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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7784
DDL0424-0009
Relazione Camera n. 424-A (DDL13-424-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A. TESTIPDL
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC424A ZZ13 ZZPP ZZRM
      La VIII Commissione,
        esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
  legge nn. 424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877 "Riordino
  del settore termale",
  esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
          a)  con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3,
  andrebbe chiarito quali siano le azioni da realizzare ai fini
  del perseguimento degli obiettivi, ivi indicati, della
  valorizzazione delle risorse ambientali e delle risorse
  naturali;
          b)  in relazione all'articolo 1, comma 4, si
  osserva che la disposizione è identica a quella riportata
  all'articolo 12, comma 1: andrebbe quindi evitata tale
  duplicazione; occorrerebbe inoltre precisare la natura e la
  tipologia degli strumenti di tutela e di salvaguardia
  urbanistico-ambientale dei territori termali, anche con
  riferimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
          c)  per quanto attiene all'articolo 12, comma 2,
  appare necessario precisare quali siano i soggetti destinatari
  delle misure di incentivazione ivi previste nonché i criteri
  di priorità nell'attribuzione di tali benefici;
          d)  per quanto attiene all'articolo 14, comma 3,
  lettera  a),  appare vaga la locuzione "bilancio
  ambientale e relativa relazione tecnica" ivi riportata;
  valutino quindi le Commissioni di merito l'opportunità di
  precisare il significato di tale espressione, facendo
  eventualmente riferimento a procedure di  ecoaudit  e di
  certificazione della qualità ambientale;
          e)  in merito all'articolo 14, comma 3, lettera
  a),  si ravvisa l'opportunità di precisare che l'azione
  degli enti locali competenti relativa alla gestione dei
  rifiuti deve realizzarsi secondo le modalità e perseguendo i
  più avanzati obiettivi di tutela ambientale indicati dal
 
                              Pag. 19
 
  decreto legislativo n. 22 del 1997, recante la disciplina
  generale della gestione dei rifiuti.
 
DATA=000404 FASCID=DDL13-424-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0424 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0009 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0018 RIGINIZ=006 PAGFIN=0019 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=042400A00 FASCIDC=13DDL0424 A SORTNAV=0042400A000 00000 ZZDDLC424A NDOC0009 TIPDOCL DOCTIT0009 NDOC0009



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