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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7779
DDL0424-0004
Relazione Camera n. 424-A (DDL13-424-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A. TESTIPDL
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A.
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC424A ZZ13 ZZPP ZZRM
                       PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
      1) all'articolo 1, comma 5, le parole "uno o più decreti
  legislativi per l'emanazione di un testo unico" siano
 
                              Pag. 14
 
  sostituite dalle seguenti: "un decreto legislativo per
  l'emanazione di un testo unico", posto che un testo unico, per
  sua natura, non può che essere emanato con un unico decreto
  legislativo;
      2) all'articolo 4, i commi 4 e 5 siano sostituiti dal
  seguente: "4.  Al fine di assicurare la necessaria unitarietà
  del sistema termale nazionale in rapporto alla specificità e
  alla particolarità del settore e delle relative prestazioni,
  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti il
  Ministro della sanità e le organizzazioni nazionali
  maggiormente rappresentative delle aziende termali, promuove
  l'adozione di linee omogenee di indirizzo e di azione in
  materia".
  (parere espresso il 20 ottobre 1999)
                      PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
      1. all'articolo 4, sostituire il comma 4 con il
  seguente:
        "4 L'unitarietà del sistema termale nazionale,
  necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità
  del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da
  apposite intese stipulate, con la partecipazione del Ministero
  della sanità tra le regioni e le province autonome di Trento e
  Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente
  rappresentative delle aziende termali; tali intese entrano in
  vigore con la ratifica da parte della Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
  e con le seguenti osservazioni:
      1. all'articolo 3, comma 2, appare opportuno eliminare
  ogni riferimento alla disciplina degli accordi contrattuali di
  cui all'articolo 8- quinquies  del decreto legislativo n.
  229 del 1999 e, al riguardo, attese le peculiarità del
  settore, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che
  le finalità di programmazione, anche ai fini della migliore
  gestione economica, siano perseguite attraverso le apposite
  intese annualmente definite tra le regioni e le organizzazioni
  maggiormente rappresentative delle aziende termali, secondo le
  previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento
  nella nuova formulazione indicata nella condizione.
      2. all'articolo 6, comma 1, la possibilità di usufruire
  delle cure termali al di fuori dei congedi ordinari e delle
  ferie annuali è limitata ai soli dipendenti privati, con ciò
  configurando una possibile disparità di trattamento tra
  dipendenti pubblici e privati, fondata esclusivamente su
  motivazioni di tipo finanziario, che sembrano porsi in
  contrasto con la equiparazione del regime giuridico del
  rapporto di lavoro pubblico e di quello privato attuata dal
  decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalla successiva
  legislazione in materia.
  (parere espresso il 23 febbraio 2000)
 
DATA=000404 FASCID=DDL13-424-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0424 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0004 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0013 RIGINIZ=045 PAGFIN=0014 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=042400A00 FASCIDC=13DDL0424 A SORTNAV=0042400A000 00000 ZZDDLC424A NDOC0004 TIPDOCL DOCTIT0004 NDOC0004



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