| 1. Il Ministro degli affari esteri, su proposta del
direttore generale, può affidare a qualificati soggetti
esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o
internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale
dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non
sia sufficiente a far fronte alle esigenze
dell'Amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione,
studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le
iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di
valutazione, ivi compresa la redazione dei termini di
riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali.
Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul
costo complessivo dell'iniziativa da realizzare. Per il
conferimento di incarichi individuali si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 338.
2. La Direzione generale può altresì avvalersi, in
posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non
superiore a cinquanta unità, per mansioni amministrative e
contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e
la loro rendicontazione. Nei confronti del suddetto personale,
e di quello della Direzione generale adibito alle predette
mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le
condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988 n.
67.
Pag. 6
3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3,
lettera d), dell'articolo 2 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la Direzione generale è competente anche per le
attività di formazione e di aggiornamento del personale del
Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo
sviluppo.
| |