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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7788
DDL0424-0013
Relazione Camera n. 424-A (DDL13-424-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A. TESTIPDL
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC424A ZZ13 ZZPP ZZRM
      La Commissione parlamentare per le questioni
  regionali,
        esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
  424 e abbinate, recante: "Riordino del settore termale";
        considerato che, per quanto concerne i profili di
  competenza della Commissione, la materia in esame si colloca
  in un ambito interdisciplinare (assistenza sanitaria e
  disciplina delle acque termali), in cui le regioni a statuto
  ordinario hanno competenza legislativa concorrente; la legge
  statale, pertanto, deve limitarsi a fornire una cornice
  normativa senza introdurre disposizioni eccessivamente
  dettagliate;
        rilevato che da questo punto di vista gli aspetti
  salienti si rinvengono nelle seguenti norme:
        l'articolo 1, commi 3 e 4, che affida alle regioni
  compiti sia di valorizzazione e qualificazione del patrimonio
  idrotermale, sia di tutela e salvaguardia
  urbanistico-ambientale, funzioni queste ultime da esercitare
  in concorso con gli enti locali;
 
                              Pag. 21
 
        l'articolo 3, che prevede che l'erogazione delle cure
  termali avvenga previa autorizzazione regionale in
  stabilimenti che utilizzano le modalità terapeutiche di cui
  alla lettera  b),  tra le quali - nell'ambito della
  tipologia "stufe naturali e artificiali" - devono ritenersi
  ricompresi anche i cosiddetti bagni di fieno, caratteristici
  di taluni comuni che assumono anche, in relazione a tali
  attività, una specifica denominazione (Garniga Terme);
        l'articolo 4, commi 4 e 5, che prevede che le regioni
  concertino, tra loro e con la partecipazione del Ministero
  della sanità, linee omogenee di indirizzo in materia di
  erogazione delle cure termali;
        l'articolo 12, che stabilisce che le regioni
  promuovano, con iniziative di incentivazione e sostegno, la
  qualificazione dei territori termali;
        l'articolo 14, che demanda al Ministero dell'ambiente
  l'istituzione del marchio di qualità ambientale termale, che
  viene assegnato dalla regione nel rispetto di particolari
  requisiti di professionalità; tale assegnazione è verificata
  ogni due anni;
        l'articolo 15, che prevede che le regioni partecipino
  alla Consulta nazionale del termalismo, organismo con compiti
  di informazione, documentazione e proposta;
        ritenuto che il testo unificato in esame si configura
  come disciplina di cornice e quindi è compatibile con
  l'assetto delle competenze regionali,
                  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 
DATA=000404 FASCID=DDL13-424-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0424 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0013 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0020 RIGINIZ=024 PAGFIN=0021 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=042400A00 FASCIDC=13DDL0424 A SORTNAV=0042400A000 00000 ZZDDLC424A NDOC0013 TIPDOCL DOCTIT0013 NDOC0013



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