| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 5, le parole "uno o più decreti
legislativi per l'emanazione di un testo unico" siano
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sostituite dalle seguenti: "un decreto legislativo per
l'emanazione di un testo unico", posto che un testo unico, per
sua natura, non può che essere emanato con un unico decreto
legislativo;
2) all'articolo 4, i commi 4 e 5 siano sostituiti dal
seguente: "4. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà
del sistema termale nazionale in rapporto alla specificità e
alla particolarità del settore e delle relative prestazioni,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti il
Ministro della sanità e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle aziende termali, promuove
l'adozione di linee omogenee di indirizzo e di azione in
materia".
(parere espresso il 20 ottobre 1999)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1. all'articolo 4, sostituire il comma 4 con il
seguente:
"4 L'unitarietà del sistema termale nazionale,
necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità
del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da
apposite intese stipulate, con la partecipazione del Ministero
della sanità tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle aziende termali; tali intese entrano in
vigore con la ratifica da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
e con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 3, comma 2, appare opportuno eliminare
ogni riferimento alla disciplina degli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8- quinquies del decreto legislativo n.
229 del 1999 e, al riguardo, attese le peculiarità del
settore, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che
le finalità di programmazione, anche ai fini della migliore
gestione economica, siano perseguite attraverso le apposite
intese annualmente definite tra le regioni e le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle aziende termali, secondo le
previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento
nella nuova formulazione indicata nella condizione.
2. all'articolo 6, comma 1, la possibilità di usufruire
delle cure termali al di fuori dei congedi ordinari e delle
ferie annuali è limitata ai soli dipendenti privati, con ciò
configurando una possibile disparità di trattamento tra
dipendenti pubblici e privati, fondata esclusivamente su
motivazioni di tipo finanziario, che sembrano porsi in
contrasto con la equiparazione del regime giuridico del
rapporto di lavoro pubblico e di quello privato attuata dal
decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalla successiva
legislazione in materia.
(parere espresso il 23 febbraio 2000)
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