| ...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A,
C2877A.
TESTIPDL
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| ...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A,
C2877A.
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| La II Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
424 e abbinate (Terme)
condivisa l'opportunità di emanare un testo unico delle
leggi in materia termale e di attività idrotermale, che
accolga coordinandola la legislazione vigente;
rilevato che la rubrica dell'articolo 16 (sanzioni) non
corrisponde al contenuto del dettato normativo, in quanto dei
tre commi che costituiscono l'articolo solo i primi due
comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre
il terzo regola la pubblicità delle terme, che viene
sottoposta ad autorizzazione;
rilevato che le disposizioni sanzionatorie di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 16 violano il principio di
determinatezza, espressione del principio costituzionale di
legalità, in quanto è sanzionato l'uso dei termini "terme",
"termale", "thermae" e "spa (salus per aquam)" senza che sia
delimitato l'ambito applicativo dei divieti, sia in ordine
alla individuazione del soggetto attivo sia in relazione alla
specificazione degli elementi della condotta;
sottolineata l'opportunità di sanzionare in via
amministrativa la violazione delle disposizioni sulla
pubblicità termale, in quanto altrimenti queste sarebbero
prive di una tutela effettiva ed efficace;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
l'articolo 16 sia sostituito con il seguente:
Art. 16. - (Pubblicità). - 1. L'autorizzazione per
effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti
termali, nonché delle relative acque minerali curative e dei
prodotti derivati dalle stesse, limitatamente a quanto attiene
alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e
alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è
rilasciata dall'autorità sanitaria comunale territorialmente
competente, sentito il parere del servizio di igiene pubblica
dell'azienda sanitaria locale.
2. La pubblicità effettuata in violazione del comma 1 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2
milioni a lire 50 milioni.
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