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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


778
DDL0056-0007
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL13-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996. Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Il Ministro degli affari esteri, su proposta del
  direttore generale, può affidare a qualificati soggetti
  esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o
  internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale
  dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non
  sia sufficiente a far fronte alle esigenze
  dell'Amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione,
  studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le
  iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987,
  n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di
  valutazione, ivi compresa la redazione dei termini di
  riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali.
  Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul
  costo complessivo dell'iniziativa da realizzare.  Per il
  conferimento di incarichi individuali si applicano le
  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  18 aprile 1994, n. 338.
      2.  La Direzione generale può altresì avvalersi, in
  posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a
  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non
  superiore a cinquanta unità, per mansioni amministrative e
  contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e
  la loro rendicontazione.  Nei confronti del suddetto personale,
  e di quello della Direzione generale adibito alle predette
  mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le
  condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988 n.
  67.
 
                               Pag. 6
 
      3.  Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3,
  lettera d),  dell'articolo 2 della legge 26 febbraio
  1987, n. 49, la Direzione generale è competente anche per le
  attività di formazione e di aggiornamento del personale del
  Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo
  sviluppo.
 
DATA=960502 FASCID=DDL13-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0009 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=031 PAGFIN=0006 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=13DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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