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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7780
DDL0424-0005
Relazione Camera n. 424-A (DDL13-424-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A. TESTIPDL
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A.
Pag. 15 PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC424A ZZ13 ZZPP ZZRM
    La II Commissione,
        esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
  424 e abbinate (Terme)
        condivisa l'opportunità di emanare un testo unico delle
  leggi in materia termale e di attività idrotermale, che
  accolga coordinandola la legislazione vigente;
        rilevato che la rubrica dell'articolo 16 (sanzioni) non
  corrisponde al contenuto del dettato normativo, in quanto dei
  tre commi che costituiscono l'articolo solo i primi due
  comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre
  il terzo regola la pubblicità delle terme, che viene
  sottoposta ad autorizzazione;
        rilevato che le disposizioni sanzionatorie di cui ai
  commi 1 e 2 dell'articolo 16 violano il principio di
  determinatezza, espressione del principio costituzionale di
  legalità, in quanto è sanzionato l'uso dei termini "terme",
  "termale", "thermae" e "spa (salus per aquam)" senza che sia
  delimitato l'ambito applicativo dei divieti, sia in ordine
  alla individuazione del soggetto attivo sia in relazione alla
  specificazione degli elementi della condotta;
        sottolineata l'opportunità di sanzionare in via
  amministrativa la violazione delle disposizioni sulla
  pubblicità termale, in quanto altrimenti queste sarebbero
  prive di una tutela effettiva ed efficace;
  esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
      l'articolo 16 sia sostituito con il seguente:
      Art. 16. -  (Pubblicità).  - 1.  L'autorizzazione per
  effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti
  termali, nonché delle relative acque minerali curative e dei
  prodotti derivati dalle stesse, limitatamente a quanto attiene
  alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e
  alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è
  rilasciata dall'autorità sanitaria comunale territorialmente
  competente, sentito il parere del servizio di igiene pubblica
  dell'azienda sanitaria locale.
     2.  La pubblicità effettuata in violazione del comma 1 è
  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2
  milioni a lire 50 milioni.
 
DATA=000404 FASCID=DDL13-424-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0424 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0005 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0015 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=042400A00 FASCIDC=13DDL0424 A SORTNAV=0042400A000 00000 ZZDDLC424A NDOC0005 TIPDOCL DOCTIT0005 NDOC0005



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