell'autonomia delle parti
firmatarie di contratti collettivi di lavoro (comma 1);
rapporto tra fonte legislativa e fonte amministrativa
(convenzioni) per la definizione dei titoli per la
partecipazione ai concorsi per la medicina generale (comma 2);
coerenza con la disciplina generale sull'esclusività del
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale,
disciplinata, da ultimo, dall'articolo 15- quater del
Decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall'articolo 13
del Decreto legislativo n. 229/99 (comma 3);
h) all'articolo 10, poiché si individua con legge
una nuova figura professionale rinviandone la definizione del
profilo professionale all'articolo 6, comma 3, del Decreto
legislativo n. 502/92, come successivamente modificato,
consideri la Commissione che tale decreto legislativo ha
delegificato la materia, rimettendo in capo al Ministro della
sanità l'individuazione stessa dei profili delle professioni
sanitarie;
i) all'articolo 15, appare opportuno chiarire
presso quale amministrazione venga costituita la consulta
nazionale del termalismo, in quanto, sebbene la presidenza
affidata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri lasci intendere che sia istituita
presso la stessa Presidenza, occorre rilevare che l'articolo 8
del Decreto legislativo n. 303/99, di riordino della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha disposto il
trasferimento ad altre amministrazioni di alcune competenze
non direttamente riferibili alle funzioni di indirizzo
politico proprie delle strutture a supporto del Presidente del
Consiglio dei ministri e, tra queste, il turismo, con
attribuzione al ministero dell'industria; appare inoltre
opportuno considerare, data la competenza nazionale della
consulta, che la composizione dell'organo dovrebbe essere tale
Pag. 13
da garantire al suo interno una rappresentatività estesa a
tutto il territorio nazionale;
j) valuti la Commissione l'opportunità di
coordinare l'articolo 16, comma 3, che prevede che la
pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali sia
sottoposta all'autorizzazione dell'autorità sanitaria comunale
territorialmente competente con le disposizioni dettate
dall'articolo 119, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n. 112 del 1998 che conservano allo Stato le
funzioni amministrative relative al rilascio delle predette
autorizzazioni;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
k) valuti la Commissione l'opportunità di
uniformare nel testo l'uso dei termini "stabilimenti termali",
"aziende termali" o "stazioni termali" anche in considerazione
del fatto che l'articolo 2 reca espressa definizione degli
stabilimenti termali;
l) valuti la Commissione l'opportunità di
riformulare, all'articolo 1, i commi da 1 a 4 in modo tale da
eliminare possibili ripetizioni di identici contenuti
precettivi;
m) all'articolo 10 appare opportuno considerare
che viene utilizzata la locuzione "personale parasanitario",
facendo riferimento ad una figura che non esiste più nel
Servizio sanitario nazionale e che la rubrica non appare
corrispondente al contenuto dell'articolo;
n) all'articolo 11, che prevede l'istituzione,
con decreto del Ministro della sanità, di una commissione
ministeriale incaricata di definire i criteri per
l'individuazione di cure erogate presso stabilimenti
idroterapici inseribili tra quelle a carico del SSN, valuti la
Commissione l'opportunità di definire il numero dei componenti
della commissione e le relative modalità di nomina, nonché la
sua durata;
o) all'articolo 15, consideri la Commissione
l'opportunità di precisare meglio i compiti della consulta
nazionale del termalismo, per evitare eventuali
sovrapposizioni con compiti e funzioni di competenza delle
autonomie regionali o di altre amministrazioni pubbliche;
p) all'articolo 16, consideri la Commissione che
l'oggetto del comma 3 non corrisponde al titolo della rubrica
in quanto non è prevista alcuna sanzione.
| |